Archivio per febbraio, 2010

QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?

Dall’art. 416 c.p. al 270 bis c.p.

Ancora sugli sviluppi delle frodi, dei trucchi e degli inganni dialettici in tema di “fatto notorio” e di “reato di pericolo a tutela anticipata”

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(Cap. IV.a – tratto dallo studio  “Il Terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

(di Carlo Corbucci)

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Quelle esaminate nel capitolo precedente non erano le sole contraddizioni rilevabili nell’atteggiamento accusatorio e colpevolista nei primi processi di “terrorismo islamico” nei quali cominciavano a prodursi le prime condanne dopo tante assoluzioni; vi erano altre carenze. Ad esempio: come collocare i gruppi dei singoli imputati nei vari processi rispetto alla più grande Organizzazione della  quale si diceva essere “cellule”, “articolazioni”, sodali?

A ben riflettere i conti ad una valutazione logica, nonostante le condanne non tornavano e non tornano. Infatti, gli imputati nel processo di Milano tratti a giudizio con l’accusa del 416 c.p. sono un’associazione a delinquere uniti “tra di loro” da vincoli funzionali e gerarchici e dallo scopo comune di offrire servizi, agevolazioni, supporti, ospitalità, documenti falsi e denaro ai membri “missionati” della più grande associazione, cioè dell’Organizzazione terroristica,  oppure sono accusati di essere loro stessi membri di quella più vasta Organizzazione? Se si vuole intendere quest’ultimo caso, come vorrebbe far equivocamente credere il capo di imputazione e la sentenza nella sua coreografia e come si vuole far pensare all’opinione pubblica, allora, fondate o meno che siano le accuse e le prove, è il 270 bis che va contestato e non il 416 c.p.!

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