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LE EVOLUZIONI DEL 270 bis c.p.
tra “frodi” e “trucchi dialettici”
Tratto dal libro “Il terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”
di Carlo Corbucci
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Le censure che abbiamo svolte nei paragrafi precedenti, all’evoluzione dell’art. 270 bis del codice penale come applicato nelle varie sentenze di condanna, si impongono, a nostro avviso, anche dalla lettera stessa del reato come formulato. Infatti, la norma punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige (partecipa) o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito…”.
Orbene, se le parole hanno un senso, e nella norma dovrebbero averne di più, per condannare qualcuno secondo questo articolo, l’associazione dovrebbe essere protesa a compiere attentati ed azioni terroristiche”, dunque, a stilare progetti mirati a ciò; e, a mente di questo, bisognerebbe raggiungere una prova certa attraverso riscontri oggettivi.
Nella pratica giudiziaria invece, le uniche sentenze di condanna, ritengono provata la fattispecie del 270 bis, cioè l’accusa di terrorismo, (ma anche questo con ragionamenti quasi sempre molto aleatori) per il fatto che gli imputati si sarebbero adoperati a favore di questo o quel personaggio accusato di essere un terrorista (magari arrestato all’estero con l’accusa di terrorismo o perchè conosciuto come “notorio esponente” di un gruppo terroristico) dandogli ospitalità, aiutandolo a regolarizzare la sua posizione, avendovi cenato… o che altro.
Nei casi che possono considerarsi “più esposti”, l’accusa non ha potuto provare altro (per giunta quasi sempre presuntivamente) se non che, alcuni, avrebbero aiutato o cercato di aiutare, presunti o reali “volontari”, a raggiungere i luoghi dove era o è in corso una lotta di resistenza contro eserciti stranieri di occupazione, coalizioni internazionali o governi stabiliti e sorretti dai Paesi cui appartengono quegli eserciti; o al massimo, che avevano in qualche modo espresso intenzione di recarvisi essi stessi.
Mai nessuna sentenza che abbia potuto dichiarare che un dato gruppo processato stesse preparando un attentato o avesse un’intenzione dichiarata o un progetto di compierlo.
Di fronte a ciò, l’osservazione che dovrebbe sorgere spontanea in una mente libera da suggestioni e pregiudizi, è come sia attribuire a qualcuno di tali gruppi o imputati, di essere un dirigente, un promotore, un finanziatore o anche soltanto un partecipe di un’associazione terroristica “…che si propone atti di terrorismo” come si esprime e come vuole la norma.
Il massimo che potrebbe affermarsi, a rigor di logica e senza che questo significhi affatto un’ammissione, è che, questo o quel gruppo sotto processo, semmai “fornisce”, oppure “si propone di fornire”, o è comunque disponibile a farlo, un “supporto logistico” ad un’organizzazione o ad un’associazione che è però al suo esterno, la quale, se ha compiuto effettivamente atti di terrorismo o se se li propone, allora sì che può correttamente dirsi un’associazione terroristica che compie o si propone di compiere atti di terrorismo. Ma come identificare la seconda con quei gruppi?
Per sopperire a questa incongruenza, i primi capi di imputazione ricorrevano a formule come “cellule”, “articolazioni della più grande organizzazione”, “filiere”, più o meno “attive” o “dormienti” il cui scopo era quello di fornire supporto logistico e all’occorrenza agire. E su questo si face una gran suggestiva pubblicità nei primi tempi e nei primi processi.
