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Sollecitati dalle continue accorate lettere di detenuti che anche quest’anno in pieno estate stanno pervenendo ai difensori, si è sentito il dovere di scrivere alla Direzione del Carcere di Rossano.

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COPIA   DELLA   LETTERA   INVIATA   DAGLI AVV.TI CARLO CORBUCCI   E   CAROLINA SCARANO  ALLA DIREZIONE DEL CARCERE DI ROSSANO SCALO (CS)

Oggetto:  Situazione detenuti islamici –

Non abbiamo dato seguito alle prime lettere di detenuti, nostri assistiti, che ci pervenivano nei giorni addietro in quanto ritenevamo e speravamo che si trattasse di esagerazioni aggravate dal disagio favorito dal forte caldo stagionale; però, poiché non si tratta più di due o tre persone ma di quasi tutti i detenuti “islamici”, la cosa ci induce a chiedere chiarimenti.

Lamentano i vari detenuti che, per reazione ad una pacifica pretesta mirata soltanto ad ottenere gli stessi benefici degli altri detenuti, essi sono stati privati, per punizione, del cibo giornaliero, dell’ora d’aria, della doccia e della preghiera.  L’esasperazione sembrerebbe giunta ad un punto tale che tre detenuti (Serai, Khammoun e Radi) hanno tentato il suicidio, il secondo ingerendo 25 pasticche di psicofarmaci ed una bottiglia di detersivo ed il terzo ferendosi ad una mano con gran perdita di sangue.  Serai, poi, sembrerebbe essere stato colpito da un episodio di infarto.

La situazione sembra ricordare quanto era già successo a Macomer lo scorsa estate ma poi tutto era rientrato per l’allentamento dei “rigori” applicati.

Non nascondiamo la perplessità che sorge legittima  nel constatare che i “rigori” (chiusura del blindo, divieto dell’aria e della doccia) vengano applicati sempre nel massimo della calura estiva pur nella consapevolezza di prevedibili reazioni ma non rinunciamo a sperare che la situazione, ove corrispondesse effettivamente a quella rappresentataci, abbia a cessare nel più breve tempo possibile.

Da parte nostra, abbiamo sempre assicurato la nostra collaborazione nell’invitare i nostri assistiti a mantenere la calma, a cercare di capire le esigenze di ordine, ad avere pazienza e ad evitare ogni possibile forma di comportamento che potesse essere scambiato per provocazione o suscitare preoccupazione negli addetti alla custodia.  E’ però necessaria un minimo di comprensione anche da parte dei custodi che, se è pur vero che sono “allertati” dalle titolazioni suggestive dei capi di imputazione riportati nelle sentenze di condanna e dalle relazioni riferite negli “statini-matricola” che descrivendo i detenuti come soggetti “…massimamente pericolosi”,  invitano a tenerli “… sotto costante controllo e pressione, a vista”,  è altrettanto vero che le realtà processuale che li ha riguardati, ha riferito sempre ed unicamente che, contrariamente alle precostituite rappresentazioni a fine mediatico, la loro attività “terroristica” (quando peraltro si sia ritenuto di averne raggiunta la prova), non si sarebbe caratterizzata in altro che nel desiderio di raggiungere l’Iraq o l’Afghanistan per unirsi alle forze di resistenza locali, senza alcuna contestazione specifica quale, ad esempio, di star progettando operazioni o azioni stragiste o attentati di alcun genere, in Italia o altrove.

Questa precisazione è resa al solo fine di ristabilire un po’ di equilibrio e di chiarezza ma anche per significare che riusciamo a comprendere perfettamente come e perché, in presenza di un certo genere di “disinformazione”, chi è addetto alla custodia di queste persone, possa comprensibilmente essere portato a non usare ne’ umanità ne’ eccessivo scrupolo, finendo con ciò, inconsapevolmente, con l’innescare reazioni a catena dove, “custodi” e custoditi”, finiscono per essere entrambi vittime di un sistema e di un programma che anziché renderli solidali ognuno nei rispettivi ruoli, li allontana maggiormente.

Avv. Carlo CORBUCCI                               Avv. Carolina SCARANO

SUPERATO IL LIMITE DEL 270 BIS C.P. SULLA NECESSITA’ CHE IL “PERICOLO” INERISCA L’AZIONE E NON IL PENSIERO ED IL SENTIMENTO: D’ORA IN POI E’ ISTIGAZIONE O APOLOGIA DI TERRORISMO ANCHE CONDIVIDERE L’IDEOLOGIA (O IL MODO DI CONCEPIRE LA RELIGIONE) DEGLI ACCUSATI DI TERRORISMO.

