Posts contrassegnato dai tag ‘Avv. Carlo Corbucci’

DECRETATA L’USCITA DI SCENA DI BIN LADEN

 come dieci anni prima era stata decretata la sua entrata: quali scenari essa deve preparare anche in relazione ai recenti moti popolari che infiammano il Medio Oriente ?

 

Il 2 maggio 2011 il Presidente Obama in persona comunicava all’America ed al mondo, la notizia che in un Blitz effettuato in una casa isolata a pochi passi da caserme militari in Pakistan, era stato ucciso da forze speciali statunitensi calatesi nell’abitazione da due o tre elicotteri, Bin Laden.

In America esplodevano manifestazioni di esaltazione.

I giornali di tutto il mondo non potevano certo esonerarsi dal riportare con clamore la notizia: “è morto il mostro del terrore”; “un assassino in meno”; “operazione Bin Laden”; “Trionfo degli U.S.A.”; “Giustizia è fatta”.

                Noi personalmente restiamo persuasi che la titolazione migliore sarebbe stata un’altra ma comprendiamo che la vera libertà di espressione è un bene di lusso che pochi possono permettersi. La titolazione che un nostro ipotetico giornale, se avessimo l’onere peraltro molto fastidioso, di possedere avrebbe resa nell’occasione sarebbe stata questa: “Decretata l’uscita di scena di Bin Laden come dieci anni prima ne’ fu decretata la comparsa: quali scenari preludia e che rapporti possiamo immaginare con le improvvise rivoluzioni ad effetto domino che nei due mesi precedenti hanno caratterizzato l’intero Medio Oriente con il crollo delle decennali dittature sorrette dall’Occidente?”

             Decisamente proprio di un fatto del genere (cioè di una vera e propria decretazione della sua uscita di scena), a ben guardare, sembrerebbe trattarsi; e questo per una serie di troppi motivi.

            Persino le ragioni che, se sembrerebbero mettere in dubbio questa versione e relativizzare i motivi, esaminate invece attentamente finiscono proprio per confermarla.  Del resto, se e quando si sia fatto ricorso ad un inganno, è evidente che ci si preoccupi anche di rafforzare il quadro che si vuole far passare anche con elementi di apparente opposizione o di “distrazione” che invece hanno lo scopo di confermarlo.  Sospetti in questa direzione non mancano.

Qual è, infatti, la strategia più sottile per far passare per verità assodata una frode ed una menzogna? Lanciarla e ripetere ossessivamente l’affermazione ma poi accompagnarla non da dubbi sulla menzogna stessa  ma da elementi e notizie di contorno che appaiano persino come elementi di disonore per il frodatore ma la funzione dei quali è, in realtà, soltanto quella di distrarre dal fatto centrale, che è esattamente quello che conta, affinchè questo si confermi e si rafforzi come fatto assodato sul quale non c’è neppure discutere.

Così nel caso in specie, si è subito avuto cura di far concentrare l’attenzione su elementi accessori quali: presunte proteste dell’Autorità pakistana offesa di non essere stata avvertita e del fatto che è stato compiuto un blitz nel proprio territorio senza autorizzazione o avviso. O ancora: la protesta di una presunta figlia di Bin Laden che sarebbe stata con lui nel covo insieme ad alcuni guardie del corpo che avrebbe lamentato (o “rivelato”) che il padre sarebbe stato portato fuori della casa vivo e poi brutalmente ucciso fuori. Qui è evidente che la ragione dell’informazione relativa alla notizia centrale della morte di Bin Laden non è la notizia se sia stato ucciso fuori o dentro casa ma la conferma, con valore così “testimoniale”, che, comunque, è stato effettivamente ucciso e che si tratta proprio di Bin Laden.

Tutta un’altra serie di particolari: i vicini di casa; il rumore dei colpi di armi; le foto del sangue sparso nelle stanze della casa; alcuni cadaveri (nessun morto tra le forze speciali americane) dei fedeli di Bin Laden smembrati dai colpi di arma in pozze di sangue; infine qualche altro intermezzo tra un’ora e l’altra per sviare l’attenzione da ogni possibile interrogativo sul fatto centrale, come ad esempio che Bin Laden avrebbe tentato di farsi scudo con il corpo di una delle mogli. Infine, non ultima, la sceneggiata di folle arrabbiate che gridano contro l’assassinio di Bin laden e che lo definirebbero un martire protestando, fra altro, per il fatto che sarebbe stato gettato in mare dopo un irregolare funerale islamico.

Che in realtà, circa quest’ultima notizia, vera o falsa che sia, il messaggio voglia essere soltanto beffardo ed ironico, è chiaro ed evidente:  … è stato gettato in mare… come un pescecane, quale l’America ferita nell’orgoglio avrebbe comunque desiderato che fosse. Però, ironia maggiore, si aggiunge: …non prima di avergli fatto a bordo della nave da cui è stato gettato, “….un funerale islamico con conclusione… islamica”! Laddove in realtà è ben noto a chi abbia un minino di erudizione che è vietato nell’Islam la sepoltura in mare tranne in casi di impossibilità assoluta.

 Ma anche questi “accessori” facevano evidentemente parte delle notizie di contorno che dovevano stabilizzare come assodata, la notizia principale della morte.

Poi, a bocce quasi ferme, si aggiunge che, in ogni caso, la sepoltura in mare sarebbe stata la scelta suggerita dalla necessità di non permettere la nascita di un potenziale mausoleo nel quale si sarebbero raccolti negli anni musulmani che avrebbero pericolosamente potuto consideralo un martire.

Strategie di lavorazione della mente e di manipolazione collettiva che provengono dai centri di psichiatria di cui si servono da decenni la C.I.A. e la F.B.I. oltre che la stessa politica americana, direbbe qualcuno che è ancora in grado di pensare da solo.

In realtà, Bin Laden potrebbe benissimo essere morto da tempo come potrebbe benissimo essere stato deciso di ucciderlo adesso, dopo averlo protetto e volutamente ignorato per anni perché utile da vivo; e potrebbero benissimo aver concorso o non concorso i servizi pakistani; sono cose che rispetto al quadro strategico cui certe cose debbono servire, contano ben poco e sono soltanto elementi di distrazione voluti e programmati essi stessi.  

Fatto è che niente è stato prodotto tanto da apparire una favola per popoli distratti ai quali si ha ormai la certezza di poter somministrare tutto.  Nessuna fotografia o video che mostri l’uccisione o permetta di riconoscere i soggetti. Anzi le fotografie si dice che ci sono ma il Presidente le ha secretate perché oltre che “..a raccapricciare i bambini.., avrebbero potuto indurre i fedeli di Bin Laden ad una maggior carica di vendetta e di odio”… perché… sono troppo raccapriccianti.

Ma se la motivazione è veramente soltanto quella di impedire moti emotivi di reazione perché sottolineare che, peraltro, “..sono troppo raccapriccianti!”. Non emerge anche qui lo stesso sottofondo prima suggerito?  Forse che non appare anche questa precisazione come una sorta di macabra e sarcastica “notizia-immagine” volutamente suggerita come a significare a presunti nemici dell’America e agli oltraggiati americani che … il nemico ha pagato caro e salato il suo oltraggio?

L’unica prova prodotta, una foto uscita poche ore dopo dagli ambienti pakistani e poi immediatamente smentita in quanto riconosciuta come un fotomontaggio.

Infine, per tacitare le polemiche destinate forse ad aumentare, comparirà prima o poi anche un video dove si potrà vedere proprio tutto, fotogramma per fotogramma; e sarà sicuramente vero perché riproduce esattamente davanti agli occhi di tutti il film dell’avvenimento. Certo non potrà mai trattarsi di una mistificazione perché sarebbe una cosa sicuramente troppo difficile da realizzare anche per chi, come gli Stati Uniti, hanno finora realizzato soltanto imprese dilettantistiche come costruire veicoli senza pilota; inviare dalla Terra un apparecchio poco più grande di un modellino di autovettura, su Marte comunicandovi; che lo ha guidato dagli studi di un laboratorio sulla terra; che lo ha risollevato da una caduta; che lo riparato, monitorato ed infine distrutto…  

Nemmeno un dubbio nelle siti ufficiali e nelle prime pagine dei giornali. Qualche timido articolo interno di rimprovero che rileva stranezze. Niente di più. Nessuno può osare porre un interrogativo. Chi può mettere anche solo un dubbio ufficiale sulla testimonianza diretta del Presidente degli Stati Uniti che dice, mostrandosi con il suo staf concentrato davanti ad un apparecchio visivo, di aver assistito in diretta attraverso collegamento speciale di microcamere collocate negli elmetti e nelle equipaggiature dei soldati delle forze speciali, tutta l’operazione.

Ora, noi come molti intellettuali che abbiamo spesso richiamati, non abbiamo mai creduto al mito delle “Torri Gemelle” e dell’11 Settembre quale opera di 19 ragazzotti fanatizzati ed inviati da Bin Laden ed abbiamo esaminato almeno un centinaio di ragioni sull’impossibilità tecnica di quella ricostruzione e non possiamo far a meno di vedere il recente fatto dell’uccisione di Bin Laden come un ulteriore sceneggiatura finalizzata a qualcosa che deve ancora accadere ma i cui primi atti si sono già manifestati.

Bin Laden può anche essere stato ucciso in quest’occasione ma era già noto da sempre dove si trovava e li doveva rimanere fino a quest’ultimo evento.

E lo fa desumere senza troppo sforzo il fatto che abitava ormai da anni a pochi chilometri dalle caserme dei servizi di sicurezza pakistani poco fuori città ed il fatto elementare che, per poter compiere il blitz, le forze speciali degli Stati Uniti con il loro governo sapevano dov’era.

Da qualche anno sia noi stessi che vari intellettuali affermavamo che Bin Laden sarebbe stato eliminato, se era ancora vivo, al momento opportuno quando non sarebbe più servito che si credesse vivo e bellicosamente in atto di colpire e di dirigere operazioni.

Ovviamente i contorni si fanno sempre più interessanti: poiché l’eliminazione non è casuale e spontanea ma preludia ulteriori fasi della globalizzazione, è evidente che il “terrore” non deve cessare; anzi deve aumentare in quanto deve motivare e sorreggere le successive fasi. Infatti il messaggio immediatamente diramato (questa volta potendo anche presumere, che sia avvenuto contro la volontà dello stesso Obama che poteva benissimo aver progettato un diverso utilizzo della sceneggiata;  magari proprio per porre fine al mito ed in vista di far esaurire gli effetti del fenomeno avviato con il crollo dello Torri oltre che in chiave di recupero della propria immagine in declino) è stato…: “attenti! Il pericolo e l’emergenza non sono finite; anzi sono aumentate perché è stata annunciata vendetta dai fedeli di Bin Laden e da Al Qa’ida…”  che avrebbe già nominato i suoi successori dopo poche ore dal fatto!  Come a dire: non illudetevi di aver smorzato tutto quello che era stato acceso e di fermare il processo delle cose in corso.

Ecco così il riaccendersi delle due anime dell’America; il ritorno arrogante dell’altra ala dei “servizi”; la riappropriazione del tema per continuare ad usarlo, nonostante il tentativo di sterzata, nella direzione voluta dai neo-con. E chissà che l’asserito rinvenimento del Computer personale di Bin Laden nella stessa occasione non sia proprio un investimento futuro proprio per motivare una nuova serie di operazioni attraverso le quali colpire gli scomodi con la scusa che la loro traccia è stata rinvenuta al suo interno.

Certo è straordinario come sia ormai sfrontata la certezza da parte di certi manipolatori occulti delle menti umane che l’intera umanità sia in loro potere e possa essere giocata a piacimento con qualunque immagine,  che rasentando la stupidità, si presenti utile al momento.

Molto fa pensare che la scelta del momento in cui spegnere il mito e riaccendere una fiamma diversa non ancora chiara, non è stata affatto casuale.

Sul piano personale ed umano più esteriore, cosa che ovviamente non esclude le ragioni più inquietanti, una di queste ragioni sembrerebbe essere che fra poco si terranno le elezioni di “medio termine” con le quali il Presidente degli Stati Uniti in carica viene “testato” in vista dell’eventuale candidatura per la conferma in carica per altri 4 anni. E’ indubbio che la popolarità di Obama in declino pauroso negli ultimi mesi ha ripreso una quota incredibile.

D’altra parte nel linguaggio segreto dei messaggi e dei silenzi forzati dalle posizioni e dalle funzioni tanto basta; se Bush è la vittima sacrificale o il burattino-burattinaio dell’11 Settembre di New York, consapevole che nessuno dei politici che vogliano rimanere tali avrebbe mai potuto accusarlo apertamente, Obama sa ugualmente e perfettamente che una sceneggiata sia pure di tono opposto e di eclatanza peraltro minore, non potrà essere smentita neppure dagli avversari più accesi che si collocano da un certo livello in su.  Come lui non osò certo dubitare di Bush, quest’ultimo non potrà certo osare accusare Obama.  Soltanto sguardi; soltanto pensieri; soltanto rimuginamenti viscerali contenuti, per rabbiosi che possano essere.  Del resto, come poter negare ad Obama lo stesso diritto e la stessa popolarità che Bush si era già arrogato? E come potrebbe mai dire l’uno all’altro “bluffatore”?  Due satiri non possono guardarsi senza ridere per cui bisogna guardare altrove per non rischiare di ridere o di esplodere. E forse per questo che Bush, invitato alla celebrazione dell’uccisione di Bin Laden, ha disertato l’occasione dicendo di essere impegnato…!?

Intanto i giornali, forse sospinti da qualcuno che non perde la speranza che qualcosa confermi le ostentate preoccupazioni e gli avvisi dei “servizi di sicurezza” americani sul maggior pericolo da attendersi, non fanno altro che rinnovare il loro servizio al “mercato della paura” evocando gli eventi.

E’ lecito chiedersi quale possa essere il rapporto tra le improvvise esplosioni di massa in tutto il Medio Oriente nei Paesi Arabi rese possibili dall’improvviso abbandono dei dittatori locali ora in fuga, sorretti per decenni dall’Occidente e la decretata eliminazione dalla scena del mondo, di Ben Laden.

Cosa sta preparando, qualcuno, nel Medio Oriente? [1]

 AGGIORNAMENTO

Nel linguaggio dei “messaggi di vertice” (si tratti del “vertice apparente” o di quello reale) sia che si considerino i messaggi tra i vari rappresentanti del “potere formale ed apparente” tra di loro o di quello tra i primi ed i secondi, vengono ormai espresse tutte quelle comunicazioni, intese e programmazioni tra le forze invisibili dei vari livelli del potere che non possono essere comunicate e tradotte con il linguaggio comune ed ufficiale.  La scelta di Obama di eliminare il mito Bin Laden, appartiene al  ”linguaggio per simboli e messaggi” inviato agli altri rappresentanti del potere esteriore ed apparente di tutto il mondo ed indica che è avvenuta una svolta, un cambiamento nell’attuazione del programma “globalista” e significa che è partito un “nuovo ordine”.  Vuole significare che è ora di smettere con l’utilizzo della strategia “anti Bin Laden”,  “anti Al Qa’ida” ed “anti Islam” in senso stretto; ormai vanno cambiati i riferimenti. Il progetto finale è sempre lo stesso ma sono le forze in gioco e le formule verbali con i loro simboli che sono diventate inadeguate ed obsolete; peraltro, con la loro fissazione su certi schemi, non permettono di colpire tutto quello che fa da ostacolo al progetto finale di globalizzazione nel suo aspetto più completo e finalistico.  Così, senza prospettarsi minimamente l’impossibile discredito sulla montatura dell’Amministrazione Bush e sulle reali risvolti che sono stati dietro ad essa; discredito che significherebbe infrangere il “sacrario” della perfezione del sistema americano e dei suoi governi ma che abbatterebbe l’ideale ed il mito stesso egli Stati Uniti e della sua democrazia, Obama ha sigillato il tempo della montatura Bush.  Senza negarla; senza discreditarla; senza tacciarla di menzogna; senza demonizzarla ma, per mantenere quel mito di continuità essenziale al di la delle apparenze formali di differenza di gestione tra le varie Amministrazioni, l’ha chiusa, sigillata testimoniando lui stesso che Bin Laden è stato eliminato. Il “mostro immaginario” e di cartone è stato abbattuto dunque ora bisogna andare avanti; cambiare strada.  E se subito le forze reazionarie all’interno dei “servizi statunitensi” si sono fatte sentire avvertendo come una minaccia che il terrorismo islamico non è per questo venuto meno ma, anzi, si rafforzerà… dall’altro lato sono iniziate le “rivoluzioni colorate” all’interno dei vari Paesi islamici quale segno indicativo della “nuova svolta” strategica.

            A questa luce prendono significato anche gli ultimi fatti di Oslo ove l’obiettivo non è più soltanto l’Islam ma anche quel che è rimasto, poco o niente che sia, di tradizionale, nello stesso Cattolicesimo.  Presto toccherà, per paradossale che a certuni possa apparire quest’affermazione, anche all’Ebraismo più ortodosso e alle altre forme tradizionali del Mondo Orientale.

E’ anche questa la ragione per la quale, nei presunti siti del pazzo di Oslo, Anders Behring Breivik, è stata trovata una mole impressionante di materiale che va dal cattolicesimo tradizionalista, ai Templari, al nazismo, alla Massoneria, all’attacco all’Islam, fino ai miti del Graal, celtici, orientali e via dicendo.  E’ infatti ora di farla finita con tutto ciò che non parla il linguaggio omologato, convenzionale, pratico e conformista:  unico adatto ad una “civiltà dei consumi” e dei “piaceri” mai tuttavia disgiunta dal parallelo sottofondo di angoscia e di paura, di ricatto e di illusioni che deve comunque essere sempre sottilmente minacciato.       