Quando i fatti cominciarono ad urtare contro questa ricostruzione che intanto aveva dato i suoi frutti sul piano delle prime condanne si è dovuto modificare anche il linguaggio e ricorrere ad un’altra strategia: ora, l’impossibilità di avere riscontro autentici e diretti diventava addirittura prova di maggior credibilità perché accresceva il sospetto o la convinzione di una maggior pericolosità e capacità di occultazione da parte degli imputati la cui ricorrente insospettabilità, incensuratezza e rispettabilità, era vista proprio come una maggiore prova della loro capacità e del fatto che agivano adottando cautele di copertura tra le quali rientrava addirittura, così tuonava la Pubblica Accusa nei vari processi, “..sposare donne italiane e fare numerosi figli con loro“. Tutti quegli elementi che avrebbero finito con l’evidenziare l’assurdità di certe accuse e col rivelare la reale posizione degli imputati venivano, viene da dire “maliziosamente”, anticipati come ad esorcizzarli, nei capi di imputazione stessi in modo da diventare addirittura appesantimenti dell’accusa. Questa mossa veniva a sua volta preparata già da mesi prima attraverso una “informazione-disinformazione” attraverso notizie messe in circolazione in giornali e siti, da certi settori degli apparati di vigilanza e di sicurezza del “sistema”. Notizie con le quali si comunicavano le strategie di copertura usate dai presunti gruppi terroristici e dalle loro cellule i cui membri avrebbero appunto adottato la tattica di occultamento e di copertura di contrarre matrimoni con italiane e di fare molti figli vivendo una vita esemplare fino al momento in cui avessero ricevuto l’ordine di colpire. Fino ad allora dovevano fingere di “dormire” o rimanere nascosti nella normalità. A tempo debito, eseguendo ordini o determinandosi di loro iniziativa, sarebbero dovuti passare all’azione. Fra queste tecniche di copertura ci sarebbero appunto state proprio il matrimonio con italiane, la numerosa prole, la regolarizzazione della posizione di soggiorno legale, la buona reputazione. Opposta a questa tattica, poteva essere scelta invece quella di sporcarsi con la commissione di reati quali lo spaccio di droga, C.D. o moneta falsa, di furti e truffe, in modo da non suscitare dubbi sul loro nascosto fondamentalismo religioso.
In questo modo rientrava proprio tutto ed ogni tentativo di difesa veniva anticipato ed anzi trasformato in un ulteriore elemento di carico e di appesantimento accusatorio; quasi un’ulteriore prova di colpevolezza! Seriose testimonianze di “super-esperti” di terrorismo anche dell’F.B.I. venivano qualche volta a confermare queste tesi davanti alle Corti creando quel clima giusto di solennità e di serietà e di suspance.
Fin qui non interviene ancora il presupposto del “fatto notorio” o quello dell’equazione identitaria “attività e/o progetto di recarsi o di adoperarsi per favorire altri a raggiungere i “Paesi caldi” = “terrorismo” “, poi elaborati dalla dottrina per facilitare le condanne; anzi, per renderle possibili nei casi impossibili, perché l’esatta qualificazione della natura del gruppo sotto processo, precede queste categorie che intervengono, semmai (a torto o a ragione) successivamente. Prima di utilizzare le categorie elaborate dalla dottrina è d’obbligo l’accertamento se il gruppo di imputati in questione costituisce veramente un’associazione secondo i requisiti del 270 bis.; vale a dire innanzi tutto, se sussiste la prova effettiva che essi sono un’associazione che si propone “atti terroristici” ma questo possiamo ben affermare con cognizione di causa, che non sembra essere mai avvenuto in nessun processo culminato in una condanna, nel doveroso modo rigoroso che sarebbe state giusto e necessario.[1]
Questa prova, per quanto rigorosamente doverosa era del resto veramente troppo ardua da raggiungere; infatti non era stato mai trovato nessun gruppo (tranne nei casi di frode che abbiamo trattato descrivendo i processi nei quali si sono verificate) in possesso di armi, esplosivi, progetti terroristici, mappe con obiettivi da colpire, o che altro. Anche il “pericolo” ed il presunto “progetto”, doveva avere un minimo di potenzialità offensiva e di concretezza sicchè non si confondesse con espressioni, seppure forti, del pensiero.
La legislazione doveva allora necessariamente essere inasprita per poter pur consentire che qualcuno rimanesse nelle maglie della rete, diversamente tutto il presupposto che sorreggeva il progetto politico e militare che doveva dare seguito alle guerra dell’Afghanistan e dell’Iraq oltre che agli inasprimenti legislativi e di controllo dell’intero pianeta, avrebbe probabilmente rivelato tutta la loro strumentalità e fallacia.