Capitolo tratto dal libro

“Il terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

di Carlo Corbucci

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Nel corso dell’esame dei casi giudiziari di presunto “terrorismo islamico” risoltisi con sentenze di condanna, abbiamo avuto modo di verificare non soltanto attraverso quali aggomitolamenti dialettici certe sentenze arrivino a stabilire la colpevolezza di vari gruppi di imputati ma anche come, quando a ciò vengano costrette dal rigore delle argomentazioni e delle eccezioni delle Difese, soprattutto negli ultimi tempi abbiano infine ripiegato su ammissioni che, almeno nelle prime sentenze di condanna, non venivano mai fatte allorché lasciavano invece volentieri in quell’equivoco che abbiamo spesso evidenziato: l’equivoco di far credere o lasciar credere all’opinione pubblica già a ciò preparata dai “mass media”, che gli imputati condannati erano stati riconosciuti colpevoli, esattamente delle accuse riportare nei suggestivi “capi di imputazione”, cioè, attentati, stragi, attività terroristiche, ecc.

Soltanto allorché il trucco cominciava ad emergere e le contestazioni difensive espresse nei vari Motivi d’Appello costringevano le Corti a fare distingui e chiarimenti, le sentenze dovevano finalmente dare atto che i processi in questione non avevano lo scopo di dimostrare che il gruppo di imputati in processo erano accusati o colpevoli di aver effettivamente compiuto stragi o di star predisponendo atti mirati a compiere stragi; ne’ che ci si trovava di fronte a persone “colte nel sacco” ed in procinto di commettere qualche attentato, come pur le prime inchieste apertamente dichiaravano all’opinione pubblica. Da un certo momento in poi, le Corti erano finalmente costrette a chiarire, dandovi il più ampio rilievo, che il reato previsto dall’art. 270 bis c.p. non chiede tutto questo e non presuppone affatto tutte queste prove essendo sufficiente qualche riscontro al sospetto che un gruppo possieda una potenzialità sufficientemente pericolosa.

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QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?

Dall’art. 416 c.p. al 270 bis c.p.

Ancora sugli sviluppi delle frodi, dei trucchi e degli inganni dialettici in tema di “fatto notorio” e di “reato di pericolo a tutela anticipata”

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(Cap. IV.a – tratto dallo studio  “Il Terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

(di Carlo Corbucci)

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Quelle esaminate nel capitolo precedente non erano le sole contraddizioni rilevabili nell’atteggiamento accusatorio e colpevolista nei primi processi di “terrorismo islamico” nei quali cominciavano a prodursi le prime condanne dopo tante assoluzioni; vi erano altre carenze. Ad esempio: come collocare i gruppi dei singoli imputati nei vari processi rispetto alla più grande Organizzazione della  quale si diceva essere “cellule”, “articolazioni”, sodali?

A ben riflettere i conti ad una valutazione logica, nonostante le condanne non tornavano e non tornano. Infatti, gli imputati nel processo di Milano tratti a giudizio con l’accusa del 416 c.p. sono un’associazione a delinquere uniti “tra di loro” da vincoli funzionali e gerarchici e dallo scopo comune di offrire servizi, agevolazioni, supporti, ospitalità, documenti falsi e denaro ai membri “missionati” della più grande associazione, cioè dell’Organizzazione terroristica,  oppure sono accusati di essere loro stessi membri di quella più vasta Organizzazione? Se si vuole intendere quest’ultimo caso, come vorrebbe far equivocamente credere il capo di imputazione e la sentenza nella sua coreografia e come si vuole far pensare all’opinione pubblica, allora, fondate o meno che siano le accuse e le prove, è il 270 bis che va contestato e non il 416 c.p.!

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In Italia i processi contro gruppi di imputati accusati di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo di matrice islamica (art. 270 bis c.p.) sono stati finora una ventina circa con un numero approssimativo di circa 200 imputati.

I più significativi sono:

1)I tre egiziani falsi kamikaze di Anzio. (El Zahid M. + 2)

2)I due bengladesci falsi bombaroli di Roma -P.zza Vittorio (Hakim M.+1)

3)I 12 falsi aspiranti avvelenatori dell’Ambasciata americana di Roma (Ahmad Naseer)

4)I 28 pakistani di Napoli subito prosciolti

5)Ii 9 falsi kamikaze tunisini di Firenze (Abdallah Ben Matallah + 8 )

6)I i 5 algerini presunti aderenti del Gia, aspiranti affondatori del Titanic di Napoli. (Bourhama + 4)

7)I tre marocchini PRESUNTI addestratori terroristi di Perugia (Korchi+2)

8)I due PRESUNTI bracci destri di Bin Laden in Europa (siriano e francese) di Bari (Ayachi+1)

9)Il gruppo Essid Sami Ben Khemais.

10)Il gruppi Es Sayed -Benattia +3

11)Il gruppo Abdellhedi +4

12)Il gruppo della moschea di Via Ienner (Abu Imad+19)

13)Il gruppo algerino di Napoli (Lounici + 15)

14)Il gruppo misto Daki Mohamed + 11 di Milano

15)Il gruppo Lazhar ben khalifa + 7 di Milano

16)Il gruppo tunisino marocchino Chabchoub + 10 di Bologna

17)Il gruppo Dridi Sabri-Bakir + 15 di Milano

Nomi come Bourhama, Serai, Ahmed Al Bouhali, Muhamed Rafik, Trabelsi, Chekkuri, Essid Sami, Daki Muhammed, Abu Omar, Benattia, Es Sayed, Mullah Fuad, Merai, Kneni Kamal. Lounici, Tumi Ali Ben Sassi, Chees, Radi Add El Samie, Abou El Yazid, Cherif  Said, El Kaissi, Abu Imad, Loubiri, Lazhar, Tlili, ecc. ecc. sono soltanto alcuni tra i vari gruppi che sono stati presentati come i più compromessi e la loro posizione è stata spesso portata suggestivamente come elemento di inquinamento e di compromissione per molti altri.