 Carlo CORBUCCI


[1] Piuttosto una interessante circostanza: il giorno dopo in cui veniva si era appresa la notizia della morte di Bin Laden si svolgeva a Bologna il processo di Appello contro uno dei soliti gruppi di islamici accusati di terrorismo.  Non li abbiamo visti vestiti in lutto; non abbiamo visto nei loro visi e nelle loro parole nessuna delusione o sconforto ma nient’altro che la preoccupazione di dimostrare alla Corte la loro innocenza e tornare alle loro famiglie. Sulla notizia neppure un accenno o un segno di sorpresa o di qualunque sentimento.  Che razza di terroristi islamici…  ingrati fino in fondo…!

Sollecitati dalle continue accorate lettere di detenuti che anche quest’anno in pieno estate stanno pervenendo ai difensori, si è sentito il dovere di scrivere alla Direzione del Carcere di Rossano.

***

COPIA   DELLA   LETTERA   INVIATA   DAGLI AVV.TI CARLO CORBUCCI   E   CAROLINA SCARANO  ALLA DIREZIONE DEL CARCERE DI ROSSANO SCALO (CS)

Oggetto:  Situazione detenuti islamici –

Non abbiamo dato seguito alle prime lettere di detenuti, nostri assistiti, che ci pervenivano nei giorni addietro in quanto ritenevamo e speravamo che si trattasse di esagerazioni aggravate dal disagio favorito dal forte caldo stagionale; però, poiché non si tratta più di due o tre persone ma di quasi tutti i detenuti “islamici”, la cosa ci induce a chiedere chiarimenti.

Lamentano i vari detenuti che, per reazione ad una pacifica pretesta mirata soltanto ad ottenere gli stessi benefici degli altri detenuti, essi sono stati privati, per punizione, del cibo giornaliero, dell’ora d’aria, della doccia e della preghiera.  L’esasperazione sembrerebbe giunta ad un punto tale che tre detenuti (Serai, Khammoun e Radi) hanno tentato il suicidio, il secondo ingerendo 25 pasticche di psicofarmaci ed una bottiglia di detersivo ed il terzo ferendosi ad una mano con gran perdita di sangue.  Serai, poi, sembrerebbe essere stato colpito da un episodio di infarto.

La situazione sembra ricordare quanto era già successo a Macomer lo scorsa estate ma poi tutto era rientrato per l’allentamento dei “rigori” applicati.

Non nascondiamo la perplessità che sorge legittima  nel constatare che i “rigori” (chiusura del blindo, divieto dell’aria e della doccia) vengano applicati sempre nel massimo della calura estiva pur nella consapevolezza di prevedibili reazioni ma non rinunciamo a sperare che la situazione, ove corrispondesse effettivamente a quella rappresentataci, abbia a cessare nel più breve tempo possibile.

Da parte nostra, abbiamo sempre assicurato la nostra collaborazione nell’invitare i nostri assistiti a mantenere la calma, a cercare di capire le esigenze di ordine, ad avere pazienza e ad evitare ogni possibile forma di comportamento che potesse essere scambiato per provocazione o suscitare preoccupazione negli addetti alla custodia.  E’ però necessaria un minimo di comprensione anche da parte dei custodi che, se è pur vero che sono “allertati” dalle titolazioni suggestive dei capi di imputazione riportati nelle sentenze di condanna e dalle relazioni riferite negli “statini-matricola” che descrivendo i detenuti come soggetti “…massimamente pericolosi”,  invitano a tenerli “… sotto costante controllo e pressione, a vista”,  è altrettanto vero che le realtà processuale che li ha riguardati, ha riferito sempre ed unicamente che, contrariamente alle precostituite rappresentazioni a fine mediatico, la loro attività “terroristica” (quando peraltro si sia ritenuto di averne raggiunta la prova), non si sarebbe caratterizzata in altro che nel desiderio di raggiungere l’Iraq o l’Afghanistan per unirsi alle forze di resistenza locali, senza alcuna contestazione specifica quale, ad esempio, di star progettando operazioni o azioni stragiste o attentati di alcun genere, in Italia o altrove.

Questa precisazione è resa al solo fine di ristabilire un po’ di equilibrio e di chiarezza ma anche per significare che riusciamo a comprendere perfettamente come e perché, in presenza di un certo genere di “disinformazione”, chi è addetto alla custodia di queste persone, possa comprensibilmente essere portato a non usare ne’ umanità ne’ eccessivo scrupolo, finendo con ciò, inconsapevolmente, con l’innescare reazioni a catena dove, “custodi” e custoditi”, finiscono per essere entrambi vittime di un sistema e di un programma che anziché renderli solidali ognuno nei rispettivi ruoli, li allontana maggiormente.

Avv. Carlo CORBUCCI                               Avv. Carolina SCARANO

Il giorno 29 aprile 2010 su quasi tutti i giornali è uscita la notizia di un egiziano che picchia selvaggiamente e stupra la moglie italiana perché non indossa il velo islamico ed infine gli rapisce il figlio di due anni attirandola con un inganno al Cairo e poi facendola sequestrare da due suoi fratelli, la costringe a reimbarcarsi per l’Italia. Qui la istiga a suicidarsi perché tanto non gli restituirà il bambino e se sarà costretto a farlo glielo restituirà morto. Questo dopo essersi sottratto per due anni al mantenimento ed averla più volte sottoposta a violenze sessuali.

Queste non sono le bugie più gravi perché provenendo da una donna arrabbiata col convivente possono persino essere comprese, anche se, per queste bugie il ragazzo è stato arrestato e rischia 10 anni di carcere.

La bugia più grossa e più grave per la fonte che la racconta proviene invece dalle forze di polizia in una conferenza stampa perchè rivendicano il successo di un’operazione mai compiuta: quella di aver ricondotto a casa di concerto con autorità in Egitto e con i nonni paterni.  La cosa non avrebbe molta importanza in fondo per chi non è alla ricerca di gloria ma poiché rischia di compromettere la liberazione del giovane egiziano innocente, diventa urgente e necessario far conoscere la verità. La verità che soltanto l’avvocato del ragazzo può a questo punto far conoscere: l’avv. Carlo Corbucci.

E qual è la verità?

Il bambino è tornato perché l’avvocato Carolina Scarano su incarico dell’avvocato Carlo Corbucci si è recata al Cairo il 25 aprile 2010 per incarico del padre, incarcerato, per preparare il rimpatrio del bambino. L’avv. Scarano tornava il giorno successivo (26 aprile), dopo aver avuto certezza che i nonni e gli zii del bambino avevano garantito la partenza il giorno dopo (27 aprile), come infatti avveniva.

Il giorno 27 aprile infatti i nonni affidano alla hostes della Egyptair il bambino con il suo passaporto che avevano sempre tenuto con sé proprio in attesa dell’occasione in cui dovevano rimandare in Italia il bambino, con l’incarico ufficiale scritto nel foglio di consegnarlo a Fiumicino all’avv. Carlo Corbucci affinché lo consegnasse alla Polizia di frontiera e poi alla madre.

L’avv. Corbucci, poco prima dello sbarco, avvertiva la polizia di frontiera di Fiumicino che era in arrivo il bambino e telefonava di persona alla madre che, sorpresa ed emozionata, sopraggiungeva con la sorella, la zia ed il fratello nell’Ufficio della polizia stessa.

Il bambino giunto e condotto in questi Uffici rifiutava di essere avvicinato da chiunque, madre compresa, che colpiva con schiaffi e si stringeva al collo dell’avv. Corbucci chiamandolo “nonno” (l’avv. Corbucci ha la barba come il nonno paterno) ed invocando protezione.

Non si tratta dunque di un’operazione di polizia ma di una iniziativa dell’avvocato del detenuto concordata con lo stesso e con la famiglia paterna.  Soltanto dopo 4 ore che il bambino era rimasto stretto al collo dell’avvocato accettata di fare primi approcci e i primi giochi con i familiari sicchè l’avv. Corbucci poteva “dileguarsi” da lui senza arrecargli traumi ed uscire dall’ufficio di frontiera. Poco dopo anche i familiari col bambino andavano a casa.

L’iniziativa di recarsi al Cairo e di riportare il bambino su incarico del padre ancora incarcerato era stata preannunciata con atto depositato due giorni prima al GIP dall’avvocato che aveva interrogato il detenuto.

Il biglietto aereo del bambino è stato fatto a Fiumicino il 25 aprile e pagato dall’avv. Corbucci con la sua Carta Visa.  L’avv. Scarano era andata il giorno prima al Cairo esplicitamente per l’operazione; il foglio di affidamento alla hostes della Egyptair reca come destinatario della consegna l’avv. Corbucci.

Si tratta dunque di fatti ed atti certi!

Ma non interessa rivendicare la gloria; preoccupa invece soltanto che si è voluto comunque speculare falsamente su fatti falsi per avere l’occasione di colpire ancora una volta l’Islam ed una certa cultura di integrazione.

Ed ora, caduta la prima accusa che il padre non voleva restituire il figlio perché lo aveva rapito, ecco la verità vera sulle altre accuse:

La madre, quattro mesi fa, insieme al padre è andata al Cairo liberamente e senza alcun inganno. Ha lasciato liberamente ai nonni paterni il bimbo dicendo, sorridente e sotto un’intervista durata 30 minuti, che voleva che crescesse in Egitto con un’educazione rispettosa dei genitori e non sporca come quella occidentale che deride la famiglia. Affermando inoltre che non vuole assolutamente affidare ai suoi genitori il bimbo perchè incapaci di dare un’educazione seria. Aggiunge, tra tante altre cose, che desidera venire a vivere a Cairo con la famiglia del marito che considera sua e con il bambino e che riaccompagnerà in Italia il marito per il lavoro ma poi tornerà a vivere li.

Poi va a Sharm Shaikh tre giorni col marito e torna col marito a Roma.

Tutte le altre accuse sono state strumentali ed inventate dalla madre, sembrerebbe consigliata da due amici della Questura, (un uomo ed una donna) al fine di far scattare la misura dell’arresto e della detenzione ritenendola forse l’unica idonea a convincere con tempestività il padre a riportare in Italia il bambino niente affatto rapito. Il fatto nuovo che ha indotto nella madre il ripensamento? La scoperta che l’egiziano aveva un’altra donna con la quale aveva fatto da un anno un altro figlio: una bambina. Una cosa non bella, certo, che se può anche giustificare il ripensamento e la volontà di riavere subito il bambino non giustifica la montagna di calunnie e di accuse false. Una bega condotta con cattiveria ma che c’entra l’Islam e il velo? Un inciso: nell’intervista al Cairo nella casa dei suoceri, la ragazza parla e ride disinvoltamente, non ha il velo e fuma insieme al suocero alternando risate e ringraziamenti per la disponibilità dei nonni a tenere il bambino.

Chi ha messo in giro la falsa operazione? Forse gli stessi che hanno consigliato di redigere la denuncia in quel modo per accelerare i tempi di rientro del bambino?

Un consiglio che sarebbe costato una condanna a 10 anni e che, comunque., ancora adesso lo mantiene in carcere in attesa dell’esame dell’istanza di scarcerazione avanzata dal difensore sulla base del fatto nuovo e delle prove prodotte.

Non ci interessa il brevetto e il riconoscimento di una inesistente  “brillante operazione”; non ci interessa neppure che la signora venga imputata di calunnia plurima: ci interessa la liberazione di un innocente.

Avv. Carlo Corbucci

QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?

Dall’art. 416 c.p. al 270 bis c.p.

Ancora sugli sviluppi delle frodi, dei trucchi e degli inganni dialettici in tema di “fatto notorio” e di “reato di pericolo a tutela anticipata”

*

(Cap. IV.a – tratto dallo studio  “Il Terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

(di Carlo Corbucci)

***

Quelle esaminate nel capitolo precedente non erano le sole contraddizioni rilevabili nell’atteggiamento accusatorio e colpevolista nei primi processi di “terrorismo islamico” nei quali cominciavano a prodursi le prime condanne dopo tante assoluzioni; vi erano altre carenze. Ad esempio: come collocare i gruppi dei singoli imputati nei vari processi rispetto alla più grande Organizzazione della  quale si diceva essere “cellule”, “articolazioni”, sodali?

A ben riflettere i conti ad una valutazione logica, nonostante le condanne non tornavano e non tornano. Infatti, gli imputati nel processo di Milano tratti a giudizio con l’accusa del 416 c.p. sono un’associazione a delinquere uniti “tra di loro” da vincoli funzionali e gerarchici e dallo scopo comune di offrire servizi, agevolazioni, supporti, ospitalità, documenti falsi e denaro ai membri “missionati” della più grande associazione, cioè dell’Organizzazione terroristica,  oppure sono accusati di essere loro stessi membri di quella più vasta Organizzazione? Se si vuole intendere quest’ultimo caso, come vorrebbe far equivocamente credere il capo di imputazione e la sentenza nella sua coreografia e come si vuole far pensare all’opinione pubblica, allora, fondate o meno che siano le accuse e le prove, è il 270 bis che va contestato e non il 416 c.p.!

(more…)

COME TI CREO IL MOSTRO

KAMIKAZE CHE LITIGANO CON LE MOGLI E CON I PADRI

-  TERZA PARTE -

Gli argomenti sul “Caso” e sulla “Coincidenza” hanno affascinato da molto tempo la mente dei pensatori, soprattutto quella dei più confusi. Su un punto tutti sono d’accordo: “caso” vuol dire “senza senso”, privo di una “ragione” trascendente o anche coestensiva a se che lo supera e gli da un significato o un ordine, altrimenti non sarebbe caso. “caso” vuol dire “eccezionale”, “non ripetibile”, altrimenti non sarebbe caso; “caso” non può coniugarsi con “ricorrente” altrimenti non sarebbe “caso” e non potrebbe dirsi che una cosa è avvenuta “per caso”.  “Caso” non può accompagnarsi ad una qualunque “significato” altrimenti non sarebbe “caso”.  “Caso” vuol significare “senza ragione”, “senza causa”, “senza significato”. Soprattutto, “caso” vuol dire “prima di ogni effetto” perché dopo l’evento causale segue tutta la serie dei determinismi di causa-effetto che conosciamo e che non conosciamo e non può più parlarsi di “caso” in senso assoluto.  Il “caso”, dunque, se non è “unico”, è quanto meno straordinario, eccezionale; qualcosa che non si ripete.

Diversa dal “caso”, inteso nel suo modo proprio e più coerente è la “coincidenza” che è assimilata a volte al “caso” ma non è la stessa cosa pur condividendone molti aspetti. Meno assoluta e non singolare, la “coincidenza” è comunque un altro evento straordinario; se non unico quanto meno vicino ad una singolarità.  Certo la “coincidenza” non si riferisce al momento dell’evento iniziale da cui conseguono i vari determinismi ma al momento successivo allorché la serie della “cause-effetti” ha avuto inizio ed allora l’ipotesi della “coincidenza” dovendo rispettare regole ben precise legate al processo stesso delle “cause-effetti”, se non è considerabile una singolarità ed un’esclusività come il “caso”, è comunque molto rara perché, appunto, affinché si verifichi debbono coincidere una serie di elementi che si combinano assai raramente e nei quali coincide, in fondo, anche una sorta di partecipazione del “caso”, questa volta però inteso non in se stesso ma come riflesso nel mondo dei determinismi.

Allorché si sia capaci di questo genere di speculazioni e si abbia la qualificazione intellettuale sufficiente per afferrare certi concetti in fondo abbastanza elementari e logici finché non interviene il condizionamento del sentimento, sul piano teorico non si può non essere d’accordo su questi principi ma allorché si tratti di applicarli alla realtà concreta, il “sentimentalismo” e gli interessi che vi si legano impedisce di vedere le conseguenze. E’ così che la politica, il positivismo, la gente comune, hanno scoperto un altro genere di “caso” e di “coincidenza”: quello che si ripete ogni volta che le cose vanno nella direzione contraria ai propri desideri, sentimenti, speranze, aspettative, illusioni, ideologie o di fronte a episodi e situazioni che suscitano paura ed inquietudine.

In questa prospettiva “sentimentale” ed interessata, il “caso” e la “coincidenza”, pur senza che ciò venga esplicitamente affermato pena l’evidenziarsi dell’assurdità dell’affermazione stessa, si è ripetuto e si ripete migliaia di volte; comunque, in tutte le occasioni per le quali, un evento determinante è stato preceduto da qualcosa che lo ha provocato.  Così, ad esempio, sarebbero un “caso” ed una “coincidenza” che tutti gli episodi di terrorismo che hanno giustificato nel mondo l’applicazione delle più aberranti forme di controllo e le reazioni militari delle guerre in corso che hanno esteso il dominio dell’Occidente ed attuato quella“globalizzazione” da tempo annunciata ed auspicata, abbiano finito per realizzare ogni volta esattamente l’opposto di quello che, stando alla versione convenzionale che delle finalità dei presunti terroristi viene divulgata, essi avrebbero in mente di realizzare e che abbiano invece sempre concorso a realizzare esattamente quel sistema e quel mondo che essi, si dice, avversino e che del resto in nessun altro modo si sarebbe potuto realizzare in tempi stretti e senza eccessive reazioni. Un sistema ed un mondo che, nella prospettiva degli pseudo-profeti della “globalizzazione” e del “Nuovo Ordine Mondiale” con il suo “Potere Unico e Globale”, doveva assolutamente realizzarsi ma che è fortemente osteggiato dai “terroristi islamici” data la loro visione del mondo fanaticamente esclusivista.

L’ultima occasione nella quale il “caso” e la “coincidenza” hanno agito per una millesima volta è quello del presunto attentatore di Natale che anziché portare i pacchi di Babbo Natale e la calzetta della Befana, portava esplosivo spalmato nella mutande e nei testicoli.[1]

Avrà un significato o sarà una “coincidenza” che da almeno dieci mesi nelle stanze del potere negli Stati Uniti si dibatteva il  problema di come giustificare l’apertura ritenuta necessaria di un “terzo fronte” di guerra nello Yemen? Un fronte indispensabile, sostenevano la Difesa e le forze che si muovono per una soluzione drastica e decisa, complessiva e non più propedeutica, del problema “Medio-Oriente-Vicino Oriente”.  Necessaria per completare il controllo pieno sull’intera Penisola Araba e, data la posizione strategica dello Yemen, che fosse frontale alla Somalia.