La soluzione non poteva allora essere che quella di restringere le maglie della norma in modo che la giurisprudenza potesse elaborare una sua dottrina e che non fosse più necessario niente di tutto quello che abbiamo elencato. Al requisito della prova che il gruppo era in procinto di organizzare attentati, di compiere stragi o che li stava effettivamente progettando o quanto meno aspirasse a farlo pur senza aver ancora posto in essere alcun elemento concreto, si sostituiva un’equazione dialettica: terrorismo non è che qualcuno progetti di compiere atti di terrore, stragi, attentati, rappresaglie o che altro; e neppure che aiuti indirettamente o direttamente qualcun altro a compierli fornendogli un supporto logistico, un sostegno diretto o indiretto, una solidarietà attiva, ma è anche, semplicemente, proporsi di recarsi in uno di quei Paesi dove è in corso una guerriglia di resistenza mirata a resistere all’invasione del Paese da parte dell’esercito degli Stati Uniti o della coalizione internazionale, e che in tal modo ritarda il processo di normalizzazione, la pace, la ricostruzione, la ripresa della vita civile dopo la disfatta dell’esercito regolare del Paese occupato. La motivazione “morale” di questa scelta così qualificata, veniva riassunta nel presupposto tutto politico che l’”invasione” non è in realtà tale bensì una “liberazione” in quanto si sta esportando la “democrazia” e la libertà in Paesi schiacciati da dittature e da culture medioevali, antipopolari e discriminatici e che la legittimazione a resistere sussiste soltanto fino a quando l’esercito regolare ed il governo del Paese nemico sono ancora esistenti e capaci di offrire una resistenza in termini militari. Però, poiché la motivazione si appalesava ancora veramente troppo propagandistica e strumentale ad una certa politica di imperialismo economico e strategico-militare oltre che evidentemente anti-islamica, era necessario rafforzarla con qualche “fumosità dialettica”. Era allora che prendevano consistenza il “fatto notorio” e l’equazione “recarsi nei Paesi caldi per unirsi alla resistenza locale = terrorismo”. L’un presupposto sorregge l’altro. Infatti, soltanto alla luce del fatto che sarebbe “notorio” che le stragi che avvengono nella strade, nei mercati, nelle moschee e nelle piazze in danno della popolazione civile, sono compiuti da gruppi di estremisti islamici al fine di seminare panico diffuso; scoraggiare, impedire o ritardare il processo di pacificazione e di ricostruzione; impedire la resa del popolo alle forze di invasone e la familiarizzazione che potesse nascere con esse; punire la collaborazione; impedire la “democratizzazione” del Paese; scoraggiare ogni progetto di normalizzazione e diffondere sfiducia nella possibilità di riprendere pacificamente la vita civile, è possibile rendere accettabile l’equazione che pretende che chiunque si adopera per raggiungere i Paesi caldi e farvi giungere altri è un terrorista che vuole recarsi in quei Paesi per compiere atti terroristici.[2]
Anche questo però, alla lunga lasciava trasparire eccessivamente l’inganno dialettico che sorreggeva l’impalcatura.[3]
Era necessario aggiungere qualcos’altro. Poteva infatti bastare un ideale? Poteva mai bastare il desiderio o anche il progetto concreto di volersi recare in certi Paesi per unirsi alla resistenza locale contro gli eserciti dei Paesi occupanti?
Era allora che avvenisse quello che non riusciamo a definire diversamente che un ulteriore “inganno”; il più recente: quello della collocazione “da lontano” del materiale incriminante, nello stato del luoghi degli imputati. Poiché alterare gli ambienti in modo diretto si è rivelato pericoloso e controproducente alla luce dell’esito dei processo in cui era stato fatto; poiché la frode dialettica ha iniziato ad evidenziare troppo i suoi limiti, era bene intervenire con qualcosa che chiudesse nuovamente il cerchio.
Perchè “da lontano?” E che cosa vuol dire?