Sempre presenti in quasi tutti i processi da Milano a Napoli, a Firenze, a Bari, a Brescia, gli avvocati Luca Bauccio, Sandro Clementi, Giuseppe De Carlo, Giuseppina Regina, Carmelo Scambia, Nebuloni, Carlo Corbucci, Giovanni Destito, Vainer Burani, Barbara Manara,  Gianfranco Pace, Antonino Filastò, Carolina Scarano, ed ultimamente Anna Barone, anch’essa attratta da un senso di giustizia dalle esagerazioni di questi processi. a testimonianza costante e l’impegno di questi avvocati hanno costretto una certa parte delle autorità ad un’attenzione maggiore nei confronti di certi processi e ad un maggior rispetto dei diritti di questo genere di reato dalle forti implicazioni politiche e militari.

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Abbiano accennato in un precedente articolo ai “siti civetta” riferendoci alle condanne per “terrorismo islamico” che le Corti di Giustizia irrorano contro soggetti che hanno visitato certi siti che parlano di “jihad”, di “resistenza afgana ed irachena”, che istigano a compiere atti di terrorismo ed insegnano come si confezionano ordigni esplosivi, veleni ed altro al fine di compiere attentati contro gli “infedeli” o i Paesi che aderiscono alla coalizione militare che ha invaso (o “liberato” secondo le preferenze) l’Iraq e l’Afghanistan.

Ma esattamente cosa c’è di vero? Di che cosa si tratta? E che cosa sono i “siti civetta”?

Già sono iniziati vari processi nei quali si sta collaudando un nuovo 270 ( non più “bis”; questa volta “quinquies”) che prevede una condanna da 5 a 10 anni per chi, anche via internet visionando certi siti, addestra, si addestra o prende addestramento su tecniche di confezionamento e di l’uso di ordigni esplosivi. Il primo teste è stato fatto davanti alla Corte d’Assise di Perugia dove sono stati condannati 3 marocchini a se, quattro e tre anni e mezzo.

“Siti civetta”, dicevamo, ma di cosa si tratta più specificatamente e perché val la pena di parlarne?

Sono esche collocate in Internet dai “servizi” statunitensi ed israeliani per “attrarre” la curiosità di chi viene ritenuto soggetto a rischio per il fatto stesso di interessarsi di un argomento così speciale.

Questo metodo trova una sua apparente legittimazione in una ben nota corrente di psicologia anglosassone a sfondo moralistico e grossolanamente materialista, secondo la quale chi, stimolato da certe sollecitazioni si lascia tentare attratto dalla curiosità, evidenzia per ciò stesso una tendenza pericolosamente significativa. Secondo questa psicologia, un simile metodo non fa altro che far uscire il mostro che, tendenzialmente, è già presente nel soggetto stimolato.

Quando questo presupposto “fideistico” assume l’apparenza di una certezza, può ben capirsi quanto possa diventare condizionante tutto il successivo comportamento di chi è addetto ad aprire la caccia contro il potenziale mostro.[1]

Nella realtà dei fatti, non c’è invece nulla di strano che musulmani ed arabi, in ogni caso gente che in qualche modo viene considerata parte, attiva o passiva, di ciò che sta accadendo nel mondo, aspirino a conoscere dalle fonti di informazione che considerano meno inquinate ed interessate, notizie sullo stato interno dei paesi nei quali è in corso una guerra o una resistenza, sulla situazione reale, sui metodi di resistenza adottati da una parte della popolazione o da gruppi interni, contro l’esercito più armato del mondo.  Sapere cosa in definitiva succede a “casa propria” o in quei Paesi che in qualche modo sono considerati “invasi”, “fratelli nella fede”, “vittime di un nuovo imperialismo” o dell’”invadenza interessata dell’Occidente”, non ci sembra costituire affatto un “significativo elemento di prova” (come si sono espresse certe sentenze) che gli accusati sono effettivamente dei terroristi o sodali di terroristi.

Certo quando si ricorre ai trucchi, tutto appare nella luce voluta. Infatti, gettare in rete tra le varie fonti di informazione, “siti civetta” che sollecitano la curiosità, perché promettono “…notizie inedite e straordinarie”, che assicurano di rivelare “…la vera situazione interna della resistenza locale” e di dimostrare “le stragi e le sofferenze che l’esercito di invasione sta infliggendo alla popolazione ed ai resistenti”, accompagnata all’immissione di video o materiali che possono gettare una luce di compromissione su chi vi ha avuto accesso o ha estratto il materiale, è un trucco come tanti altri che abbiamo avuto modo di verificare in questi processi. Trucchi sulle traduzioni delle intercettazioni, sul rinvenimento di materiali, sui vari incastri costruiti ad arte, ecc.