Il nodo del problema era che Obama aveva vinto le elezioni proprio presentandosi come pacere, come antagonista della linea Bush, come possibile interlocutore con il Mondo arabo. Obama è un democratico di quelli che ha osteggiato di più la politica repubblicana dei falchi e di Bush. E’ dunque evidente che le forze che detengono il “potere reale” negli Stati Uniti, essendo sempre le stesse, dopo la strategica vittoria paradossalmente ed imprevedibilmente accordata ad un nero che riunisce in modo quasi emblematico nel suo stesso nome quelli che sono presentati come i due principali  protagonisti  del “male mediatico”,  responsabili del “terrorismo islamico” e delle guerre (- Hussein (Saddam) e Osama (Bin Laden) -) reclamano da lui quello che avevano reclamato da Bush e che reclamerebbero da qualunque altro Presidente. Ed allora torna la necessità di ripetere il rito: come giustificare il nuovo corso? Come preparare le cose in modo che il Presidente possa avere una ragione da esibire ed una giustificazione dietro la quale non contraddire tutta la sua immagine?

L’ex ambasciatrice statunitense a Sana’, Barbara Bodine, dice che: “una dichiarazione di guerra contro lo Yemen ci si rivolterebbe contro”  ma i due più alti esponenti del Center of New America Security già un mese prima del fatto scrivevano che: “La notizia otto anni dopo l’11 Settembre e con due guerre in corso non sarà benvenuta ma lo Yemen richiede un’azione immediata”. E lo stesso scriveva l’autore di American Yihad Steve Emerson: ”Gli USA non vogliono che nel mondo musulmano si percepisca l’apertura di un terzo fronte: ma questa scelta ha un limite… Qui lo stesso governo yemenita è diviso, ancor più di quello pakistano, tra lealtà agli Stati Uniti e politiche anti-americane. Aggiungerei che lo stesso presidente al potere da 30 anni ha avuto proprio da Al Qa’ida un aiutino contro i ribelli sciiti del Nord armati da Teheran ed il pasticcio è completo. E quindi? Bisogna fare da soli: ma il governo Obama potrà mai accettarlo?”.

Già il noto scrittore politologo americano Perle aveva da tempo affermato che la soluzione veramente definitiva sarebbe stata quella di un attacco immediato, unico e congiunto contro l’Afghanistan, l’Iraq, il Pakistan, la Siria, lo Yemen, la Somalia, l’Iran, ed alcuni Paesi arabo-africani indecisi…. Soltanto così, egli sosteneva e sostiene ancora, si sarebbe definitivamente risolto il problema del “terrorismo islamico” e dello scontro tra la nostra civiltà ed il residuo della barbarie del passato. E soltanto così Israele avrebbe potuto avere garantita la sua pacifica sopravvivenza.

L’interevento militare nello Yemen non era l’unico problema: da qualche mese erano pronti, ancora impacchettati, nuovi strumenti di controllo negli aeroporti, destinati in futuro anche agli uffici pubblici, incredibilmente invasivi: lo “scanner corporale” perché sarebbe l’unico a rivelare la presenza nel corpo di esplosivo.[2] Se questa innovazione è stata una risposta necessaria al pericolo evidenziatosi nel fallito attentato di Natale, perché da mesi quegli apparecchi erano già bell’è pronti per essere installati intanto nei principali aeroporti?

Dovrebbe essere superfluo osservare che quest’ulteriore innovazione non avrebbe avuto facile accesso nelle condizioni che precedevano l’episodio subito definito “il fallito attentato di Natale” perché rappresenta veramente un passo ulteriore verso un’umanità robotizzata; certo nessuno si sarebbe mai immaginato anche fino a poche settimane fa, di dover fare una risonanza magnetica o un esame ai “raggi x” ogni volta che accede ad un viaggio.[3]

Come si poteva dare attuazione ai nuovi “pacchetti premio” natalizi da offrire all’intero, già esasperato Occidente?

Ecco intervenire nuovamente il “caso” e la “coincidenza”.  Come era accaduto per le “Torri Gemelle”; come era accaduto per Madrid e per Londra; come accade nelle moschee e nei mercati dell’Iraq e dell’Afghanistan ogni volta che a livello internazionale deve darsi seguito ad una “svolta legislativa e giudiziaria “epocale”, “qualcuno” agisce. Nei casi più eclatanti, quel “qualcuno” rimane sempre sconosciuto o se viene reso cognito non può più parlare o difendersi ne’ confermare o smentire perché è morto, si dice, nell’operazione stessa o è ancora nascosto; mentre nei casi “caserecci” e ridicoli (i terroristi delle scarpe spalmate di esplosivo e dei testicoli e mutande, oppure quelli che si fanno scoppiare in mano la borsa degli attrezzi di lavoro come nel caso di Milano (dopo aver litigato con mogli o padri…) i “terroristi” vengono sempre fermati in tempo e prima che agiscano.  Superfluo aggiungere che, questi ultimi diventano poi la conferma, la prova provata, che tutti gli episodi di “grande terrorismo stragista” realmente compiuti, sono stati effettivamente realizzati dallo stesso genere di soggetti, cioè musulmani fanatici e folleggianti, semplicemente più preparati e fortunati di questi ultimi.

In questo modo la suggestione viene rinnovata e rafforzata; la copertura dei veri più probabili responsabili rafforzata; le pericolose emersioni che iniziavano troppo ad evidenziare il sottofondo di certe ricostruzioni rigettate nell’ombra e la situazione generale si presenta nuovamente pronta per la successiva tappa. Una tappa che fa parte di quel progetto generale e finale che deve portare l’intero pianeta alla “globalizzazione” totale, instaurare in esso l’annunciato “Nuovo Ordine” dal “Potere Unico”, esercitato sopra un’umanità omologata nei cervelli ed unificata nel minimo comune denominatore di un’esistenza incentrata su un ebete consumismo  e sottoposta ad un rigido controllo persino dei sentimenti, dei pensieri, delle emozioni e delle reazioni.  Un risultato, questo, che non può prescindere dalla eliminazione dei residui di un mondo tradizionale (nel caso dell’Islam ancora troppo vivo e vissuto sia a livello intellettuale che popolare) che costituisce ancora l’immagine di un’alternativa esistenziale, in forza di una identità stabilità su basi religiose e spirituali ancora radicalmente vissute sin nei suoi tratti sacrali mantenuti e rafforzati da una coerente, costante ritualità.

Infine, l’episodio ha rimesso in discussione la liberazione degli altri detenuti di Guantanamo e la sua definitiva chiusura a cui molti si erano opposti ed ha offerto l’occasione per riaprire le polemiche sul caso del massacro di Fort Hood in Texas negli Stati Uniti dove il 15 novembre 2009 vi furono 13 morti e 45 feriti e dove il responsabile, un maggiore dell’esercito, Nidal Malik Hasan che è stato processato e condannato soltanto per omicidio, suscitando le ire di alcuni settori della F.B.I. che pretendevano che fosse accusato di “terrorismo islamico” per la sua origine etnica. L’episodio di Natale ha riaperto l’occasione per sostenere che il maggiore sarebbe stato spinto alla strage dall’Imam americo-yemenita che vive nello Yemen, Anwar al Awlaki, definito il nuovo Bin Laden che agisce dallo Yemen. La mancata contestazione in quel processo aveva già fatto irritare la F.B.I. e la C.I.A. perché si era perdura l’occasione di intervenire nello Yemen.

Con questo episodio, i vari “super-esperti” di terrorismo islamico come Steven Emerson, Magdi Allam Cristiano, Peter Bergen ed altri, hanno rinnovata l’accusa che lo stesso Imam avrebbe incitato ed armato dallo Yemen il giovane nigeriano.

Significativo anche il commento dell’ex vice-presidente dell’Amministrazione Bush, Cheine il quale, all’indomani dell’episodio e alla reazione di Obama che osservava come “anche i democratici sanno tirare fuori i muscoli e mostrare il petto villoso” annunciando severe reazioni nello Yemen dove, secondo le informazione lui fornite della CIA e dell’FBI allorché si trovava ancora in vacanza in Jamaica, il fallimentare kamikaze sarebbe stato addestrato e preparato, osservava che ora anche lui avrà le sue belle rogne.  Chine capisce bene probabilmente che l’aiuto al governo yemenita è una dichiarazione di guerra vellutata e che anche che l’episodio di Natale non è che una lezione, un suggerimento, una pressione ad Obama della stessa natura delle Torri Gemelle.

Ancor più significativo però il fatto che il “terzo fronte” questa volta è stato presentato come un “appoggio logistico” al governo dello Yemen che, pur se alleato, si dimostra tuttavia incapace da solo di controllare la situazione che nello Yemen starebbe precipitando. Un appoggio logistico che però, caso strano, era iniziato ben 11 mesi prima che accadesse l’episodio di Natale con l’introduzione di alcune centinaia di operativi dell’F.B.I. e della CIA.

A dire il vero anche in questo caso natalizio non mancano gli elementi di stranezza che lo accompagnano. Prima che venisse anche ipotizzato un collegamento con Al Qa’ida o similari, il giovane si era già presentato subito dopo il fallito tentativo, come un incaricato da Al Qa’ida yemenita senza che fosse preso sul serio dallo stesso giudice distrettuale Paul Barman che per primo lo intrerrogò con l’iniziale contestazione di aver tentato di distruggere un aereo. Alla prima domanda del giudice su come si sentisse, il giovane rispondeva con un sorriso… “Meglio, mi sento meglio”.

Il giovane di colore era stato denunciato dal padre con il quale aveva avuto forti diverbi ed era stato messo a regime nonostante fosse un ricchissimo banchiere nigeriano. Il ragazzo si era sfogato per mesi su un foro di internet lamentando di essere solo e depresso”, di non aver mai trovato “un vero amico musulmano”. Li aveva redatti tra il 2005 ed il 2007 usando il nick name “Faruok1986”, quando frequentava una scuola britannica nel Togo; una scuola nella quale, si lamentava, c’erano pochi musulmani con cui fraternizzare. Aveva scritto almeno 300 messaggi nei quali ripeteva di non avere nessuno con cui parlare, “…nessuno che mi consigli o mi sostenga e mi sento solo e depresso; non so che cosa fare e poi credo che questa solitudine possa condurmi ad altri problemi”.  Risalta anche la tensione fra le interpretazioni liberali ed estremiste dell’Islam: “Il Profeta ha detto che essere religiosi è un compito leggero e coloro che si caricano di fardelli troppo pesanti lo troveranno difficoltoso e non potranno continuare; e così ogni volta che mi rilasso commetto delle mancanze, e quando mi impegno mi stanco di quel che sto facendo – per esempio, imparare a memoria il Corano. Come trovare un equilibrio?”. Nel dicembre del 2005 racconta che i suoi genitori sarebbero venuti a trovarlo a Londra e si chiedeva se fosse lecito che mangiasse carne insieme a loro: “Sono dell’opinione che la carne non macellata secondo l’uso islamico sia proibita, a meno che non sia assolutamente necessario; i miei genitori la pensano come qualsiasi straniero, che possiamo mangiare qualunque tipo di carne. Ho pensato che non dovrei mangiare con loro, ma temo che questo possa creare divisioni ed altri complicati problemi familiari”. (The Washington Post 28/12/2009).

Il padre del giovane è uno dei personaggi più influenti nelle scena economica nigeriana. Ex ministro dell’economia, presidente della First Bank è stato nominato anche commendatore della Repubblica italiana. Il giovane vissuto a Londra con la famiglia dal 2005 al 2008 ed ha ottenuto anche un visto per gli Stati Uniti. Nell’agosto 2008 era già stato negli Stati Uniti. Ad agosto 2009 ha avuto una forte lite col padre perché voleva andare nello Yemen osteggiato da quest’ultimo. Privato del sostegno economico annunciava per questo con una lettera il suo distacco dalla famiglia. Il padre denunciava la sua sparizione all’Ambasciata americana di Abuja e dal mese di novembre 2009 era stato inserito nella lista dei nomi dei 550.000 probabili terroristi e si era visto rifiutare il visto di reingresso a Londra.

Il governo nigeriano all’indomani del fatto faceva sapere che il giovane nigeriano giunto dal Ghana in aereo, prima di imbarcarsi per Amsterdan da cui avrebbe preso l’altro aereo per Detroit sarebbe stato fermato per tre volte al varco di accesso alla zona di imbarco. Due volte il controllo avrebbe suonato, la terza volta si è tolto le scarpe e il controllo non avrebbe più suonato.

Appena arrestato il giovane dichiarava subito di aver ricevuto l’esplosivo, 80 grammi di “petn” collocato nelle mutande, da un capo di Al Qa’ida nello Yemen ed il suo intento era quello di far saltare l’aereo sul quale si era imbarcato da Amsterdam per Detroit, Il 24 dicembre 2009. Non vi sarebbe riuscito soltanto perché neutralizzato da passeggeri che lo hanno assaltato. Tuttavia questo non avrebbe impedito che riportasse gravi ustioni nel corpo in quanto la deflagrazione è comunque parzialmente avvenuta su di lui. La quantità di materiale non era sufficiente minimamente a far esplodere l’aereo ma si sostiene che avrebbe comunque potuto generale un’apertura che piccola che poteva essere avrebbe causato una depressurizzazione letale nell’aereo stesso.

Particolare curioso, soltanto per l’insistenza di due passeggere, Kurt e Lory Haskell, che hanno insistito a voler rivelare la notizia, è trapelato che il giovane nigeriano non era solo nel volo “Amsterdam-Detroit”. Con lui c’era un indiano arrestato perché un cane addestrato dell’antiterrorismo aveva “sentito” qualcosa. Portato via dall’aereo è stato interrogato e poi rilasciato. Nessuna accusa contro di lui; resta Umar Farouk Abdul Mutallah l’unico accusato che, prima di essere accusato, precede tutte le accuse che gli verranno poi fatte successivamente.

Chi era l’”indiano”? E che ruolo doveva svolgere? E qual è l’effettivo ruolo dello stesso Umar Faruk?

E’ sicuramente straordinario che in certi campi compaia sempre, ed al momento giusto, il personaggio di turno che si presta a fornire l’occasione necessaria e voluta per coprire una falla lasciata aperta da una determinata operazione che ha implicato eccessive emersioni; che si presta a risolvere un problema che si pone da tempo; che si presta a superare un ostacolo che impedisce certe soluzioni ritenute le uniche suscettibili di risolvere un problema determinante e via dicendo e che non realizza nulla degli scopi utili alla sua presunta causa.

Dire che tutte quelle volte ha agito il “caso” o la “coincidenza” è veramente irrazionale.  Non è tuttavia neppure razionale presumere che le cose avvengano sempre con il meccanismo semplicistico del “complotto” ordito da quattro, cinque persone rinchiuse in una stanza dei bottoni o in qualche isola.  E’ sicuramente vero invece che le cose non sono comunque mai causali e che il problema, dunque, riguarda non già la casualità o meno o la coincidenza o meno ma, invece, la “modalità” come certe cose vengono fatte accadere. E quanto alla modalità, le cose non sono semplici perché se è pur vero che i “dirigenti” di una determinata operazione o serie di operazioni non mancano mai, è altrettanto vero che le modalità di attuazione per le quali esiste una vera e propria “scienza”, passano per meccanismi di azione e reazione che non appartengono a possibilità e conoscenze comuni ed ordinarie. In certe operazioni agiscono vari tipi di influenze che non sono soltanto di ordine corporeo nel senso più grossolano del termine ma anche “sottile” e relativamente a queste opera la messa in moto di forze che la comune psicologia non è neppure in grado di sospettare. Questo senza ovviamente trascurare affatto le possibilità anche soltanto di ordine più grossolanamente materiale che già da sole permettono di agire su un’area di azione sufficientemente vasta per permettere di portate l’azione più nel profondo senza troppo apparire.

Piuttosto nel dubbio se il personaggio di turno sia un mistificatore che si è prestato ad un gioco sporco o un pazzo che comunque sicuramente contribuisce a rendere difficile la vita dei musulmani, non potrebbe essere un’occasione per saperne qualcosa di più, per accertarsi l’identità e la sorte effettiva di quel personaggio durante e all’esito del processo oltre che per ottenere giustizia, che qualche “Associazione islamica” si costituisca “parte civile” in quei processi dove troppo facilmente e così eccezionalmente è stato individuato il colpevole, e all’esito. chiedesse il doppio della condanna che per lui proporrà la Pubblica Accusa?


[1] Precisazione: non è che noi sosteniamo che i sostenitori del “caso” e della “coincidenza” reiterati affermino che gli interventi repressivi e le guerre conseguenti agli episodi di terrorismo sono casuali, al contrario essi affermano del resto con buona logica che essi sono reazioni necessarie, forme di difesa, per aberranti che possano essere, determinate e giustificate dal pericolo rappresentato dal terrorismo dimostrato dalle loro azioni. Chiunque sa che gli inasprimenti legislativi sui controlli vengono giustificati (a ragione o strumentalmente) dalla necessità di fermare il terrorismo (che questo sia veramente esistente o sia soltanto strumentale al fine). Quello che noi vogliamo dire è che gli stessi che hanno chiaro questo concetto sono però poi disposti a credere che siano un “caso” ed una “coincidenza” che, quelle cose che avrebbero determinato quei correttivi (guerre, leggi speciali, inasprimenti, globalizzazione, consolidamenti geopolitici di equilibri di potere, ecc.) finiscano sempre per convenire alla stessa parte e per realizzare ciò che da tempo essa intendeva o aspirava a raggiungere; che coincidano sempre con ciò che essa ritiene non soltanto necessario ma addirittura vitale per la sua stessa sopravvivenza; che  rafforzino la sua posizione dominante; che si ritorcano sempre a svantaggio di coloro che vengono indicati come gli autori dell’operazione e che tutto finisca per realizzare ciò che costituiva il progetto esistenza fin dall’iniziale ed ora in fase di attuazione e cioè, quella “globalizzazione” accompagnata dall’accaparramento delle ultime risorse energetiche del pianeta, dal rafforzamento delle postazioni militari e di controllo, dalla realizzazione, finalmente, dell’auspicato “Potere Unico Mondiale”. Avrebbe mai questo progetto potuto realizzarsi spontaneamente da solo, vincere ogni resistenza da solo, travolgere ogni ostacolo da solo e limitandosi, i suoi sostenitori, ad una sola presenza difensiva e di osservazione dell’avversario che intanto compiva gli atti stragisti che gli vengono attribuiti?.