Vuol dire che se gli imputati non possono essere accusati di avere armi ed esplosivi o progetti perché non sono mai stati rinvenuti e perché evidentemente non li possiedono ne’ intendono possederli; poiché le formule dialettiche da sole cominciavano ad evidenziare la loro lacuna e poiché, infine, le espressioni di rabbia, di sfogo, e di solidarietà ideologica con presunti o reali gruppi “jihadisti” operanti nei “Paesi caldi”, cominciavano esse stesse ad essere viste più come manifestazioni, sia pure di “forte contenuto” ma tuttavia rientranti nel diritto di libertà di pensiero e di opinione, occorreva qualcosa di inquinante che entrasse nelle case e nella disponibilità dei vari soggetti da incastrare senza entrare fisicamente nella loro sfera reale. A questo pensavano i “siti civetta” appositamente creati dai “servizi” statunitensi ed israeliani (ma poi subito adottati in Europa) con i quali veniva immessa in Internet una gran massa di documenti attribuiti ad Al Qa’da o a presunti “gruppi jihadisti”.
In questi siti si rinvenivano proclami deliranti, inviti a compiere attentati, tecniche di guerriglia, ed insegnamenti su come confezionare ed usare bombe ed esplosivi. Circa le istruzioni per confezionare bombe, niente di più di quello che poteva rinvenirsi in tanti siti ufficiali in internet anche soltanto digitando la parola “bomba”, però di forte impatto suggestivo soprattutto per gli inviti a costruirle per usarle per la “guerra santa” contro i “nemici dell’Islam”.
Era più che naturale che, soggetti certamente simpatizzanti per una certa resistenza all’invadenza occidentale nei propri Paesi ed interessati a ricevere notizie meno filtrate e censurate sulla reale condizione delle resistenze locali, della guerra in Iraq ed Afghanistan e che già utilizzavano il canale preferenziale Al Jazira piuttosto che i canali occidentali, si imbattessero in quegli argomenti e fossero spinti dalla curiosità di accedervi e conoscere quello che dicevano. E d’altra parte, proprio come quando ci si imbatte n un argomento che attrae morbosamente può benissimo sorgere l’impulso anche a prelevarlo pieni di stupore e curiosità, per leggerlo meglio, per tornavi con attenzione, per capire.
Tanto basta per assicurare una condanna: finalmente tutti gli ingredienti ci sono. La pratica religiosa assidua, gli interessi eccessivi per gli sviluppi militari, un’ostilità culturale verso l’Occidente e la sua politica definita aggressiva, un senso di persecuzione che favorisce espressioni di sfogo come maledizioni, parolacce, auguri di male, giudizi forti, critica forte ad n certo tipo di vita “americanizzata” ed occidentale, la presenza di un documento irregolare, il contatto occasionale con qualcuno già condannato in un altro processo, uniti finalmente al rinvenimento nell’abitazione sopra qualche C.D. o su carta stampata di uno di quei proclami estratti da internet, di un manuale di istruzione o di un sermone attribuito a Bin Laden anch’essi estratti da uno di quei siti, diventano la prova certa, quella determinante che fa da collante a tutti gli indizi e che assicura al 100% la condanna.
Subito di seguito vedremo che nei processi milanesi in quella fase non c’era ancora quest’ultimo elemento perché soltanto allorché stava iniziando ad esaurirsi la riserva di suggestione mediatica utilizzata nei primi processi milanesi, si è sentita la necessità di ricorrere a questa strategia che riguarderà i processi dal 2007 in poi.