Quello dei “siti civetta” pseudo-islamici, dicevamo, è lo stesso sistema adottato nella lotta alla pedofilia dove vengono attivati “siti civetta” attraverso i quali vengono individuati gli utenti che vi accedono e che manifesterebbero in tal modo quella pericolosa tendenza verso la quale, lo stesso sistema che dice di combatterla, ha poi fatto di tutto per spingere una gran parte di persone.

Più che di lotta alla droga e alla pedofilia personalmente io personalmente vedo in certe cose più una lotta per il “monopolio occulto” di questi fenomeni aberranti, svolta nell’ombra da pochi… “padroni del mondo”; ma questa è una mia idea personale che non pretendo che condividiate.

In ogni caso è un metodo che offende l’intelligenza perché è condotto peraltro nel modo più idiota possibile; e questo non offende tanto perché al fine delle cose non è affatto scontato che la curiosità che spinge ad aprire certi siti sia sinonimo certo di condivisione o perchè essi vengono presentati in un modo talmente invadente ed invasivo da suscitare quasi impositivamente la loro apertura; ma perché si fonda sul presupposto che quando non sia possibile rendere complice consapevole la stessa Corte, tutti siano comunque talmente imbecilli da non accorgersi di nulla, comprese le Corti che sono chiamate a giudicare su certe prove.

Un esempio tra tutti: in quasi tutti i processi di “terrorismo islamico” si parla di un’enciclopedia che Al Qa’ida avrebbe diffuso in rete, definita ’”Enciclopedia della Jihad e del terrorista”  in 4 volumi addirittura!  E con tanto di bomba a miccia accesa sulla copertina a piena pagina di una palla con miccia accesa, alla Tommy e Gerry!!  Questo, insieme ad un altro volume di circa 2.000 pagine dal titolo “La strategia di Al Qa’da per i prossimi 10 anni” è un “piatto forte” delle Pubbliche Accuse.

Non basta il ridicolo dell’enciclopedia in 4 volumi dove sono descritti tutti i veleni esistenti, tutti gli esplosivi, le tecniche artigianali di confezionamento, di difesa e di offesa, le arti marziali, la ginnastica, ecc. ecc.;  c’è di più: la Jihad è araba, è islamica, è religiosa (anche se ovviamente il terrorismo non lo è), il libro è diretto ad arabi e peraltro ai più grossolani e fragili tra gli arabi; quelli che conoscono appena la loro lingua…. ma l’enciclopedia è scritta in inglese!

Il libro dovrebbe essere quanto di più riservato possa immaginarsi se contiene tecniche, istigazioni, consigli, invece no:  è lì bell’inglese chiaro, alla portata di tutti

E cosa contiene di tanto misterioso e segreto?  Quello che conterrebbe un comune libro di esplosivi e di armi reperibile in ogni libreria scientifica specialistica.  .

CERTO, resta comunque la considerazione, che è il presupposto della nuova dottrina socio-psicologica della American-Defence  che chi si addentra in certi siti ed apre certi argomenti evidenzia comunque un interesse che ha a che vedere col terrorismo e con un’intenzione di apprendere e forse anche di applicare quello che il titolo promette.  Anche se questa conclusione è esagerata e tarata con il vizio di origine di una psicologia a sfondo preventivo, è tuttavia comprensibile che sorga una certa preoccupazione ed inquietudine di fronte al fenomeno di una frequenza troppo ripetuta di quei siti, veri o falsi che fossero.  Però questo metodo che a memoria storica sa tanto di sovietico e di nazista, è diventato “scienza militare e di “potere” negli Stati Uniti dei Bush.  Come era diventato Guantanamo, i rapimenti, la tortura, le invenzioni ingannatrici delle armi di distruzione di massa; e potremmo aggiungere, dei “finti rapimenti” mirati a convincere gli alleati ad intervenire con la “coalizione” nei “territori caldi”.

Nella realtà dei fatti, questo metodo dei “siti civetta”, è così veramente scientifico ed indicativo di qualcosa di significativamente serio? O si risolve invece soltanto in un sistema per incastrare i più fessi e per celebrare processi funzionali ad ottenere condanne che svolgano il ruolo: da un lato di continuare ad alimentare l’evidenza e la necessità delle guerre in corso e della loro continuazione aiutando a sopportare lo sforzo ed i sacrifici che comportano e dall’altro lato, quello di continuare a giustificare i continui inasprimenti legislativi nei vari Paesi ed i supercontrolli sull’intera popolazione. C’è forse un altro ruolo ancora ed è addirittura forse quello di offrire coperture all’origine reale ed ai veri responsabili, sia come mandanti che come esecutori, delle varie stragi attribuite all’evanescente “terrorismo islamico” e alle varie misteriose sigle di comodo.

Quante cose ha permesso di realizzare questo misterioso “terrorismo islamico” nel quadro strategico militare, economico e legislativo “globale”, in termini di riduzione delle garanzie e restrizioni della libertà nel pianeta, di strategie “goe-politiche, economiche e militari”, giocando sulla paura e con formule come “emergenza” e  “pericolo”!