A meno di non far intervenire motivazioni di ordine “moralistico” per le quali, come affermano i telepredicatori americani,  “…non è un caso che quegli atti di violenza terroristica si rivolgano sempre in danno di chi li compie in quanto il male non raggiunge mai il suo scopo e la parte che risulta avvantaggiata da quelle azioni lo è proprio perché rappresenta il bene…”, l’atteggiamento casualistico che abbiamo denunciato è senz’altro assurdo come del pari ci sembra assurdo accettare la soluzione “moralista” or ora prospettata che peraltro non ha nulla ne’ di Vero ne’ di autenticamente “morale”.

[2] Poiché quello che conta è il risultato da raggiungere e non più astratte patenti di efficienza da esibire scenicamente, l’introduzione di queste nuove “mostruosità” e l’ingresso forzato ed ormai “necessario” di questi sistemi è stato accompagnato, anche questa volta come fu il caso delle “Torri Gemelle”, da uno sviante concerto critici nei confronti dei servizi di sicurezza americani.  Negli Stati Uniti, l’introduzione delle innovazioni nel campo dei controlli che hanno creato caos pazzesco negli aeroporti e nelle stazioni e la notizia del “nuovo fronte” di guerra yemenita, è stata sopraffatta da una cortina fumogena di critiche strategicamente pilotate in una direzione tutta periferica, cioè, il “fallimento dell’Intelligence”. Questo argomento sviante e dall’altro lato esorcizzante sul quale è stata dirottata e fatta scaricare ed esaurire la tensione suscitata dagli altri due argomenti centrali, sembrano tanto svolgere oltre che la funzione di prevenire e tacitare l’interrogativo di come sia possibile che avvengano certi episodi nonostante i controlli e la loro dimensione, anche quella di non permettere che si susciti un’eccessiva supervalutazione di certi apparati di sicurezza che, come si è dimostrato in passato, diventa controproducente in quanto suscettibile di far sorgere il sospetto che i reali manipolatori di certe operazioni, siano proprio al loro interno. Invece, mantenere basso il livello di considerazione di quegli apparati evita una loro supervalutazione e le conseguenze che se ne potrebbero trarre. Meglio tenerne basso il profilo; infatti, come potrebbero servizi inefficienti e composti da cretini, essere capaci di tanto ed evitare che certe cose avvengano sotto i loro occhi?

[3] Con queste considerazioni noi non vogliamo affatto ignorare o negare che, giunti a certi punti, determinate soluzioni si presentano ormai non soltanto utili e necessarie ma addirittura inevitabili. E questo vale del resto anche per tutta un’altra serie di intereventi che la “civiltà moderna” ha resi inevitabili in tutti i campi della vita e dell’attività umana, contribuendo a complicarla sempre di più anziché a semplificarla ed a soffocare, letteralmente, le più elementari espressioni di libertà, di felicità, di umanità e di distacco. Però viene da rilevare come, proprio questa “inevitabilità”, evidenzia ormai tutto il sottofondo veramente “satanico” di questo tipo di civiltà dove il bisogno e la necessità si sono estesi e dilatati fino a ripiegarsi sull’essere umano che doveva beneficiare di certe innovazioni mentre ne è stato, infine, avvolto e soffocato.

*

TERRORISMO E RESISTENZA

DISTINZIONI POLITICHE, LEGISLATIVE, GIURIDICHE E MORALI.

- PARTE PRIMA -

In campo internazionale, la distinzione ormai impostasi, certo non casualmente e non senza interesse,  tra “terrorismo” e “resistenza” (nella quale è compresa la “guerriglia” quando essa è animata dalla finalità di “resistenza”),  non soltanto sul piano pratico ed effettivo ma ormai anche su quello giuridico, viene stabilita sulla base dei seguenti elementi di discriminazione che qui riassumiamo in termini molto generali:

a)         L’esercito di una Paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio ed ideale di tutela democratica, non può mai essere accusato di “terrorismo”, sia perché le finalità militari, storiche, politiche, culturali e sociali di un “esercito regolare” guidato da uno “Stato Maggiore” che risponde ad un Governo regolare, eletto dal popolo e da questo controllato, oltre che dall’opposizione nonché vincolato da una Costituzione fondata sul rispetto dei “diritti umani”, della dignità della persona, sul presupposto della libertà di religione, di opinione, di associazione e di scelta morale e sessuale della vita privata, esclude che possano essere mirate alla conquista ed alla sottomissione di un paese o del suo popolo.

b)        Il governo e l’esercito di un paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come  gli Stati Uniti non può mai avere finalità “terroristiche” come quelle di incutere nei Paesi con i quali fosse anche in guerra, panico diffuso, senso di smarrimento e sfiducia nella pace o nella ripresa della normalità. Al contrario, mira a rassicurare che lo scopo delle stese operazioni belliche è quello di ristabilire al più presto la pace, la libertà, le garanzie democratiche, l’ordine, la giustizia.

c)         Lo scopo e la finalità di operazioni militari compiute da un Paese democratico soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio di ideale di tutela democratica, non può mai essere quello di una conquista per sfruttamento o per annessione. Un’eventuale operazione militare non può essere considerata altro che una necessaria risposta a ripetute provocazioni ed aggressioni che arrechino o abbiano arrecato danno diretto alla popolazione del Paese democratico o che costituiscano pericolo grave per essa o per l’umanità.  In quest’ottica non è esclusa l’opzione militare nel caso di acclarata tirannide esercitata da un governo dispotico all’interno di un Paese, sulla propria popolazione, ove la situazione raggiunga livelli di violenza tale che la stessa venga privata di ogni elementare forma di dignità e di rispetto della persona umana tale da richiedere l’intervento del resto della comunità internazionale a tutela della sofferenza di quel popolo

E’ dunque da considerare falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici; dall’intenzione di estendere la propria influenza o il proprio potere, diretto o indiretto che sia; dalla volontà di rimuovere ostacoli politici o culturali all’interno del Paese contro il quale viene adottata l’opzione militare, contrari agli interessi materiali ed economici del Paese democratico stesso.

d)        Sono considerabili “atti militari” e dunque legittimi (fatte comunque salve le eventuali contestazioni in termini di “crimini di guerra”) anche se compiuti in opposizione all’esercito di un Paese democratico che stia militarmente penetrando nel territorio di un altro Paese che non sia considerato “democratico” secondo i condivisi criteri della politica internazionale, soltanto quegli atti a carattere militare compiuti dalle forze ufficiali dell’esercito del Paese finchè è operante il proprio governo e lo “Stato Maggiore” e sia ancora presente un’organizzazione delle istituzioni che coordina le operazioni belliche nei termini di una “difesa” del territorio e di uno scontro tra eserciti nell’indeterminatezza degli esiti finali e prima di un’eventuale “resa ufficiale” o disfatta dell’esercito e della sua composizione gerarchica.

e)         Sono considerabili “atti di Resistenza” o più in generale “Resistenza armata” e dunque legittimi a determinate condizioni, le operazioni compiute dall’esercito di un Paese nei confronti del quale è in corso un’invasione da parte di un altro Paese, anche se quest’ultimo è stato provocato ed indotto all’opzione militare ed il primo sia considerato uno Stato che non può essere considerato tra quelli che rientrano in una classificazione “democratica” o non abbiano aderito ad accordi internazionali che lo qualifichino come solidale in una visione comune, finchè restino integre le strutture di comando militare e politico di quello Stato ed il suo esercito abbia la capacità di opporre una resistenza qualificabile in termini militari, capace di dare ancora indeterminatezza all’esito dell’operazione militare e del conflitto e dare significato al sacrificio imposto alla popolazione in termini di continuità del conflitto stesso.

Sono altresì considerabili  “atti di resistenza” o più in generale “Resistenza armata”, quegli atti anche violenti compiuti all’interno di un paese da gruppi di opposizione cui aderisca in senso effettivo o solidale, gran parte della popolazione oppressa da un regime e da governi che violino sistematicamente i “diritti umani”, neghino le elementari forme di libertà, esercitino persecuzioni per ragioni politiche, di razza e di religione, purché quegli atti stessi siano rivolti contro le strutture militari e governative senza coinvolgimento ne’ pratico ne’ potenziale della popolazione civile.

Da questi principi di riferimento che vengono ormai considerati presupposti scontati, scaturiscono le seguenti conseguenze immediate:

1)        Qualsiasi azione compiuta dall’esercito di un Paese democratico, nel caso più generale, degli Stati Uniti che sono onerati dal gravame di essere in qualche modo i “guardiani”, i “gendarmi” ed i “custodi” della democrazia nel mondo, sia per la loro capacità e ricchezza sia per la loro superiorità tecnologica e militare, non può mai essere considerata terroristica neppure quando assuma i caratteri dell’uso esagerato e sproporzionato della forza o per gli effetti collaterali necessariamente collegati all’operazione principale costituita dall’obiettivo di abbattere al più presto il governo del Paese e le sue forze armate regolari, perché tutto questo ha comunque l’unico scopo di restringere nel più breve tempo possibile l’opzione militare al fine di ridurre al minimo possibile la sofferenza possibile alla popolazione del Paese invaso ed il  minor numero di perdite possibili, sia del proprio esercito che della popolazione del Paese avversario.  Ancor di più è dunque da ritenere falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici o da altri interessi biechi che non siano il bene dell’umanità.

2)        Le azioni che ad un’apparenza esteriore presentassero l’aspetto di stragi apparentemente assimilabili a quelle compiute con un “atto terroristico” (attentato, operazione kamikaze, ecc.), quali quelle conseguenti ad un bombardamento di una postazione militare, di un villaggio che ospita terroristi, di un avamposto militare che resiste o anche quelle effettuate sopra le grandi città e le capitali del Paese avversario, non possono essere considerate di natura terroristica in quanto la loro motivazione è collegata ad aspetti “tecnici” di natura militare, quali la necessità di eliminare le postazioni militari offensive e difensive peraltro dolosamente collocate dal governo del Paese avversario a ridosso delle abitazioni civili, sia dalla necessità di rendere inoffensivo l’esercito del Paese avversario, al più presto e con operazioni rapide, efficaci e conclusive, che riducano i tempi ed i costi (in vite umane) dell’opzione bellica.

3)        Non sono infine da assimilare ad “atti terroristici” ne’ considerabili “operazioni terroristiche” nessuna di quelle operazioni compiute dall’esercito del Paese democratico che è stato costretto a scegliere l’opzione militare, qualunque sia l’effetto esteriore, perché esse rispondono sempre e soltanto ad esigenze strategiche di natura e di carattere prettamente militare e mai a scopi e finalità di terrore, di panico diffuso, di scelta indiscriminata; e colpendo peraltro con mezzi militari, non presenta mai quel carattere subdolo, imprevisto ed imprevedibile che presenta invece l’atto terroristico, soprattutto del kamikaze” che, pur senza disporre di nulla, arriva al punto di sacrificare il proprio corpo, evidenziando così una carica di odio tale da considerare nemica l’intera umanità. Sicchè, pur di trascinare con se chiunque consideri nemico, senza alcuna discriminazione tra obiettivi militari e civili; senza alcuna previsione o precauzione di evitare il coinvolgimento di innocenti; senza alcuna discriminazione tra militari e civili, donne, vecchi e bambini, è disposto ad esplodere in prima persona con il suo carico di tritolo e di odio.

4)        Le operazioni militari dell’esercito di un Paese democratico, non possono dunque essere mai assimilabili ad azioni terroristiche, soprattutto per il fatto che, esse sono deliberate con un criterio militare fondato su un’etica propria di un esercito organizzato e gerarchicamente guidato, il quale è controllato da un Governo e da un Parlamento che ne monitora le azioni, le controlla, le giudica e ne deve rendere conto alla propria popolazione. Un controllo che trova un’ulteriore garanzia e supporto nel fatto che, la struttura militare ha, proprio al suo interno, un “codice d’onore” che impone specificatamente il giudizio sulle operazioni svolte dagli ufficiali e dai loro subordinati durante le operazioni e che prevede la condanna di quegli atti non propriamente militari e non “tecnicamente” necessari all’operazione militare in se e basati soltanto su un uso personale o esagerato della forza, sicché offre la garanzia di un controllo delle azioni.

5)        Questa garanzia si spinge non soltanto a qualificare “indegni” dal punto di vista militare e del “codice d’onore” certi atti ed a punirli ma anche ad inquadrarli nella figura degli atti di “criminalità di guerra”; una figura che se non è comunque assimilabile al “terrorismo” è tuttavia già sufficiente a squalificare chi se ne fosse reso responsabile e ad emarginarlo assumendone le distanze con una condanna morale e materiale da parte del Paese e delle sue istituzioni.

Fanno eccezione, pur potendo rientrare nel contesto formale di “esercito regolare”, quelle azioni compiute dall’esercito di un Paese guidato da un governo tirannico che abbia provocato l’opzione militare da parte del Paese democratico in quanto non esiste al suo interno l’equivalente effettivo di un “codice d’onore” che offra le garanzie di un reale rispetto della dignità umana mentre, al contrario, fanno legittimamente ritenere che la forza espressa nell’organizzazione militare sia in realtà tutta asservita più che agli interessi della popolazione, agli interessi del governo o del gruppo che opprime il popolo di quel Paese stesso. Nei confronti dei membri dirigenti, anche militari di un simile Paese, sia che si tratti dei membri del governo che ufficiali dell’esercito, può dunque essere usata la duplice qualificazione di “criminali di guerra” e di “terroristi” e come tali possono essere processati dal Paese democratico al termine delle ostilità o in qualunque momento e luogo venissero catturati. [1]

Questi, molto in generale e riassuntivamente, i principi generali che informano la politica ed il diritto internazionale attuale. Va subito chiarito, però, che le distinzioni sopra riassunte sono di portata politica generale e costituiscono una “volgarizzazione” di un linguaggio molto più “raffinato”  e sibillino, allorché vengono tradotte nei trattati e negli accordi internazionali; e questo ancor più, quando vengano trasposti nel linguaggio e nell’ambito giudiziario dove, operando, soggetti che, poco che siano intellettualmente più qualificati della gran massa, hanno ovviamente un’esigenza diversa non fosse altro che sul piano della forma.

La grossolanità delle suggestioni destinate alla gran massa debbono qui essere raffinate ed adattate a menti più sofisticate che, quale che sia stato il grado di indottrinamento esercitato su di loro da decenni di istruzione obbligatoria e facoltativa, da convegni, specializzazioni, iniziative di studio o di salotto, conservano pur sempre una diversa esigenza non foss’altro che sul piano della più elementare razionalità.

Ed è questo adattamento qualitativo che ora riporteremo riferendoci alle conseguenze in campo legislativo e giudiziario, dei presupposti politici sopra esaminati.

Sul piano più strettamente formale e giuridico, è stata stabilita una nozione di terrorismo prima in campo europeo poi in campo internazionale.

E’ ormai un punto fermo che per atto terroristico, per terrorismo e per attività terroristica si intendono tutti quegli atti e quelle attività, anche non necessariamente compiuti ma anche soltanto concretamente progettati o in progettazione, che hanno finalità, e comunque conseguenza e/o effetto, di colpire con attentati la popolazione, organismi internazionali, istituzioni, soggetti.

Quanto al fine, all’intenzione ed all’effetto, possono essere specifici o concorrenti: seminare panico diffuso nella popolazione; scoraggiare la fiducia nelle istituzioni ed ingenerare uno stato di paura diffusa, di insicurezza e di sfiducia nelle capacità dello Stato di dare difesa, ordine e sicurezza. Oppure anche quello di compiere atti di vendetta e di rappresaglia contro la popolazione di Paesi che aderiscono alla coalizione militare nei territori ove è in corso l’occupazione o la missione di normalizzazione anche al fine di costringere i rispettivi governi a desistere dall’alleanza.

Quanto al movente emotivo che muove l’atto terroristico è indifferente che, oltre che da queste motivazioni, sia accompagnato anche dal risentimento religioso che si inasprisce in quanto si sente attaccato e si rafforza il giudizio negativo sull’avversario che lo attacca oppure che prevalga un sentimento nazionalistico o da un’ostilità verso l’Occidente, sia essa di natura politica, filosofica o religiosa. E’ evidente che in ogni azione è presente un movente politico, uno pratico, uno razionale ed uno emotivo. Quello pratico è il risultato e l’obiettivo immediato ricercato, il risultato politico cui si mira; e se su questo tutte le componenti di una vasto numero di soggetti considerati orbitare nell’area di una disponibilità a compiere atti di violenza, possono trovarsi solidali ; quello emotivo riguarda invece la motivazione più intima e più personale del soggetto e che può essere il fervore religioso per alcuni; il fanatismo per altri; la rabbia e la disperazione per altri ancora; l’avversione ed il disprezzo contro un avversario avvertito come espressione massima di prepotenza, di invadenza e di egoismo per altri ancora; la consapevolezza di non avere più futuro per altri; la vendetta per la perdita di qualche congiunto o di un’ingiustizia profondamente subita.