FINE DEL CAPITOLO
[1] Varrà ricordare nuovamente che “atti terroristici” secondo l’elaborazione giurisprudenziale, la definizione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali ormai più o meno unanimi, sono: innanzi tutto gli attentati stragisti, poi tutti quegli atti di intimidazione e di violenza mirati, e/o che hanno comunque l’effetto, di seminare terrore e panico diffuso nella popolazione civile, sfiducia nelle sue istituzioni, ostacolo alla pace civile e sociale. Altresì, quelli mirati o che hanno l’effetto di mantenere uno stato di disordine e minare l’ordine costituito e le sue legittime istituzioni; di indurre col ricatto della violenza un governo a fare qualcosa che non è tenuto a fare o ad astenersi dal fare qualcosa che è tenuto a fare. Nella fattispecie rientra anche il “progetto” concreto di compiere atti concreti di violenza mirati a ciò o che possano produrne prevedibilmente gli effetti ed anche il “pericolo” concreto che possano essere effettivamente compiuti ove sia accertato che il gruppo di accusati possiede effettivamente un minimo di potenzialità e di capacità offensiva. Però, l’immagine più suggestivamente e mediaticamente usata a mo’ di propaganda e di formazione del consenso delle masse nelle scelte dei correttivi indicati dai governi, è quella che identifica la parola “terrorismo” con gli attentati e le stragi. Un’identificazione che ha il suo buon gioco non soltanto nel giudizio e nella credenza della popolazione ma persino delle Corti, soprattutto popolari.
[2] La convinzione che la popolazione di un Paese, una volta abbattuto il suo governo e sgominato il suo esercito non aspetterebbe altro che la cessazione di ogni ostilità e la ripresa della vita normale (e dunque la legittimazione di una conclusione sul piano giuridico quale quella riferita) si fondano, in definitiva e nonostante la mitologia della maturità delle masse democratiche e dell’esaltazione di esse come sovrane e consapevoli, sull’invincibile presupposto ben cognito ai reali detentori del “potere reale” di tutti i Paesi che, in fondo, non sono mai i popoli a fare la storia e che essi non sono in realtà nient’altro che carne da macello e animali da soma utilizzati nei vari scopi e progetti. Ben sa, ogni Stato maggiore di un esercito, ogni governo di ogni Paese in guerra ed ogni autentico conquistare che, arrivare ad abbattere le gerarchie politiche, religiose e culturali di un Paese, significa assicurarsi l’obbedienza cieca ed assoluta del popolo, laddove ad esso fosse dato anche soltanto poco più del necessario per soddisfare i suoi bisogni e le sue passioni. Evidentemente chi giunge a certe aberrazioni giuridiche, è ben consapevole oltre le ipocrisie dialettiche e politiche, che chi difende un Paese, una Civiltà, una Cultura, un Ideale, una Tradizione, una Terra, un’Identità, sono soltanto quelli che costituivano il “Governo” (nel senso ovviamente eminente del termine) di un Paese e non certo le masse per le quali un padrone vale l’altro e la cui preferenza per un padrone è legata soltanto al fatto che questi paghi meglio in termini materiali e di licenza. Gli “ideali” verranno dopo; e sono quelli che il padrone sceglierà per il suo branco e saprà bene far accogliere.
[3]Ad un’osservazione socio-politica e strategico-militare obiettiva e disinteressata, appare evidente che gli Stati Uniti hanno preteso la presenza di piccoli contingenti dei vari Paesi alleati (tre, quattrocento, il massimo cinquemila… soldati) non certo perché ne avevano militarmente bisogno. Basti pensare che nell’Iraq e nell’Afghanistan sono presenti circa 300.000 soldati americani mentre la presenza di tutti gli altri soldati di 20 Paesi, arriva appena a 20.000! La ragione è fin troppo evidente: occorreva una legittimazione internazione a quelle che sono state aggressioni all’Afghanistan ed all’Iraq, avvenute senza neppure una formale “dichiarazione di guerra”. Costringere i Paesi alleati ad essere presenti in quei territori, mentre li obbligava ad una caccia interna ai gruppi islamici (formalmente, ai terroristi) e li manteneva nel mirino di un risentimento e di un odio da parte dei musulmani che si sentono così perseguitati da tutti, univa soprattutto la comunità internazionale in una solidarietà obbligata con le ragioni di Israele e degli Stati Uniti impegnandoli in una difesa comune degli interessi, dei problemi e delle ragioni di quelli che così diventavano necessariamente anche i loro interessi senza tuttavia averne neppure gli utili.