Sia chiaro:  affermando che si tratta di “siti civetta” noi non vogliamo affatto negare che la frequentazione di essi possa diventare comunque un elemento significativo se sono presenti anche altri elementi univoci e concordanti a carico di qualcuno. Del resto che ci siano “siti civetta” a contenuto pedofilo in fondo consente di colpire un fenomeno inquietante e di raggiungere soggetti pericolosi e squallidi. Ma li il reato è già “in re ipsa”, in se stesso: si tratta di pedofili! Chi entra in un sito pedofilo sapendo che è tale, è comunque un pedofilo; ed essere tale unito al fatto di attivarsi concretamente per soddisfare quella tendenza, realizza già immediatamente l’ipotesi criminosa. Qui no, a nostro avviso; ma sia chiaro che sull’art. 270 “quinquies”, le Procure ed ormai anche le Corti la pensano diversamente!

***

Come abbiamo sostenuto davanti alle Corti in questi processi, secondo noi (e secondo una logica non asservita ad interessi militari) informarsi su siti, fossero anche effettivamente jihadisti, non può equivalere automaticamente ad essere un jihadista o un terrorista anche se quei siti rivolgessero proclami ed inviti di natura terroristica. Al massimo quell’operazione può equivalere ad un elemento di valutazione, indicativo, se vogliamo,  che però, da solo, non significa nulla. Anzi, qui l’esca diventa addirittura immorale ed al limite dell’istigazione tanto che ben può sospettarsi che la sua collocazione potrebbe benissimo rientrare in un contesto di provocazione a scopo militare e politico atta a precostituire “casus belli”, occasione di auspicati irrigidimenti legislativi, strumento di alimentazione del mercato della paura utile e necessario a sostenere ed a giustificare le guerre in corso promosse ed in corso di promozione; ed infine, a rafforzare le coperture degli (eventuali) effettivi mandanti o esecutori di quelle stragi che sono state l’utile occasione per dare inizio a quelle guerre e all’invasione di quei territori che, guarda caso, erano già da molti anni prima dei fatti delle Torri gemelle di New York, nei programmi di difesa definiti “scudo spaziale” o  PKN degli Stati Uniti.[2]

Quella dei “siti civetta islamici” non è una nostra supposizione o peggio, invenzione suggestiva. E’ lo stesso presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivi di Parma, Danilo Coppe che rivela che, parole sue, “…i manuali per costruire bombe artigianali si scaricano da internet: ingredienti semplici, soprattutto concimi per le piante e sostanze chimiche per la pulizia della casa. Però alcune guide sono state creare da esperti dell’antiterrorismo in modo che l’ordigno esploda durante la sua costruzione. L’obiettivo? Contrastare il,fenomeno degli attentati, colpendo i terroristi prima che agiscano. Si tratta di “guide trappola”. (Fonte: City – 14/10/2009)

D’altra parte basterebbe anche una lettura attenta dei contenuti esaltatati di quei siti per vedere come l’esaltazione sia spesso troppo eccessiva per essere autentica e sembra proprio avere il solo evidente scopo di risaltare quanto siano pericolosamente esaltati i soggetti che si abbeverano ad una simile fonte.

Nel contesto di questa strategia di individuazione dei pericolosi e dei tendenziali, rientrano una serie di iniziative che vanno dal banale al subdolo. Forse per alcuni sarà una sorpresa sapere che, entrati ijn un motore di ricerca di internet come “Google” (ma sarebbe la stessa cosa per “Libero”, “Tiscali”, “Virgilio, Yahoo, ecc.) cliccando una finestrella di ricerca dell’ argomento la frase, ad esempio, “come costruire...”, prima di ultimare la frase, compaiono una serie di opzioni di scelta la prima della quale è… “una bomba...”, seguita da… “una bomba atomica“, “una bomba carta“, “una pistola” e poi tutto il resto, “un modellino di nave” ecc. ecc.  Accanto ad ognuna di queste voci c’è il numero dei visitatori. Soltanto sulla prima, nel novembre 2009, erano 74.000! Immaginiamo già il commento: non tutti i visitatori vengono accusati di terrorismo o perseguiti; dopo un monitoraggio discreto sulle loro attività vengono abbandonati mentre vengono seguiti soltanto quelli… interessanti; come se non fosse evidente che, una volta abbattute certe soglie, chiunque può diventare “interessante” di poco che venga ritenuto… “molesto”, troppo invadente e troppo presente a certe problematiche non convenzionali.