Se il fine “politico”, pratico, utilitaristico, dell’atto terroristico è quello di costringere gli Stati ed i governi ad assumere determinati comportamenti (la rinuncia ad un’alleanza, ad una coalizione militare, ad una partecipazione militare, ad una missione oppure la liberazione di prigionieri detenuti, l’adozione di determinati provvedimenti di favore, la rinuncia a certe disposizioni repressive o a certe leggi), non necessariamente per essere qualificato “terroristico” un atto deve prevedere un attentato o una strage. Possono anche essere considerate “terrorismo”, minacce adeguate allo scopo e portatrici di una certa potenzialità emotiva sulla popolazione e sui governanti.

Però la categoria non si esaurisce in questa serie di enumerazioni:  è considerato terrorismo anche tutta quella serie di atti che vengono compiuti nei territori nei quali è in corso una “resistenza” contro la presenza degli eserciti della coalizione (Iraq ed Afghanistan) in quanto con la loro “opposizione” ostacolano o rallentano il processo di pace e di normalizzazione; dilatano i tempi della ricostruzione; esasperano ulteriormente la popolazione alimentando in essa il disagio ed il risentimento per l’occupante oscurandone le vere intenzioni umanitarie.

In alcuni processi dove era in questione il periodo precedente all’attuale fase di tentativo di normalizzazione ed alla caduta dei governi iracheno ed afghano, non potendosi evidentemente sostenere questi principi, si diceva puramente e semplicemente i vari gruppi della resistenza erano in realtà terroristi che colpivano e punivano la popolazione accusandone l’accondiscendenza, il tradimento e la complicità con gli invasori, la mollezza, la resa, la rinuncia a resistere se non addirittura la condivisione dei valori stessi degli occupanti.

Ma vogliamo ora vedere la validità di quei presupposti sul piano della realtà concreta?

- S E G U E -


[1] Si pensi all’elaborazione cui è dovuta ricorrere la Cassazione ad esempio nell’annullamento della sentenza di assoluzione del “gruppo Daki” allorché i ricorsi dei difensori rilevavano come non era possibile credere o far credere che tutte le operazioni di guerriglia sol perché compiute contro l’esercito degli Stati Uniti sono azioni terroristiche in quanto non è vero che tutti gli attentati sono stati diretti contro civili o li abbiano comunque coinvolti; anzi in moltissimi casi non li ha affatto coinvolti e c’è stata accortezza a non farlo. La Cassazione non trovava di meglio che affermare che avrebbe potuto ben presumibilmente coinvolgerli per cui, non potendo preliminarmente discriminare su quali atti coinvolgeranno civili e quali no, è da ritenere che tutti gli atti compiti dalla guerriglia in un contesto come quello iracheno ed Afgano, sono da considerare terrorismo e tutti coloro che si impegnano ad andare in quei luoghi per opporre resistenza, sono terroristi o sodali di terroristi!  Quando però a questa semplicistica deduzione veniva fatta seguire la ovvia conseguenza che allora, anche le ripetute stragi effettuate “per errore” o per “effetti collaterali” dai bombardieri statunitensi o della coalizione, cosa che costituisce veramente “fatto notorio”, allora interveniva la seconda precisazione che le operazioni di guerra non rientrano in questa categoria per loro natura e per le ragioni già evidenziate.   C’è da chiedersi cosa resta più del diritto in simili elaborazioni.   Potrebbe più correttamente dirsi che la legislazione vuole in questo modo e che le condanne sono conformi alla norma ma non esprimersi con quel tono di piena condivisione con cui le sentenze fanno sfoggio quasi dovessero più difendere lo spirito della norma con le sue ragioni “politiche e militari” che non la conformità di un giudicato alla norma stessa.

Avv. Carlo Corbucci

In Italia i processi contro gruppi di imputati accusati di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo di matrice islamica (art. 270 bis c.p.) sono stati finora una ventina circa con un numero approssimativo di circa 200 imputati.

I più significativi sono:

1)I tre egiziani falsi kamikaze di Anzio. (El Zahid M. + 2)

2)I due bengladesci falsi bombaroli di Roma -P.zza Vittorio (Hakim M.+1)

3)I 12 falsi aspiranti avvelenatori dell’Ambasciata americana di Roma (Ahmad Naseer)

4)I 28 pakistani di Napoli subito prosciolti

5)Ii 9 falsi kamikaze tunisini di Firenze (Abdallah Ben Matallah + 8 )

6)I i 5 algerini presunti aderenti del Gia, aspiranti affondatori del Titanic di Napoli. (Bourhama + 4)

7)I tre marocchini PRESUNTI addestratori terroristi di Perugia (Korchi+2)

8)I due PRESUNTI bracci destri di Bin Laden in Europa (siriano e francese) di Bari (Ayachi+1)

9)Il gruppo Essid Sami Ben Khemais.

10)Il gruppi Es Sayed -Benattia +3

11)Il gruppo Abdellhedi +4

12)Il gruppo della moschea di Via Ienner (Abu Imad+19)

13)Il gruppo algerino di Napoli (Lounici + 15)

14)Il gruppo misto Daki Mohamed + 11 di Milano

15)Il gruppo Lazhar ben khalifa + 7 di Milano

16)Il gruppo tunisino marocchino Chabchoub + 10 di Bologna

17)Il gruppo Dridi Sabri-Bakir + 15 di Milano

Nomi come Bourhama, Serai, Ahmed Al Bouhali, Muhamed Rafik, Trabelsi, Chekkuri, Essid Sami, Daki Muhammed, Abu Omar, Benattia, Es Sayed, Mullah Fuad, Merai, Kneni Kamal. Lounici, Tumi Ali Ben Sassi, Chees, Radi Add El Samie, Abou El Yazid, Cherif  Said, El Kaissi, Abu Imad, Loubiri, Lazhar, Tlili, ecc. ecc. sono soltanto alcuni tra i vari gruppi che sono stati presentati come i più compromessi e la loro posizione è stata spesso portata suggestivamente come elemento di inquinamento e di compromissione per molti altri.

Sempre presenti in quasi tutti i processi da Milano a Napoli, a Firenze, a Bari, a Brescia, gli avvocati Luca Bauccio, Sandro Clementi, Giuseppe De Carlo, Giuseppina Regina, Carmelo Scambia, Nebuloni, Carlo Corbucci, Giovanni Destito, Vainer Burani, Barbara Manara,  Gianfranco Pace, Antonino Filastò, Carolina Scarano, ed ultimamente Anna Barone, anch’essa attratta da un senso di giustizia dalle esagerazioni di questi processi. a testimonianza costante e l’impegno di questi avvocati hanno costretto una certa parte delle autorità ad un’attenzione maggiore nei confronti di certi processi e ad un maggior rispetto dei diritti di questo genere di reato dalle forti implicazioni politiche e militari.

<object width=”400″ height=”24″ data=”http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/278859?30105&#8243; type=”application/x-shockwave-flash”><param name=”movie” value=”http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/278859?30105&#8243; /><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”allowscriptaccess” value=”always” /></object>*

*

Abbiano accennato in un precedente articolo ai “siti civetta” riferendoci alle condanne per “terrorismo islamico” che le Corti di Giustizia irrorano contro soggetti che hanno visitato certi siti che parlano di “jihad”, di “resistenza afgana ed irachena”, che istigano a compiere atti di terrorismo ed insegnano come si confezionano ordigni esplosivi, veleni ed altro al fine di compiere attentati contro gli “infedeli” o i Paesi che aderiscono alla coalizione militare che ha invaso (o “liberato” secondo le preferenze) l’Iraq e l’Afghanistan.

Ma esattamente cosa c’è di vero? Di che cosa si tratta? E che cosa sono i “siti civetta”?

Già sono iniziati vari processi nei quali si sta collaudando un nuovo 270 ( non più “bis”; questa volta “quinquies”) che prevede una condanna da 5 a 10 anni per chi, anche via internet visionando certi siti, addestra, si addestra o prende addestramento su tecniche di confezionamento e di l’uso di ordigni esplosivi. Il primo teste è stato fatto davanti alla Corte d’Assise di Perugia dove sono stati condannati 3 marocchini a se, quattro e tre anni e mezzo.

“Siti civetta”, dicevamo, ma di cosa si tratta più specificatamente e perché val la pena di parlarne?

Sono esche collocate in Internet dai “servizi” statunitensi ed israeliani per “attrarre” la curiosità di chi viene ritenuto soggetto a rischio per il fatto stesso di interessarsi di un argomento così speciale.

Questo metodo trova una sua apparente legittimazione in una ben nota corrente di psicologia anglosassone a sfondo moralistico e grossolanamente materialista, secondo la quale chi, stimolato da certe sollecitazioni si lascia tentare attratto dalla curiosità, evidenzia per ciò stesso una tendenza pericolosamente significativa. Secondo questa psicologia, un simile metodo non fa altro che far uscire il mostro che, tendenzialmente, è già presente nel soggetto stimolato.

Quando questo presupposto “fideistico” assume l’apparenza di una certezza, può ben capirsi quanto possa diventare condizionante tutto il successivo comportamento di chi è addetto ad aprire la caccia contro il potenziale mostro.[1]

Nella realtà dei fatti, non c’è invece nulla di strano che musulmani ed arabi, in ogni caso gente che in qualche modo viene considerata parte, attiva o passiva, di ciò che sta accadendo nel mondo, aspirino a conoscere dalle fonti di informazione che considerano meno inquinate ed interessate, notizie sullo stato interno dei paesi nei quali è in corso una guerra o una resistenza, sulla situazione reale, sui metodi di resistenza adottati da una parte della popolazione o da gruppi interni, contro l’esercito più armato del mondo.  Sapere cosa in definitiva succede a “casa propria” o in quei Paesi che in qualche modo sono considerati “invasi”, “fratelli nella fede”, “vittime di un nuovo imperialismo” o dell’”invadenza interessata dell’Occidente”, non ci sembra costituire affatto un “significativo elemento di prova” (come si sono espresse certe sentenze) che gli accusati sono effettivamente dei terroristi o sodali di terroristi.

Certo quando si ricorre ai trucchi, tutto appare nella luce voluta. Infatti, gettare in rete tra le varie fonti di informazione, “siti civetta” che sollecitano la curiosità, perché promettono “…notizie inedite e straordinarie”, che assicurano di rivelare “…la vera situazione interna della resistenza locale” e di dimostrare “le stragi e le sofferenze che l’esercito di invasione sta infliggendo alla popolazione ed ai resistenti”, accompagnata all’immissione di video o materiali che possono gettare una luce di compromissione su chi vi ha avuto accesso o ha estratto il materiale, è un trucco come tanti altri che abbiamo avuto modo di verificare in questi processi. Trucchi sulle traduzioni delle intercettazioni, sul rinvenimento di materiali, sui vari incastri costruiti ad arte, ecc.

Quello dei “siti civetta” pseudo-islamici, dicevamo, è lo stesso sistema adottato nella lotta alla pedofilia dove vengono attivati “siti civetta” attraverso i quali vengono individuati gli utenti che vi accedono e che manifesterebbero in tal modo quella pericolosa tendenza verso la quale, lo stesso sistema che dice di combatterla, ha poi fatto di tutto per spingere una gran parte di persone.

Più che di lotta alla droga e alla pedofilia personalmente io personalmente vedo in certe cose più una lotta per il “monopolio occulto” di questi fenomeni aberranti, svolta nell’ombra da pochi… “padroni del mondo”; ma questa è una mia idea personale che non pretendo che condividiate.

In ogni caso è un metodo che offende l’intelligenza perché è condotto peraltro nel modo più idiota possibile; e questo non offende tanto perché al fine delle cose non è affatto scontato che la curiosità che spinge ad aprire certi siti sia sinonimo certo di condivisione o perchè essi vengono presentati in un modo talmente invadente ed invasivo da suscitare quasi impositivamente la loro apertura; ma perché si fonda sul presupposto che quando non sia possibile rendere complice consapevole la stessa Corte, tutti siano comunque talmente imbecilli da non accorgersi di nulla, comprese le Corti che sono chiamate a giudicare su certe prove.

Un esempio tra tutti: in quasi tutti i processi di “terrorismo islamico” si parla di un’enciclopedia che Al Qa’ida avrebbe diffuso in rete, definita ’”Enciclopedia della Jihad e del terrorista”  in 4 volumi addirittura!  E con tanto di bomba a miccia accesa sulla copertina a piena pagina di una palla con miccia accesa, alla Tommy e Gerry!!  Questo, insieme ad un altro volume di circa 2.000 pagine dal titolo “La strategia di Al Qa’da per i prossimi 10 anni” è un “piatto forte” delle Pubbliche Accuse.

Non basta il ridicolo dell’enciclopedia in 4 volumi dove sono descritti tutti i veleni esistenti, tutti gli esplosivi, le tecniche artigianali di confezionamento, di difesa e di offesa, le arti marziali, la ginnastica, ecc. ecc.;  c’è di più: la Jihad è araba, è islamica, è religiosa (anche se ovviamente il terrorismo non lo è), il libro è diretto ad arabi e peraltro ai più grossolani e fragili tra gli arabi; quelli che conoscono appena la loro lingua…. ma l’enciclopedia è scritta in inglese!

Il libro dovrebbe essere quanto di più riservato possa immaginarsi se contiene tecniche, istigazioni, consigli, invece no:  è lì bell’inglese chiaro, alla portata di tutti

E cosa contiene di tanto misterioso e segreto?  Quello che conterrebbe un comune libro di esplosivi e di armi reperibile in ogni libreria scientifica specialistica.  .

CERTO, resta comunque la considerazione, che è il presupposto della nuova dottrina socio-psicologica della American-Defence  che chi si addentra in certi siti ed apre certi argomenti evidenzia comunque un interesse che ha a che vedere col terrorismo e con un’intenzione di apprendere e forse anche di applicare quello che il titolo promette.  Anche se questa conclusione è esagerata e tarata con il vizio di origine di una psicologia a sfondo preventivo, è tuttavia comprensibile che sorga una certa preoccupazione ed inquietudine di fronte al fenomeno di una frequenza troppo ripetuta di quei siti, veri o falsi che fossero.  Però questo metodo che a memoria storica sa tanto di sovietico e di nazista, è diventato “scienza militare e di “potere” negli Stati Uniti dei Bush.  Come era diventato Guantanamo, i rapimenti, la tortura, le invenzioni ingannatrici delle armi di distruzione di massa; e potremmo aggiungere, dei “finti rapimenti” mirati a convincere gli alleati ad intervenire con la “coalizione” nei “territori caldi”.

Nella realtà dei fatti, questo metodo dei “siti civetta”, è così veramente scientifico ed indicativo di qualcosa di significativamente serio? O si risolve invece soltanto in un sistema per incastrare i più fessi e per celebrare processi funzionali ad ottenere condanne che svolgano il ruolo: da un lato di continuare ad alimentare l’evidenza e la necessità delle guerre in corso e della loro continuazione aiutando a sopportare lo sforzo ed i sacrifici che comportano e dall’altro lato, quello di continuare a giustificare i continui inasprimenti legislativi nei vari Paesi ed i supercontrolli sull’intera popolazione. C’è forse un altro ruolo ancora ed è addirittura forse quello di offrire coperture all’origine reale ed ai veri responsabili, sia come mandanti che come esecutori, delle varie stragi attribuite all’evanescente “terrorismo islamico” e alle varie misteriose sigle di comodo.

Quante cose ha permesso di realizzare questo misterioso “terrorismo islamico” nel quadro strategico militare, economico e legislativo “globale”, in termini di riduzione delle garanzie e restrizioni della libertà nel pianeta, di strategie “goe-politiche, economiche e militari”, giocando sulla paura e con formule come “emergenza” e  “pericolo”!

Sia chiaro:  affermando che si tratta di “siti civetta” noi non vogliamo affatto negare che la frequentazione di essi possa diventare comunque un elemento significativo se sono presenti anche altri elementi univoci e concordanti a carico di qualcuno. Del resto che ci siano “siti civetta” a contenuto pedofilo in fondo consente di colpire un fenomeno inquietante e di raggiungere soggetti pericolosi e squallidi. Ma li il reato è già “in re ipsa”, in se stesso: si tratta di pedofili! Chi entra in un sito pedofilo sapendo che è tale, è comunque un pedofilo; ed essere tale unito al fatto di attivarsi concretamente per soddisfare quella tendenza, realizza già immediatamente l’ipotesi criminosa. Qui no, a nostro avviso; ma sia chiaro che sull’art. 270 “quinquies”, le Procure ed ormai anche le Corti la pensano diversamente!

***

Come abbiamo sostenuto davanti alle Corti in questi processi, secondo noi (e secondo una logica non asservita ad interessi militari) informarsi su siti, fossero anche effettivamente jihadisti, non può equivalere automaticamente ad essere un jihadista o un terrorista anche se quei siti rivolgessero proclami ed inviti di natura terroristica. Al massimo quell’operazione può equivalere ad un elemento di valutazione, indicativo, se vogliamo,  che però, da solo, non significa nulla. Anzi, qui l’esca diventa addirittura immorale ed al limite dell’istigazione tanto che ben può sospettarsi che la sua collocazione potrebbe benissimo rientrare in un contesto di provocazione a scopo militare e politico atta a precostituire “casus belli”, occasione di auspicati irrigidimenti legislativi, strumento di alimentazione del mercato della paura utile e necessario a sostenere ed a giustificare le guerre in corso promosse ed in corso di promozione; ed infine, a rafforzare le coperture degli (eventuali) effettivi mandanti o esecutori di quelle stragi che sono state l’utile occasione per dare inizio a quelle guerre e all’invasione di quei territori che, guarda caso, erano già da molti anni prima dei fatti delle Torri gemelle di New York, nei programmi di difesa definiti “scudo spaziale” o  PKN degli Stati Uniti.[2]

Quella dei “siti civetta islamici” non è una nostra supposizione o peggio, invenzione suggestiva. E’ lo stesso presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivi di Parma, Danilo Coppe che rivela che, parole sue, “…i manuali per costruire bombe artigianali si scaricano da internet: ingredienti semplici, soprattutto concimi per le piante e sostanze chimiche per la pulizia della casa. Però alcune guide sono state creare da esperti dell’antiterrorismo in modo che l’ordigno esploda durante la sua costruzione. L’obiettivo? Contrastare il,fenomeno degli attentati, colpendo i terroristi prima che agiscano. Si tratta di “guide trappola”. (Fonte: City – 14/10/2009)

D’altra parte basterebbe anche una lettura attenta dei contenuti esaltatati di quei siti per vedere come l’esaltazione sia spesso troppo eccessiva per essere autentica e sembra proprio avere il solo evidente scopo di risaltare quanto siano pericolosamente esaltati i soggetti che si abbeverano ad una simile fonte.