Quella della “predisposizione psicologica” o “genetica” che si voglia, è una teoria “criminologia” molto in voga negli U.S.A. ma per avere un minimo di credibilità dovrebbe almeno accompagnarsi ad un fatto concreto e concludente: l’estrazione del materiale consultato, quale che sia poi il rilievo di questa stessa operazione.  Si può anche considerare appena sintomatico l’approccio a certi siti ma, anche questo, soltanto se ad esso segue almeno un’azione concreta come quella di estrarre il materiale se è vero che si tratta, appunto, di materiale di istruzione di operazioni complesse come il confezionamento di armi ed esplosivi. Se all’accesso non segue questa azione, come può darsi per significativo ciò che è soltanto il prodotto di un inganno, cioè la morbosa sollecitazione e l’istigazione operata sulla legittima curiosità di gente che è bene o male interessata a certi argomenti di informazione, se non altro perché riguardano i loro paesi di origine e le guerre in corso nei loro Paesi.  Portare ad elemento anche soltanto indiziario la curiosità sollecitata dalla presenza di “siti civetta” su argomenti specifici invitanti, non è affatto indicativo di nulla.  Infatti nessuno dei siti visitabili ha un accesso diretto nel senso che non può affermarsi che qualcuno vi entri in quanto voleva andare alla ricerca dell’informazione su come si costruiscono esplosivi. Quegli indirizzi e quei siti passano tutti attraverso l’accesso principale della nota emittente “Al Jazira” che è l’equivalente araba della BBC americana ma, dal punto di vista arabo, molto più informata ed attendibile perché considerata meno “di parte”. E’ dunque evidente che, se durante la visione di notizie e documentari comuni compare il richiamo ad un indirizzo al quale sono rinviati migliori approfondimenti sull’argomento, il visitatore vi ha immediato accesso senza conoscere nessuna speciale password ma semplicemente creando un “nikname” come in qualunque iscrizione a qualsiasi “community” o “chat”.

Ed allora, l’immissione in quei siti di materiale compromettente come i presunti metodi fabbricazione di esplosivi o che altro, non costituisce altro che una maligna trappola, un inganno, fatto apposta per compromettere chi via ha abboccato. In un’ottica ossessiva di prevenzione questo metodo può anche essere efficace per liquidare potenziali avversari ma non costituisce affatto la prova che gli ignari visitatori o i curiosi fossero veramente interessati a quel genere specifico di argomenti (cioè quelli più scottanti) visto che gli argomenti sono tanti e nessuno ne è stato estratto.[3]

Tuttavia la Corte di Perugia, investita del primo caso ex art. 270 quinquies ha ritenuto irrilevante che dopo l’accesso al sito non si sia estratto alcun file e salvato ne’ sul computer ne’ su supporti esterni (che infatti non sono stati trovati) gli argomenti trattati in quei siti, i manuali di istruzione, i proclami e le istruzioni, Per la Corte è già addestramento anche il semplice visitare o il semplice leggere sia pure in rapido excursus; anche perché, secondo la Corte da quel che è dato di anticipare, non rinvenire i supporti informatici esterni ne’ sulla memoria del computer, non è “prova di innocenza” e non esclude che invece siano stati scaricati e nascosti.

***

Ma al di la delle considerazioni sin qui svolte, qual è l’aspetto più sospetto dei “siti civetta” e perché il loro uso è ingannevole? Non lo è tanto perché attrae con contenuti ed argomenti falsi attribuiti ad una fonte che non ne è responsabile o che criminalizzano chi li visita. Questa sarebbe semmai un’argomentazione ed una ragione di carattere morale.

Non tanto per questo, dicevamo, perché entrarvi ripetutamente evidenzia quanto meno se non una condivisione attiva quanto meno una curiosità eccessiva sintomo, a sua volta, di una pericolosa  tendenza a lasciarsi trascinare e coinvolgere; e questo tanto più se in quei siti vengono immessi messaggi ed istruzioni anche false ma in ogni caso che si evidenziano di interesse per colui che vi accede sistematicamente.  E’ invece sicuramente ingannevole perchè la loro postazione è stata effettuata per ragioni diverse da quelle con le quali viene giustificata, vale a dire attirare pericolosi terroristi al fine di prevenirli ed arrestarli.  La motivazione precede e supera questo scrupolo ed è di carattere tutta “tattico-militare”.

I siti veri, quelli attribuibili effettivamente a qualche gruppo della resistenza irachena ed afgana, erano pochi e le uniche cose che diffondevano erano soltanto messaggi della resistenza che aggiornavano la situazione interna reale dei luoghi di conflitto. Soprattutto diffondevano notizie su quello che accadeva effettivamente nei luoghi “liberati-occupati”.

Tra quest’attività di informazione c’era quella che informava che cosa stessero effettivamente facendo i liberatori nei territori.  Forse pochi sanno che lo scandalo della soldatessa americana che legava al guinzaglio nudi i prigionieri facendosi fotografare a sua volta nuda mentre faceva quest’attività dai suoi compagni d’armi è venuta alla luce grazie a quelle informazioni non certo alla correttezza dello Stato maggiore Americano che ha tentato di tutto, all’inizio, pur di coprila.

Nessuno avrebbe saputo quello che avveniva a Guantanamo e forse neppure la sua esistenza se la notizia on fosse uscita da quei siti e poi passata ai canali più ufficiali che l’hanno diffusa coprendone la fonte iniziale.  Così come nessuno avrebbe saputo che alcune delle stragi date per compiute da tribù locali contro tribù considerate avversarie o da gruppi terroristici erano state in realtà compiute da gruppetti di soldati americani sia in operazioni sbagliate che in rappresaglie per vendetta, per rabbia contro l’ostilità locale.  E si è trattato di notizie autentiche che hanno dovuto avere persino seguiti ed esiti processuali negli Stati Uniti.