Nel contesto di questa strategia di individuazione dei pericolosi e dei tendenziali, rientrano una serie di iniziative che vanno dal banale al subdolo. Forse per alcuni sarà una sorpresa sapere che, entrati ijn un motore di ricerca di internet come “Google” (ma sarebbe la stessa cosa per “Libero”, “Tiscali”, “Virgilio, Yahoo, ecc.) cliccando una finestrella di ricerca dell’ argomento la frase, ad esempio, “come costruire...”, prima di ultimare la frase, compaiono una serie di opzioni di scelta la prima della quale è… “una bomba...”, seguita da… “una bomba atomica“, “una bomba carta“, “una pistola” e poi tutto il resto, “un modellino di nave” ecc. ecc.  Accanto ad ognuna di queste voci c’è il numero dei visitatori. Soltanto sulla prima, nel novembre 2009, erano 74.000! Immaginiamo già il commento: non tutti i visitatori vengono accusati di terrorismo o perseguiti; dopo un monitoraggio discreto sulle loro attività vengono abbandonati mentre vengono seguiti soltanto quelli… interessanti; come se non fosse evidente che, una volta abbattute certe soglie, chiunque può diventare “interessante” di poco che venga ritenuto… “molesto”, troppo invadente e troppo presente a certe problematiche non convenzionali.

Quella della “predisposizione psicologica” o “genetica” che si voglia, è una teoria “criminologia” molto in voga negli U.S.A. ma per avere un minimo di credibilità dovrebbe almeno accompagnarsi ad un fatto concreto e concludente: l’estrazione del materiale consultato, quale che sia poi il rilievo di questa stessa operazione.  Si può anche considerare appena sintomatico l’approccio a certi siti ma, anche questo, soltanto se ad esso segue almeno un’azione concreta come quella di estrarre il materiale se è vero che si tratta, appunto, di materiale di istruzione di operazioni complesse come il confezionamento di armi ed esplosivi. Se all’accesso non segue questa azione, come può darsi per significativo ciò che è soltanto il prodotto di un inganno, cioè la morbosa sollecitazione e l’istigazione operata sulla legittima curiosità di gente che è bene o male interessata a certi argomenti di informazione, se non altro perché riguardano i loro paesi di origine e le guerre in corso nei loro Paesi.  Portare ad elemento anche soltanto indiziario la curiosità sollecitata dalla presenza di “siti civetta” su argomenti specifici invitanti, non è affatto indicativo di nulla.  Infatti nessuno dei siti visitabili ha un accesso diretto nel senso che non può affermarsi che qualcuno vi entri in quanto voleva andare alla ricerca dell’informazione su come si costruiscono esplosivi. Quegli indirizzi e quei siti passano tutti attraverso l’accesso principale della nota emittente “Al Jazira” che è l’equivalente araba della BBC americana ma, dal punto di vista arabo, molto più informata ed attendibile perché considerata meno “di parte”. E’ dunque evidente che, se durante la visione di notizie e documentari comuni compare il richiamo ad un indirizzo al quale sono rinviati migliori approfondimenti sull’argomento, il visitatore vi ha immediato accesso senza conoscere nessuna speciale password ma semplicemente creando un “nikname” come in qualunque iscrizione a qualsiasi “community” o “chat”.

Ed allora, l’immissione in quei siti di materiale compromettente come i presunti metodi fabbricazione di esplosivi o che altro, non costituisce altro che una maligna trappola, un inganno, fatto apposta per compromettere chi via ha abboccato. In un’ottica ossessiva di prevenzione questo metodo può anche essere efficace per liquidare potenziali avversari ma non costituisce affatto la prova che gli ignari visitatori o i curiosi fossero veramente interessati a quel genere specifico di argomenti (cioè quelli più scottanti) visto che gli argomenti sono tanti e nessuno ne è stato estratto.[3]

Tuttavia la Corte di Perugia, investita del primo caso ex art. 270 quinquies ha ritenuto irrilevante che dopo l’accesso al sito non si sia estratto alcun file e salvato ne’ sul computer ne’ su supporti esterni (che infatti non sono stati trovati) gli argomenti trattati in quei siti, i manuali di istruzione, i proclami e le istruzioni, Per la Corte è già addestramento anche il semplice visitare o il semplice leggere sia pure in rapido excursus; anche perché, secondo la Corte da quel che è dato di anticipare, non rinvenire i supporti informatici esterni ne’ sulla memoria del computer, non è “prova di innocenza” e non esclude che invece siano stati scaricati e nascosti.

***

Ma al di la delle considerazioni sin qui svolte, qual è l’aspetto più sospetto dei “siti civetta” e perché il loro uso è ingannevole? Non lo è tanto perché attrae con contenuti ed argomenti falsi attribuiti ad una fonte che non ne è responsabile o che criminalizzano chi li visita. Questa sarebbe semmai un’argomentazione ed una ragione di carattere morale.

Non tanto per questo, dicevamo, perché entrarvi ripetutamente evidenzia quanto meno se non una condivisione attiva quanto meno una curiosità eccessiva sintomo, a sua volta, di una pericolosa  tendenza a lasciarsi trascinare e coinvolgere; e questo tanto più se in quei siti vengono immessi messaggi ed istruzioni anche false ma in ogni caso che si evidenziano di interesse per colui che vi accede sistematicamente.  E’ invece sicuramente ingannevole perchè la loro postazione è stata effettuata per ragioni diverse da quelle con le quali viene giustificata, vale a dire attirare pericolosi terroristi al fine di prevenirli ed arrestarli.  La motivazione precede e supera questo scrupolo ed è di carattere tutta “tattico-militare”.

I siti veri, quelli attribuibili effettivamente a qualche gruppo della resistenza irachena ed afgana, erano pochi e le uniche cose che diffondevano erano soltanto messaggi della resistenza che aggiornavano la situazione interna reale dei luoghi di conflitto. Soprattutto diffondevano notizie su quello che accadeva effettivamente nei luoghi “liberati-occupati”.

Tra quest’attività di informazione c’era quella che informava che cosa stessero effettivamente facendo i liberatori nei territori.  Forse pochi sanno che lo scandalo della soldatessa americana che legava al guinzaglio nudi i prigionieri facendosi fotografare a sua volta nuda mentre faceva quest’attività dai suoi compagni d’armi è venuta alla luce grazie a quelle informazioni non certo alla correttezza dello Stato maggiore Americano che ha tentato di tutto, all’inizio, pur di coprila.

Nessuno avrebbe saputo quello che avveniva a Guantanamo e forse neppure la sua esistenza se la notizia on fosse uscita da quei siti e poi passata ai canali più ufficiali che l’hanno diffusa coprendone la fonte iniziale.  Così come nessuno avrebbe saputo che alcune delle stragi date per compiute da tribù locali contro tribù considerate avversarie o da gruppi terroristici erano state in realtà compiute da gruppetti di soldati americani sia in operazioni sbagliate che in rappresaglie per vendetta, per rabbia contro l’ostilità locale.  E si è trattato di notizie autentiche che hanno dovuto avere persino seguiti ed esiti processuali negli Stati Uniti.

Molte altre notizie sono state censurate; altre non sono pervenute; altre ancora sono state fermate in tempo prima che arrivassero all’ufficialità come quelle riguardanti moltissime delle stragi attribuite ad attacchi kamikaze, ad attacchi contro convogli ecc.

Ogni volta che un’operazione di guerriglia otteneva un risultato apprezzabile sul piano militare la notizia che veniva diffusa in Occidente e nelle altre aree controllate era che le vittime civili che erano rimaste coinvolte insieme ai militari attaccati ed ai “guerriglieri-terroristi” erano state colpite dal resti dei guerriglieri in fuga o per il fatto che questi si servivano dei corpi dei civili come “scudi umani” e via dicendo; ebbene tra le notizie di aggiornamento in quei siti, c’erano le rettifiche e le precisazioni che era proprio una reazione sistematica dei soldati della coalizione, soprattutto americani ma ancor più di quelli delle “compagnie private”, quella di colpire all’impazzata, di reagire indiscriminatamente; qualche volta colpendosi persino tra di loro. Si trattava, precisavano quelle notizie, di reazioni sconclusionate dettate dall’emozione della sorpresa e dalla paura, ma non di rado, dalla rabbia nel vedersi beffati dagli attaccanti che, dopo aver ottenuto ciò che volevano, riuscivano a darsi a mettersi in salvo.  A volte, per evitare testimoni la strage veniva addirittura completata con la soppressione di quelli che erano rimasti e potevano aver visto, non importa se donne, vecchi o bambini.

Infine c’era in quei siti l’invito ai giovani musulmani ad abbandonare ogni indugio e a fare un gesto di coraggio unendosi alle forze di resistenza ed a recarsi nei territori “…per fermare questi massacri e smascherare la “perfidia e l’ipocrisia degli occupanti (…) Sia che moriate o che vinciate, avrete dato la vostra vita per una causa migliore che marcire nella corrotta civiltà e nelle fetide città dei miscredenti; avrete compiuto una “guerra santa” contro gli invasori miscredenti dei luoghi dell’Islam, difeso la religione e l’identità dei vostri popoli; avrete dato un senso alla vita diverso da quello dei soldati degli eserciti invasori ben pagati per la loro missione e per il loro servizio verso i loro avidi governi miscredenti; avrete aiutato i vostri fratelli e sorelle nella fede; una popolazione che non ha che i suoi figli a difenderla ed il vostro sostegno”.  Soprattutto ci sono troppo puntuali precisazioni che invitano i musulmani a non cadere nelle trappole della propaganda di guerra: “non credete a quello che vi dicono: nessun musulmano compirebbe una strage nei mercati dove vivono quotidianamente i proprio “fratelli” e familiari o nelle moschee dove si invoca Allah; sono loro, gli invasori ed i loro servi comprati all’interno che fanno queste cose per dividere i musulmani ed indebolire la resistenza”.

Queste erano le espressioni ed i proclami dei “siti autentici” sino a quando riuscivano a filtrare.

Parole pericolosissime… per lo “Stato Maggiore Americano” che, attraverso  due Dirigenti del Centro Nazionale Antiterrorismo,  Henry Crumpton e Russel Travers, il 7 aprile 2006 confermerà quanto già due anni prima era stato rilevato, cioè, “…il processo di affinamento dei terroristi che stanno sofisticando i metodi tanto che l’Iraq è diventato il maggior campo di lotta soprattutto per l’intervento di terroristi stranieri”. Ancora una volta si ripete che la guerra non si vince, se non viene fermato il flusso degli stranieri che giungono in Afghanistan ed in Iraq.

Ecco allora la vera ragione di tutto: una “ragione militare” che soltanto le Corti di Giustizia imbalsamate nell’obbligo di dover fornire ragioni di “forma”, di “stile”, di “diritto”, di “accettabilità” e di “digestione” per i delicati stomaci delle popolazioni addomesticate, sono tenute a nascondere ed a scoprire trovando le formule dialettiche giuste quali: “fatto notorio”, “reato di pericolo a tutela anticipata”, “resistenza e guerriglia = terrorismo”, ecc. ecc.

E’ chiaro che tutto questo va nella direzione opposta a quel che serve e lascia pericolosamente esposti gli argomenti che sono serviti e servono a giustificare le guerre e gli irrigidimenti legislativi.

Ed allora, perché le Corti possano fare il loro dovere; perché le popolazioni possano essere rese, prima impaurite ed inorridite e poi solidali e pazienti, debbono scomparire i “siti autentici” e comparire i “siti civetta”  dove si parla di come fabbricare ordigni esplosivi per compiere attentati nelle città dei Paesi che hanno aderito alla “coalizione militare” in “missione di pace” in Iraq ed in Afghanistan, compiere qualche altro episodio di “grande terrorismo stragista”, ed infine intensificare le notizie che ogni operazione di guerriglia è soltanto un’operazione kamikaze che ha seminato stragi di civili.

E’ necessario che vengano rimossi i siti autentici e che si sostituiscano con quelli “civetta” nei quali compaiono le rivendicazioni delle stragi, gli inviti a compiere attentati e le lezioni per confezionare ordigni uniti a deliranti messaggi composti da ridicole commistioni di espressioni islamiche e religiose con altre politiche che portano il marchio di una provenienza e di una mentalità prettamente profana ed occidentale. Qualcosa che può confondere soltanto i più grossolani tra gli Arabi e, ovviamente, gli Occidentali.

A questo punto tutto è pronto perché possa darsi seguito alle successive iniziative legislative che criminalizzino questa o quell’attività umana. L’ultima, finora, è stata quella dell’art. 270 quinquies c.p.

Certo non saranno questi gli argomenti che potranno in sede giudiziaria valere per portare all’assoluzione i malcapitati di turno ma non rinunciare a far valere certe consapevolezze è un dovere verso la verità ed un atto di onestà intellettuale che ha comunque il suo valore ed i suoi effetti quanto meno su un piano più profondo.

Avv. CARLO  CORBUCCI


[1] Un sistema del genere è arrivato a livelli veramente grotteschi anche se l’ossessione che sembrerebbe esserne la ragione motivante è senz’altro secondaria rispetto alla vera ragione che è costituita dal tentativo, ormai quasi interamente riuscito, di creare un mondo dove ogni cosa, persino i pensieri più reconditi degli esseri umani, sono posti sotto il controllo di una “centrale del potere” che non ha volto. Si pensi che persino in Italia, precisamente a Roma, è stata “sgominato” (sic!) un gruppetto di persone (sette fin’ora) che, via Internet, cercavano “sesso con animali”. L’operazione è stata compiuta attraverso l’istallazione di “siti civetta” nei quali avevano abboccato ben 514 utenti disponibili, soltanto nel Lazio e 112 a Roma. La pazzia degli utenti e con loro delle “autorità”, ormai sembrerebbe non avere più limite! (Fonte Aidaa – Corriere 14-8-2009)

[2] Nei processi gli operanti e l’Accusa accompagnano spesso l’argomento dei contenuti dei siti visitati con la suggestiva e non veritiera  affermazione che per accedere ad essi occorre conoscere “chiavi di accesso” speciali comunicate da chi ha postato il sito in modo da far credere che il visitatore ha rapporti diretti con i gruppi che parlerebbero attraverso di essi. In realtà mentre quei siti richiedono come tutti gli altri addirittura la password (proprio per essere addirittura individuati!)

[3] Si ricorderà che mentre inizialmente l’emittente Al Jazira era completamente libera, da alcuni anni dopo la stabilizzazione dell’occupazione (o della liberazione…) dell’Iraq è stata, parte acquistata da una compagnia americana e parte posta sotto diretto controllo delle forze armate statunitensi che hanno riservato un potere di controllo e di censura.  E’ da quel momento che essa è diventata uno strumento di individuazione, di sollecitazione e di attrazione di soggetti sui quali viene sollecitata la curiosità ad entrare su “siti invitanti” per poi segnalarli alle autorità dei vari Paesi dai quali avviene la connessione.  Un simile modo di agire parte sempre dalla convinzione di quella scienza criminologica “americana” secondo la quale l’individuo che si lascia stimolare dalla curiosità sollecitata da certi titoli (ad esempio: “come i palestinesi confezionano rudimentali armi di difesa contro le sofisticate armi israeliane”)  è  già tendenzialmente portato a compiere quell’escaletion che lo condurrà alla violenza e comunque manifesta un pericoloso interesse verso un argomento quanto meno inusuale.  Questa teoria trova poi sostegno nella mentalità comune di una gran massa di soggetti che, con “mentalità pantofolaia”, sono ben disponibili ad ammettere che chi si fa i fatti propri (come loro) e non ha nulla da reclamare, non ha neppure nulla da temere e nulla da nascondere; infatti, di fronte alla varietà di straordinarie bellezze che centinaia di canali televisivi trasmettono (dallo sport, al sesso, ai film, ai varietà, alla musica, alle telenovellas e alle avventure dei “grande fratello”) che cos’altro devi mai andare a cercare se sei una persona normale?

*

LE CONDANNE PER  “TERRORISMO ISLAMICO”

TRA TRUCCHI DIALETTICI E SUGGESTIONI MEDIATICHE

E LE NUOVE FRONTIERE DEL 270 BIS C.P.

*

Allorché il 270 bis c.p. nella sua nuova formulazione a portata transnazionale fu testato per la prima volta in Italia, le Corti non lo accolsero con calore. “E’ una norma inapplicabile”, si diceva; “…non è facile giungere ad una condanna”;  “non consente di ottenere auspicate scorciatoie contro la criminalità” e di servire agli scopi per i quali è stata formata, cioè, a fornire una “tutela anticipata”, a svolgere una funzione di “norma di pericolo”  ed a garantire un sistema di “prevenzione”  come vuole una  “normativa eccezionale di emergenza””  come richiedono i tempi.