Molte altre notizie sono state censurate; altre non sono pervenute; altre ancora sono state fermate in tempo prima che arrivassero all’ufficialità come quelle riguardanti moltissime delle stragi attribuite ad attacchi kamikaze, ad attacchi contro convogli ecc.

Ogni volta che un’operazione di guerriglia otteneva un risultato apprezzabile sul piano militare la notizia che veniva diffusa in Occidente e nelle altre aree controllate era che le vittime civili che erano rimaste coinvolte insieme ai militari attaccati ed ai “guerriglieri-terroristi” erano state colpite dal resti dei guerriglieri in fuga o per il fatto che questi si servivano dei corpi dei civili come “scudi umani” e via dicendo; ebbene tra le notizie di aggiornamento in quei siti, c’erano le rettifiche e le precisazioni che era proprio una reazione sistematica dei soldati della coalizione, soprattutto americani ma ancor più di quelli delle “compagnie private”, quella di colpire all’impazzata, di reagire indiscriminatamente; qualche volta colpendosi persino tra di loro. Si trattava, precisavano quelle notizie, di reazioni sconclusionate dettate dall’emozione della sorpresa e dalla paura, ma non di rado, dalla rabbia nel vedersi beffati dagli attaccanti che, dopo aver ottenuto ciò che volevano, riuscivano a darsi a mettersi in salvo.  A volte, per evitare testimoni la strage veniva addirittura completata con la soppressione di quelli che erano rimasti e potevano aver visto, non importa se donne, vecchi o bambini.

Infine c’era in quei siti l’invito ai giovani musulmani ad abbandonare ogni indugio e a fare un gesto di coraggio unendosi alle forze di resistenza ed a recarsi nei territori “…per fermare questi massacri e smascherare la “perfidia e l’ipocrisia degli occupanti (…) Sia che moriate o che vinciate, avrete dato la vostra vita per una causa migliore che marcire nella corrotta civiltà e nelle fetide città dei miscredenti; avrete compiuto una “guerra santa” contro gli invasori miscredenti dei luoghi dell’Islam, difeso la religione e l’identità dei vostri popoli; avrete dato un senso alla vita diverso da quello dei soldati degli eserciti invasori ben pagati per la loro missione e per il loro servizio verso i loro avidi governi miscredenti; avrete aiutato i vostri fratelli e sorelle nella fede; una popolazione che non ha che i suoi figli a difenderla ed il vostro sostegno”.  Soprattutto ci sono troppo puntuali precisazioni che invitano i musulmani a non cadere nelle trappole della propaganda di guerra: “non credete a quello che vi dicono: nessun musulmano compirebbe una strage nei mercati dove vivono quotidianamente i proprio “fratelli” e familiari o nelle moschee dove si invoca Allah; sono loro, gli invasori ed i loro servi comprati all’interno che fanno queste cose per dividere i musulmani ed indebolire la resistenza”.

Queste erano le espressioni ed i proclami dei “siti autentici” sino a quando riuscivano a filtrare.

Parole pericolosissime… per lo “Stato Maggiore Americano” che, attraverso  due Dirigenti del Centro Nazionale Antiterrorismo,  Henry Crumpton e Russel Travers, il 7 aprile 2006 confermerà quanto già due anni prima era stato rilevato, cioè, “…il processo di affinamento dei terroristi che stanno sofisticando i metodi tanto che l’Iraq è diventato il maggior campo di lotta soprattutto per l’intervento di terroristi stranieri”. Ancora una volta si ripete che la guerra non si vince, se non viene fermato il flusso degli stranieri che giungono in Afghanistan ed in Iraq.

Ecco allora la vera ragione di tutto: una “ragione militare” che soltanto le Corti di Giustizia imbalsamate nell’obbligo di dover fornire ragioni di “forma”, di “stile”, di “diritto”, di “accettabilità” e di “digestione” per i delicati stomaci delle popolazioni addomesticate, sono tenute a nascondere ed a scoprire trovando le formule dialettiche giuste quali: “fatto notorio”, “reato di pericolo a tutela anticipata”, “resistenza e guerriglia = terrorismo”, ecc. ecc.

E’ chiaro che tutto questo va nella direzione opposta a quel che serve e lascia pericolosamente esposti gli argomenti che sono serviti e servono a giustificare le guerre e gli irrigidimenti legislativi.

Ed allora, perché le Corti possano fare il loro dovere; perché le popolazioni possano essere rese, prima impaurite ed inorridite e poi solidali e pazienti, debbono scomparire i “siti autentici” e comparire i “siti civetta”  dove si parla di come fabbricare ordigni esplosivi per compiere attentati nelle città dei Paesi che hanno aderito alla “coalizione militare” in “missione di pace” in Iraq ed in Afghanistan, compiere qualche altro episodio di “grande terrorismo stragista”, ed infine intensificare le notizie che ogni operazione di guerriglia è soltanto un’operazione kamikaze che ha seminato stragi di civili.