Faceva resistenza anche una secolare concezione garantista del diritto: quella secondo la quale la legge penale deve reprimere e punire i reati e non prospettarsi di condannare, in via preventiva, soggetti che, soltanto presuntivamente, possono essere considerati “pericolosi” o suscettibili di commettere una certa specie di reati prima e senza che ciò accada effettivamente o che vi sia concreta possibilità che ciò accada.

Una certa destra, in Italia ed un po’ in tutta Europa, galvanizzata dalla politica dell’ex amministrazione americana “Bush”, e nel primo caso spinta dalla “Lega nord”, criticava “l’eccessivo garantismo”, “l’incoscienza di chi aspettava che qualcuno compisse una qualche strage prima di arrestare e condannare i soggetti considerabili a rischio di fanatismo”  o palesemente ostili alla politica occidentale e statunitense in genere.

Fatto è che, di fronte alle prime assoluzioni ed ai primi distinguo circa la necessità che l’elemento soggettivo ed oggettivo rimanessero decisivi nella valutazione del reato e sul presupposto che non dovesse essere dato per assolutamente scontato o “notorio” in senso tecnico-giuridico tutto quello che l’informazione controllata dei mezzi di diffusione occidentali divulgavano in ordine ai fatti di guerra, di terrorismo ed alle attribuzioni più o meno interessate di tutte le parti in gioco senza eccezione, insorgeva una reazione su vari fronti: un fronte militare, uno politico, uno giudiziario, sorretti da una grande parte della stampa.

Non si può perdere tempo”…, si sosteneva, “…ad accertare che cosa ci sia di vero nelle accuse allorché siamo di fronte a gruppi accusati di aver costituito “associazioni terroristiche” o di avere contatti con organizzazioni notoriamente considerate terroristiche nei metodi e nella natura”. “Non si può pretendere…”, si reclamava, “…che volta per volta, l’”intenzionalità terroristica”, intesa come il progetto e la volontà di compiere atti di violenza mirati a seminare panico diffuso nelle popolazioni, pressioni nei governi, sfiducia nelle istituzioni e nell’ordine costituito, venga volta per volta dimostrata come effettivamente presente in quei soggetti che sono accusati di voler partire volontari per l’Iraq e per l’Afghanistan e che manifestavano evidente simpatia verso un certo radicalismo islamico”. “Questa stessa intenzione…”, si affermava, “…costituisce già prova sufficiente di una disponibilità a compiere stragi, a fare sacrificio della vita con atti kamikaze con i quali colpire la popolazione inerte dei Paesi, considerati nemici ed infedeli nonchè la loro stessa popolazione, quando rifiuti di partecipare alla lotta di resistenza e ceda all’invito di resa e pacificazione delle coalizioni internazionali in missione di pace e di liberazione”.  Infatti, si affermava, “…nessuna resistenza o guerriglia opposta alla liberazione dei Paesi sorretti da regimi come quello dell’Iraq di Saddam Hussein e dei Talebani, può essere considerata legittima resistenza”, come pur prevedono, in altri casi, gli stessi accordi internazionali, allorché sia in corso una guerra di invasione e di occupazione di un paese da parte di eserciti stranieri che violino la sovranità di uno Stato.

La conclusione sin da allora, erra che, allorchè qualcuno dimostrasse un’eccessiva esigenza che andasse anche di poco oltre il semplice interesse indirizzato ad approfondire le tematiche jihadiste, le cronache e le vicende dei Paesi nei quali è in corso l’invasione, oppure un atteggiamento troppo critico verso Israele e troppo vicino alle ragioni dei palestinesi, ciò non doveva essere troppo distinto da atti, propositi e progetti effettivamente mirati a tradursi in atti concreti di violenza.

Secondo i critici delle prime assoluzioni e secondo l’interpretazione più restrittiva che infine ha poi finito col prevalere, del 270 bis, “…non è legittimo, che sia fatta un’eccessiva distinzione tra la libertà di pensiero e l’opinione da una “responsabilità solidale” o da una “sospetta condivisione” del terrorismo, anche quando l’opinione pur si traduca soltanto nella condivisione ideologica ravvisabile, ad esempio, nell’eccessivo coinvolgimento emotivo e sentimentale o nella soddisfazione, di fronte a programmi, fatti ed atti di violenza compiuti da altri e pur senza alcuna partecipazione pratica, nessuna complicità, nessun concorso, nessuna istigazione o progettazione da parte di chi esprima tuttavia un simile pensiero, sentimento e partecipazione emotiva”.

Alcune sentenze non impugnate in Cassazione dove le Corti d’Assise hanno proceduto ad assoluzioni sulla base della distinzione tra diritto d’opinione anche dove questo si esplichi in contenuti forti ma limitati alla sfera del pensiero e del sentimento e concretati in una mera adesione ideologica, hanno anch’esse formato giurisprudenza ma alcune sezioni della Cassazione che ultimamente hanno trattato con più frequenza questi casi, non sembrerebbero aver condiviso una mancata impugnazione da parte delle Procure che, forse, avrebbe consentito di creare precedenti ancor più restrittivi  e più vicini alle ultime pronunce in tema di 270 bis e di “terrorismo islamico” favorendo un incoraggiamento alle Corti di merito a procedere senza troppi formalismi al riconoscimento di responsabilità.

Un orientamento del genere è emerso abbastanza chiaramente dai rigetti di quasi tutti gli ultimi ricorsi fatti da vari imputati condannati, dove le argomentazioni di “stretto diritto” svolte nei ricorsi, sembrano non valere più in questa particolare materia ed in questo specifico momento visto che, le sentenze di rigetto della Cassazione si motivano, ormai, quasi completamente e soltanto con la facile formula che “…si tratta di argomentazioni di merito interdetto al giudizio di legittimità…”, anche laddove sia in contestazione il “travisamento dei fatti” o addirittura la contestazione (a quel punto facilmente verificabile) della “falsità storica” degli elementi portati a sostegno della condanna dalle sentenze di merito. Falsificazioni quali, ad esempio, non già la diversa ’interpretazione (che è giudizio di merito) di frasi di intercettazioni decisive e determinanti per la condanna, ma l’invenzione pura e semplice di esse, eppur riferite dalle sentenze come esistenti all’interno di quelle intercettazioni nelle quali sono invece assenti.

Argomenti del genere non sono neppure sfiorati e vengono censurati come “argomenti di merito”.

Così, per tornare all’excursus storico del 270 bis, dicevamo che si reclamava che tutti gli scrupoli prima evidenziati fossero abbandonati e si è preteso che il momento di emergenza prevalesse su tutto o su ogni garanzia e dubbio; che il sospetto accompagnato da qualche elemento indicativo quale l’eccessiva adesione alla religione islamica, l’eccessiva frequentazione delle moschee, l’eccessiva ostilità verso la politica statunitense, l’eccessiva critica verso i metodi di guerra dell’esercito degli Stati Uniti; l’eccessiva critica alla politica di adesione, sostegno ed alleanza con la coalizione formata intorno all’esercito degli Stati Uniti, l’eccessiva critica verso Israele e l’eccessiva solidarietà verso i Palestinesi soprattutto quando si traduca in aiuti in denaro; le eventuali espressioni di eccessiva ammirazione e di lode nei confronti delle forse della Resistenza all’interno dell’Iraq e dell’Afghanistan, l’eccessiva solidarietà con le loro ragioni e la condivisione anche di alcune delle loro tematiche, l’uso eccessivo di espressioni e formule di benedizione verso quelli che combattono o si difendono nel nome dell’Islam e di maledizione verso quelli che calunniano l’Islam, il sostegno reciproco nel cercare forme di regolarizzazione di posizioni di clandestinità eventualmente reperendo documenti falsi o certificazioni fittizie di lavoro per poter ottenere un soggiorno, fossero già elementi indicativi di forza tale da essere considerati prova di un’aggregazione di carattere terroristica.

Si interveniva così con correttivi sempre più restrittivi sull’art. 270 creando una serie di sub; il 270 uno, 270 bis, 270 ter, quater, quinquies, sexies, ecc. ecc. dove, via, via si è arrivati a punire, in via anticipata, ogni forma di espressione che potesse apparire pericolosa per l’ordine stabilito:  dall’ideologia della lotta di classe alla visione di siti internet contenenti valutazioni non convenzionali di fatti.

E’ evidente che per poter raggiungere un simile risultato, questa forma subdola di repressione viene presentata  non come un divieto di informarsi, di approfondire tematiche, di affermare un diverso pensiero, di esprimere critiche e dissensi ma sotto l’aspetto di un’esigenza di reprimere sul nascere varie forme di istigazione alla violenza e di impedire provocazioni ma si è ben consapevoli che, in realtà, una volta ristretti certi confini, non sarà difficile confondere gli argini e far scambiare una legittima espressione di libertà con forme di istigazione, di complicità e di pericolosa ostilità nei confronti dell’ordine convenzionale.

Ai correttivi legislativi si allineavano alcune “precisazioni” della Corte di Cassazione che legittimava la semplificazione delle Corti d merito adottate nei processi per “terrorismo islamico”.   Si! Precisava Cassazione, effettivamente non  sono necessari tanti distinguo per applicare il 270 bis.  La presenza di alcuni degli elementi anzidetti è sufficiente a far presumere un’”organizzazione terroristica” e a far presumere un “progetto terroristico” anche se non venga trovata nessuna arma, nessun esplosivo, nessun progetto scritto, nessuno strumento che possa essere utilizzato per compiere azioni violente, nessun contatto con esponenti notori indicati quali i capi storici e carismatici delle Organizzazioni indicate come terroristiche.  Ma a questo si può sopperire, precisa Cassazione, potendo “dimostrare” contatti tra alcuni dei vari condannati nel vari processi, “tra di loro” o con altri soggetti destinati a diventare il prossimo gruppo da sottoporre a processo.  Così, un gruppo condannato sulla base degli elementi appena esaminati che non abbia mai avuto contatti con nessuno dei soggetti indicati come i capi indiscussi e carismatici delle Organizzazioni terroristiche, potrà essere il “referente negativo” per condannare un altro gruppo che altresì non ha ugualmente avuto contatti con quelli ma perché lo ha avuto con uno o più soggetti di un altro gruppo che hanno già riportato una condanna per “terrorismo” sulla base di quegli elementi estremamente indiretti che abbiamo già indicati.  Dunque, se un gruppo sotto processo ha avuto contatti con un gruppo già condannato per “terrorismo” o anche se un individuo di un gruppo lo ha avuto con n altro dell’altro gruppo, può essere considerato terrorista.

All’assenza di altri seri elementi che ben avrebbero potuto costituire prove reali di responsabilità, quali il rinvenimento di armi, esplosivi, veleni, progetti delineati con obiettivi da colpire, strumenti preparatori, ecc. basta ormai, in questi processi, sopperire con la suggestività delle imputazioni che riportano queste cose non di rado come addirittura assodati ed effettivamente riscontrati nel corso delle indagini (salvo poi constatare (sotto silenzio) la non vericidità di questo nell’istruttoria dibattimentale!) oppure con l’affermazione di principio, attraverso l’attribuzione di un’intenzione, che però sembrava riferirsi esattamente alla situazione processuale reale del gruppo, la quale “colorava” in tal modo tutto lo sviluppo del processo.

In questo modo, le Corti, anziché preoccuparsi di verificare se l’accusa così esageratamente presentata era vera, finiva, proprio in virtù di quell’esagerazione che aveva l’effetto di spaventare più che di rendere maggiormente prudenti nella verifica, col ridursi quasi sempre ad un andare alla ricerca della conferma dell’imputazione quasi come se si dovesse smascherare una sicura verità che si nascondeva dietro quell’assenza di riscontri sicchè ogni elemento di favore (come appunto l’assenza di seri riscontri, di armi, ecc.) era visto quasi con stizza e come un’ulteriore prova dell’astuzia dei sicuramente colpevoli imputati che attende soltanto di essere smascherata o che ne venga provocata la confessione. Accanto a questo atteggiamento si affianca quello di un’appariscente incredulità resa visibile agli imputati in modo che siano sempre più scoraggiati a provare tentativi di difesa e ripieghino in un rassegnato mutismo che possa suggerire alle Corti popolari la sensazione di un’ammissione e di una confessione di colpevolezza.

In questo clima, se i Presidenti della Corti non hanno la sensibilità e lo scrupolo di invitare i giudici popolari a spogliarsi di ogni pregiudizio, di invitarli a sentire bene i fatti senza pregiudizi affinché l’accusa possa risultare provata soltanto se corrisponda ad una responsabilità effettiva ed hanno invece un qualche interesse di qualsiasi natura, fosse pure anche soltanto emotiva e personale, non soltanto a mantenere ma addirittura ad alimentare nei giudici popolari questa sensazione iniziale già di per se indotta dalla gravità e dalla suggestività del capo di imputazione, la sentenza di condanna può considerarsi sin dall’inizio già assicurata.  Basta irridere ad ogni tentativo di negare, sorridere ad ogni timida forma di difesa, atteggiarsi a sbuffare ad ogni precisazione delle difese, mettere fretta nei momenti più delicati, ed ogni tentativo di difesa può essere interpretato da giurie popolari inesperte come generalmente sono, come un arrampicamento sugli specchi da parte degli imputati e come una scontata conferma della loro colpevolezza.

Molte volte, sulla base di questi elementi ma soprattutto degli “inganni dialettici” cui abbiamo fatto cenno e che sembrano veramente giochini di parole ed astuzie che farebbero ridere se non fossero sorretto da un’autorità legale, sono iniziate ad avvenire ed ormai generalmente avvengono, condanne per “terrorismo islamico”.

Finalmente!”, esultavano i giornali ed i Ministri di turno dei vari governi. “Finalmente abbiamo condanne contro terroristi! Finalmente abbiamo la prova che eravamo circondati da terroristi e che li abbiamo fermati in tempo. Finalmente abbiamo la prova che intorno a noi c’erano assassini che si stavano preparando per far saltare il uomo di Milano, le metropolitane, le discoteche, i mercati, le caserme, gli autobus.  Finalmente il 270 bis funziona ed è in grado di dimostrare che esistono i terroristi perché abbiamo condanne”.

Varrà qualcosa l’osservazione che se per avere conferme che qualcuno è terrorista è stato necessario aggiustare i meccanismi legislativi e giudiziari e mettere le cose in modo e maniera che, da un cilindro vuoto esca un coniglio, allora può ben immaginarsi che razza di terrorista sia mai il malcapitato di turno e che razza di prove che egli lo fosse veramente possono essere state presente a suo carico in questo o quel processo!

Così la gente, i destinatari delle suggestioni, sono convinti che le condanne delle Corti sono condanne per terrorismo; sono condanne contro terroristi che stavano per far saltare chiese e metropolitane.  Ma non c’è giudice o Ministro che non sappia che questo non è vero!

Non c’è tecnico del diritto che non sappia che la condanna per l’art. 270 bis c.p. non prova affatto e addirittura non vuole affatto provare, perché “tecnicamente parlando” non deve affatto provarlo, che la persona o il gruppo di turno condannato, stava organizzando un attentato o stava per compierlo!

Ed allora sorge spontanea la domanda: perché volerlo far credere? Perché l’equivoco è mantenuto? Perché soltanto nelle Corti specialiste, cioè in Cassazione, si dice… “…questo è un reato di pericolo a tutela anticipata”, come a dire, senza dirlo.. “dunque non ci seccate con argomenti di diritto sostanziale?  Insomma, non è necessario che sia successo nulla e che qualcosa fosse in programma o che potesse succedere; è sufficiente la sensazione del pericolo che potesse succedere! O meglio: è sufficiente far avvertire a chi deve giudicare, la sensazione del pericolo che qualcosa poteva succedere.

Però la gente non sa tutto questo e non deve saperlo; e purtroppo, in un inganno dialettico di questa potata, hanno giocato anche alcune Corti, e questa volta non vogliamo riferirci soltanto alle valutazioni di merito dei vari elementi processuali e probatori ma ad un punto specifico nel quale non solo era possibile ma addirittura doveroso intervenire.

Quale?  E’ presto detto: poiché le Corti sono perfettamente consapevoli che è per un artificio giuridico che può parlarsi di “condanne per terrorismo”; e poichè sono consapevoli che il gruppo degli imputati di turno che hanno dichiarato colpevole non è in realtà colpevole degli elementi accessori che corroborano e colorano i capi di imputazione con i quali quel gruppo stesso è stato tratto a giudizio, perché non lo precisano e non ridimensionano le cose, per amore di giustizia, di equità e di verità?  Perchè non impediscono che giornalisti come Olimpio, Magdi Allam, Farina e giornali come Libero ed altri, possano esibire le loro sentenze per far credere alla gente che le persone processate erano mostri della porta accanto?

Ma che cosa vogliamo dire esattamente e più specificamente? E che cosa avrebbero dovuto fare le Corti?

Dovevano, a nostro avviso, dedicare un capo della sentenza a censurare la maggior parte dei capi di imputazione nei contorni suggestivi che dovevano dare all’imputazione una sostanza che non ha, riformulandoli prima della condanna o quanto meno ridimensionando le formule dell’accusa.[1]

E’ infatti falso, ingiusto ed immorale, affermare, in calce ad una sentenza la cui prima pagina esordisce con uno dei capi di imputazione che abbiamo visto nel corso del presente studio, “…la Corte dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti”.

Infatti, quando i capi di imputazione sono del tenore di quelli sotto riprodotti può ben capirsi cosa intendiamo:

“Visto l’art……  il Pubblico Ministero  cita: Tizio, Caio e Sempronio, innanzi al tribunale penale di Milano per rispondere dei delitti:

Capo A) Articolo 416 co. 1, 2 e 4 c.p. per aver, in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione criminale, costituente articolazione del G.S.P.C. (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento), ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati Europei (Germania, Inghilterra e Spagna) e in Algeria; avendo l’associazione predisposizione di mezzi (appartamenti da destinarsi all’alloggio di clandestini, alla custodia di documenti, refurtiva) ed operando gli associati con ripartizione dei ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose: predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati nel territorio nazionale, anche in funzione di garantire il transito e la permanenza sul territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine si organizzavano stabilmente a Milano, e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di locali destinati all’attività del gruppo associato e di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento dell’attività illecita, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei paesi europei considerati nemici. In particolare: M. T. ed Essid Sami Ben Khemais svolgevano un ruolo di veri e propri ideologi del gruppo, di veri capi spirituali con la funzione fondamentale, per un’associazione caratterizzata dal punto di vista religioso, di indottrinale gli adepti, diffondendo il pensiero del gruppo, così corroborando l’attività delinquenziale del gruppo stesso; gli stessi venivano informati sistematicamente dell’attività operativa del gruppo.  Ben S… dava ospitalità a Milano, presso l’appartamento di Viale Bligny n. 42, ad adepti associati del gruppo, sia in forma stabile che in forma saltuaria, attivandosi quindi per garantire al gruppo il fondamentale elemento dell’approvvigionamento dei locali da mettere a disposizione del gruppo, oltre a garantire l’attività su Milano-città di Essid Sami, contribuendo quindi all’organizzazione della stessa. Essid Sami Ben Khemais, ancora, unitamente a B. M. e C. T. svolgevano, nell’ambito dell’attività di organizzazione, il compito di provvedere all’approvvigionamento di documenti contraffatti, così come Ben H. L.,  A. M. Ben B.,  J. R.,  W. H.,  K. S.  Invece Essid Sami, Ben K.,  K. M.,  B. M.  e  Ben H. L., svolgevano attività di raccordo tra la cellula italiana e quella tedesca, inglese e spagnola, necessario al fine dell’organizzazione dell’attività della cellula italiana.  Essid Sami Ben K. svolgeva inoltre attività di sostegno in Italia ai militanti del gruppo avendo a tal fine anche costituito una cooperativa di servizi in Legnano. Con l’aggravante di aver commesso il fatto portando nelle pubbliche vie armi da guerra[2] Quanto alla posizione di Remadna. e Chekkuri va detto che gli stessi svolgevano compiti analoghi a quelli sopra attribuiti ad Essid. Sami Ben Kemais ed a cui pertanto possono attribuirsi le stesse condotte, peraltro riqualificatesi (le condotte) a seguito dell’arresto di quest’ultimo; in particolare mantenevano contatti con i responsabili dei campi di addestramento in Afghanistan. Ben. invece svolgeva prevalentemente il compito di approvvigionamento di documenti falsi. El Sayed, da tempo resosi irreperibile, ha svolto un ruolo di coordinamento tra i soggetti sopracitati ed altri membri dell’associazione, verosimilmente collocati a livello verticistico, radicati in altri paesi oltre ad attività analoga a quella di El. Sayed ed a cui pertanto possono attribuirsi le condotte sopra descritte per quest’ultimo.

Capo B) Del reato di cui agli artt. 81 cpp, 110 – 648 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nell’ambito dell’attività associativa di cui sub. A), agendo in concorso tra loro e con altri indagati tra cui alcuni detenuti, ricevute ed occultato, al fine di procurare un profitto per se e per altri, carte di identità, passaporti, documenti tutti sequestrati di volta in volta nel corso delle indagini presso le abitazioni perquisite a Gallarate (VA) in Via Dubini n. 3; a Milano in Via Bligny n. 42, nel dettaglio descritti nei verbali di sequestro depositati agli atti, documenti da utilizzare per l’attività dell’organizzazione criminale.

*Tra gli altri nella disponibilità del Ben. e del Remadna vi era il permesso di soggiorno recante il n. P504768 rilasciato dalla Questura di Milano in data 14.9.2000, risultato contraffatto e pertanto compendio di falso commesso da ignoti, sequestrato a quest’ultimo al momento dell’arresto avvenuto il 13.11.2001.

*Nella disponibilità di Remadna ed El Sayed vi erano inoltre i documenti d’identità yemeniti intestati ad Al A… M. N. Abd…, nonché la carta di identità italiana n. …… e la patente di guida italiana n. ………, entrambi intestate ad E. S. Abd…, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata a loro carico in data 29.11.2001, rinvenuti in un cassetto chiuso a chiave della scrivania in uso al R…. all’interno  dello Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner a Milano.

D)Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 co. 3 e 5 D.L. vo 286/98 per aver posto in essere, in concorso tra loro e con altri coindagati, attività dirette a favorire l’ingresso clandestino di stranieri (in numero allo stato imprecisato ma non inferiore a dieci) nel territorio dello Stato, mediante l’utilizzazione di documenti contraffatti. (Imputazione del gruppo Essid Sami B.K. + Altri”).

Oppure:

Il P.M. cita Tizio, Caio, Sempronio ecc. innanzi alla Corte d’Assise di Roma, imputati:  Capo “A” dell’imputazione,  dell’art. 270 bis c.p. per aver costituito, organizzato e partecipate, i n concorso con persone non identificate, ad un’associazione costituita in territorio italiano ed in particolare a Roma, in collegamento logistico-operativo con omologhi gruppi operanti in altre città italiane ed in altri Stati secondo regole di sottordinzione gerarchica alle strutture di vertice di organizzazioni politico-militari, finalizzate al compimento di atti di violenza diretti all’eversione dell’ordine democratico utilizzando fra l’altro, l’esplosivo e l’arma di cui al capo B”dell’imputazione per attentare ad obiettivi quali il cimitero militare americano di Nettuno, l’aeroporto di Fiumicino e gli esercizi commerciali Mc Donald’s ubicati in Roma, nonché favorendo, nel tempo, l’ingresso in Italia dei sodali consentendone e favorendone la libertà di movimento al fine di trasmettere le direttive, gli ordini e tutte le notizie riguardanti l’organizzazione eversiva ed i collegamenti con analoghi gruppi operanti in Italia ed in altri Stati europei. Capo “B” (….) ”.  (Imputazione del gruppo di Anzio)

Oppure:

Il P.M. cita innanzi alla Corte d’Assise di Napoli, Tizio, Caio, Sempronio, ecc. tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. perché si associavano tra loro e con altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all’estero, realizzando un’associazione criminale costituente articolazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento funzionalmente collegata all’organizzazione terroristica internazionale collegata ad Al Qa’ida, operante sulla base d un complessivo programma criminoso condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in atre zone d’Italia ed in altri Stati europei, nonché  Paesi extraeuropei, contemplante:

*La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei !”principi puri” di tale religione:

*Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia e verso gli Stati dei militanti;

*Il procacciamento di documenti falsi d’identità e permessi di soggiorno per i componenti dell’organizzazione;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione;

*il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide a colpire io nemico “infedele”;

*la disponibilità di esplosivo o comunque sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo.

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare: l’imputato Tizio… (…) L’imputato Caio… .

Capo “B”: Art. 416 c.p. perché si associavano tra di loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all’estero un’organizzazione dedita al procacciamento e/o alla falsificazione di documenti d’identità, permessi di soggiorno, nonché al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con l’aggravante di cui all’arti 1 legge 6.2.1980 n. 15, avendo commesso il fatto con finalità di terrorismo.

Capo “C” Art. 648 perché in concorso tra loro e con altre persone indagate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli di carte d’identità, passaporti oppure documenti genuini di provenienza delittuosa,allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare a se o ad altri un profitto. Con l’aggravante della finalità di terrorismo.

Capo C – D – E (…)

(Imputazione del gruppo Bourhama + 4).

Oppure:

1) Il P.M. cita innanzi al Tribunale di Milano, Tizio, Caio, ecc.,  imputati del reato di cui all’art. 416 c.p. co 1,2,3,4,5,  per essersi associati unitamente a (…) in  numero di 10 e più persone ed allo scopo di commettere per finalità di terrorismo più delitti di immigrazione clandestina, ricettazione, contraffazione di documenti falsi, acquisto e spedita di monete false promuovendo, costituendo, organizzando e partecipando, nei ruoli rispettivamente di seguito descritti, un’associazione criminale costituente articolazione del Gruppo Salafita di Predicazione e Combattimento e comunque operante in diretto collegamento con una rete di analoghe ed affini gruppi attivi in altri stati europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio e Francia ed altro paese extraeuropei tra i quali Algeria, Pakistan, Afghanistan e Tunisia, avendo l’associazione:

*un complessivo programma inquadrato in un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione delle religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei “principi puri” di tale religione anche utilizzando la disponibilità di taluni associati ad azioni suicide in Italia ed all’estero (…)

*un’organizzazione interna che assegnava ai singoli associati dei ruoli ripartiti…

*un collegamento con affini gruppi all’estero (…) tutti tendenti al reclutamento di persone da avviare ai campi di addestramento militare afgano-pakistani:

*un riservato sistema di controllo interno dei singolo associati per verificarne l’attendibilità;

*una terminologia in codice per la sicurezza nelle conversazioni (ad esempio: pantalone verde per base militare, nuvola per aereo di linee interne, uccello migratore per aereo con tratte lunghe, la Vecchia Signora per designare Milano ed in particolare il Duomo, torta per esplosivo assembrato; libro per passaporto…)

*una predisposizione di mezzi quali: appartamenti in Milano, società cooperative, documenti, ecc.

Inoltre:

Tizio, Caio, (…) tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. (…) perché si associavano tra loro e con numerose altre persone (…) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all’estero, all’interno di un’organizzazione sopranazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui Ansar al Islam ….. ) comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti “infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei  ”principi puri”  di tale religione;

*il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina illegale i Italia e verso altri Stati;

*il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell’organizzazione;

*il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione ed eventualmente da inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Afghanistan ed in Iraq;

*l’invio dei militanti nelle zone di guerra a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il “nemico infedele”;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione anche attraverso i proventi del traffico di stupefacenti e di banconote false;

*il proselitismo effettuato (anche in luoghi di culto come la moschea di Via Jenner e Via Quaranta a Milano ed altre città della Lombardia, attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici, sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio persone in azioni suicide destinate a colpire il “nemico infedele”

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma”.

(Imputazione dei gruppi Bouyahia, Sassi Lassad, Mannai Mohamed, Sassi Samir, Bouchoucha, Cherif Said,  Rihani Lotfi, Kneni Kamel, Riabi Zied,  Cherif Said Snoussi Hassine, El Khaissi M’Haed, ecc. ecc.)

Oppure:

Il P.M. cita gli imputati Caio, Tizio, ecc.  a comparire innanzi al Tribunale penale di Milano per rispondere del reato ex art. 416 c.p. e (…) perché in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione costituente articolazione del GSPC ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati europei, avendo l’associazione predisposizione di mezzi operavano gli associato con ripartizione di ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose:

*predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati sul territorio nazionale anche in funzione del successivo trasporto in altri paesi;

*contraffazione di documenti d’identità anche in funzione di garantire il transito e la permanenza nel territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine organizzavano stabilmente in Milano e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento delle attività illecite, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei Paesi europei considerati “nemici”.  (….) .

(Imputazione del gruppo Es sayed –Remadna – Benattia Chekkouri.)

Oppure:

“….Avendo tra gli scopi quello di incendiare sinagoghe e chiese, imporre la legge dell’Islam, uccidere Ebrei e Cristiani…

“Il P.M. cita gli imputati innanzi alla Corte d’Assise per rispondere del delitto di cui all’art. 270bis c.p. (…) perché in particolare procedevano, tutti nell’ambito della moschea di Cremona e nei confronti di altri musulmani, all’attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, all’espugnazione della città di Roma quale centro del cristianesimo, avvenendo ciò in particolare da parte di El Bouhali, Trabelsi, Rafik e Rouass, attraverso prediche eseguite presso la moschea di Cremona

(Processo: Corte d’Assise contro Trabelsi, Bouhali + Altri).

LEGGENDO CAPI DI IMPUTAZIONE del genere, dovrebbe agevolmente comprendersi come sia assolutamente ingiusto e  falso concludere la sentenza con la sintetica formula del dispositivo… “La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”; il che, per la stragrande maggioranza della gente e per chi in “mala fede” specula sulle formule, questo vuol significare, e di fatto significa, che sono stati riconosciuti colpevoli di tutto quello che è contenuto nel capo di imputazione!

Nella reale situazione di fatto e di diritto, può allora una Corte usare quella formula che consacra, non già un’accusa ex art. 270bis con i suoi limiti reali, ma tutta quella serie di stragi reiterate, di progetti stragisti e di programmi da genocidio elencati nelle specifiche dei “capi di imputazione” riferendoli specificamente agli imputati di turno che rispondono in realtà soltanto di un evanescente 270 bis c.p. e che non hanno fatto dunque nulla di tutto ciò del quale, soltanto per un artifizio giuridico e dialettico, possono essere considerati “terroristi” e responsabili in virtù del lungo “manifesto murale” rappresentato da simili capi di imputazione volutamente suggestivi e mediaticamente carichi ?

Nonostante mai in nessun processo sia stato riscontrato il possesso di armi, esplosivi, veleni o progetti stilati di attentati di alcun genere; nonostante nessuno di loro sia mai stato trovato in procinto di organizzare o anche soltanto progettare un attentato , può suggestivamente farsi credere il contrario, attraverso questo meccanismo delle “imputazioni convalidate”, appena illustrato!  Può farsi credere che ha trovato riscontro l’accusa che gli imputati sono stati trovati in possesso di armi ed esplosivi; che sono stati trovati in procinto di preparare stragi; che erano in fase di preparazione o attuazione di stragi nelle metropolitane, nel Duomo di Milano e nelle discoteche; che stavano organizzando una guerriglia urbana nella quale era programmata la conquista di Roma, l’uccisione dei cristiani e degli infedeli, l’incendio delle chiese.

Perché questo tremendo equivoco? E chi vuole che persista?

IL PARADOSSO è che, per facilitare anzi rendere possibile, la condanna sopra imputazioni indimostrabili di tal genere, è stato necessario ricorrere alle “precisazioni” ed alle scorciatoie di una certa Cassazione, rappresentate da “formule dialettiche” ed “equazioni” sul genere del “fatto notorio”, del “reato a consumazione anticipata”, “reato di pericolo”, “situazione di emergenza”, “norma di prevenzione”, “tutela anticipata”, pur dovendo precisare (perché altrimenti sarebbe stato impossibile) che non è necessario che sia dimostrato che effettivamente gli imputati stessero progettando veramente gli atti terroristici che gli vengono contestati e che è sufficiente il pericolo, la potenzialità, il “ragionevole dubbio” ed un minimo di potenzialità offensiva. Però, poi, nella condanna non c’è alcuna precisazione in tal senso; la formula è, nuda e cruda: “La Corte dichiara e riconosce colpevoli gli imputati dei reati loro ascritti”, esattamente come contestati nel “manifesto murale” del “capo di imputazione”!

Esigenza tecnica?  Non ci sembra affatto; più che altro ci appare come una necessità mediatica, così come voleva e vuole chi ha suggerito quelle formule di imputazione allorché i PP.MM. europei furono convocati a New York all’indomani delle “Torri Gemelle”.

Purtroppo pochi sono in grado di capire di che cosa si stia parlando e di rispondere, a chi ha voluto e vuole mantenere l’equivoco: “…ma siete dunque proprio così sicuri  di aver ormai afferrato nella rete di una serie di inganni dialettici tutti gli uomini tanto da poterli gestire totalmente e ritenere di avere per questo  in pugno, l’umanità intera.?

Sicuramente per la stragrande maggioranza delle persone sarà effettivamente così ed in fondo per coloro che a turno esprimono il “potere apparente” questo è già sufficiente per mantenere la loro posizione ma ci saranno sempre persone che sono in grado di capire certi giochi di parole e per le quali il numero non conta affatto; e questo costituirà, sempre, lo smacco insuperabile che non potranno mai evitare quelli che credono veramente che attraverso certi inganni sia possibile raggiungere qualcosa di definitivo e che, invece, non è che il risultato contingente e passeggero per il quale gli stessi, in fondo, non fanno altro che partecipare, sia pure ad un livello diverso, dello stesso inganno che hanno ordito.  Essi ritengono, forse, che un certo genere di inganni siano parte necessaria di una loro funzione che ritengono di portata quasi cosmica, nel contesto di quella che, presumibilmente, rappresenta per loro una specie di “pseudo-religione”. Essi, che non credono a nulla che superi le loro forze e la loro umanità; che ritengono di poter tutto produrre e distruggere con i loro mezzi materiali e le loro conoscenze relative; che pensano di poter sorridere dell’ingenuità di chi ancora è consapevole di qualcosa di più profondo che si cela oltre le apparenze dell’esistenza materiale, sono in fondo i più ingenui “fideisti” di qualcosa che non è se non l’espressione massima di un’ignoranza insuperabile, di una squalificazione intellettuale e di una invincibile preclusione verso tutto ciò che, anche di poco, si elevi al di sopra delle apparenze formali e sensoriali nelle quali naufraga la stragrande maggioranza degli uomini.

Carlo  Corbucci


[1] Siamo ovviamente consapevoli che “tecnicamente” non è che una Corte possa riformulare il “capo di imputazione” che è posto in inizio di sentenza e che costituisce proprio la formula con la quale un imputato è tratto a giudizio e giudicato; però, nelle conclusioni, la Corte ben può ed anzi dovrebbe chiaramente, evidenziare che il capo di imputazione non ha comunque trovato conferma in quei punti che appaiono soltanto suggestivi e, in alcuni casi, completamente falsi. Però, la formula dell’imputazione restando lì inamovibile, in bell’apertura di sentenza e ricollegandosi alla formula finale “… La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”,  mantiene, in questo genere di reato, tutta la sua carica infamante e suggestiva che macchia a vita gli imputati, esponendoli peraltro al pericolo di morte nei loro Paesi e di emarginazione perenne nel resto del mondo.

[2] In realtà nulla del genere, in ordine alle armi, risultò poi nel processo.