E’ necessario che vengano rimossi i siti autentici e che si sostituiscano con quelli “civetta” nei quali compaiono le rivendicazioni delle stragi, gli inviti a compiere attentati e le lezioni per confezionare ordigni uniti a deliranti messaggi composti da ridicole commistioni di espressioni islamiche e religiose con altre politiche che portano il marchio di una provenienza e di una mentalità prettamente profana ed occidentale. Qualcosa che può confondere soltanto i più grossolani tra gli Arabi e, ovviamente, gli Occidentali.

A questo punto tutto è pronto perché possa darsi seguito alle successive iniziative legislative che criminalizzino questa o quell’attività umana. L’ultima, finora, è stata quella dell’art. 270 quinquies c.p.

Certo non saranno questi gli argomenti che potranno in sede giudiziaria valere per portare all’assoluzione i malcapitati di turno ma non rinunciare a far valere certe consapevolezze è un dovere verso la verità ed un atto di onestà intellettuale che ha comunque il suo valore ed i suoi effetti quanto meno su un piano più profondo.

Avv. CARLO  CORBUCCI


[1] Un sistema del genere è arrivato a livelli veramente grotteschi anche se l’ossessione che sembrerebbe esserne la ragione motivante è senz’altro secondaria rispetto alla vera ragione che è costituita dal tentativo, ormai quasi interamente riuscito, di creare un mondo dove ogni cosa, persino i pensieri più reconditi degli esseri umani, sono posti sotto il controllo di una “centrale del potere” che non ha volto. Si pensi che persino in Italia, precisamente a Roma, è stata “sgominato” (sic!) un gruppetto di persone (sette fin’ora) che, via Internet, cercavano “sesso con animali”. L’operazione è stata compiuta attraverso l’istallazione di “siti civetta” nei quali avevano abboccato ben 514 utenti disponibili, soltanto nel Lazio e 112 a Roma. La pazzia degli utenti e con loro delle “autorità”, ormai sembrerebbe non avere più limite! (Fonte Aidaa – Corriere 14-8-2009)

[2] Nei processi gli operanti e l’Accusa accompagnano spesso l’argomento dei contenuti dei siti visitati con la suggestiva e non veritiera  affermazione che per accedere ad essi occorre conoscere “chiavi di accesso” speciali comunicate da chi ha postato il sito in modo da far credere che il visitatore ha rapporti diretti con i gruppi che parlerebbero attraverso di essi. In realtà mentre quei siti richiedono come tutti gli altri addirittura la password (proprio per essere addirittura individuati!)

[3] Si ricorderà che mentre inizialmente l’emittente Al Jazira era completamente libera, da alcuni anni dopo la stabilizzazione dell’occupazione (o della liberazione…) dell’Iraq è stata, parte acquistata da una compagnia americana e parte posta sotto diretto controllo delle forze armate statunitensi che hanno riservato un potere di controllo e di censura.  E’ da quel momento che essa è diventata uno strumento di individuazione, di sollecitazione e di attrazione di soggetti sui quali viene sollecitata la curiosità ad entrare su “siti invitanti” per poi segnalarli alle autorità dei vari Paesi dai quali avviene la connessione.  Un simile modo di agire parte sempre dalla convinzione di quella scienza criminologica “americana” secondo la quale l’individuo che si lascia stimolare dalla curiosità sollecitata da certi titoli (ad esempio: “come i palestinesi confezionano rudimentali armi di difesa contro le sofisticate armi israeliane”)  è  già tendenzialmente portato a compiere quell’escaletion che lo condurrà alla violenza e comunque manifesta un pericoloso interesse verso un argomento quanto meno inusuale.  Questa teoria trova poi sostegno nella mentalità comune di una gran massa di soggetti che, con “mentalità pantofolaia”, sono ben disponibili ad ammettere che chi si fa i fatti propri (come loro) e non ha nulla da reclamare, non ha neppure nulla da temere e nulla da nascondere; infatti, di fronte alla varietà di straordinarie bellezze che centinaia di canali televisivi trasmettono (dallo sport, al sesso, ai film, ai varietà, alla musica, alle telenovellas e alle avventure dei “grande fratello”) che cos’altro devi mai andare a cercare se sei una persona normale?

PERICOLI   DELLE   NUOVE   NORMATIVE   DI   CONTROLLO  GLOBALE  E DEI  “SITI CIVETTA”  STRATEGICAMENTE  ATTRIBUITI A GRUPPI  TERRORISTICI  ISLAMICI

Entrare nei siti internet che affermano di parlare a nome di Al Qa’ida o di gruppi islamici, presunti o asseritamente legati alla resistenza irachena o afgana, dove si parli dei metodi di costruzione di armi di difesa e di offesarudimentali utilizzati dalle forze della resistenza contro gli eserciti di “invasione-liberazione”, anche quando si tratti soltanto di “siti civetta” postati dai “servizi” americani o locali per agganciare gli interessati (e dunque non effettivamente collegati a quei gruppi) ed anche soltanto per leggere i contenuti, senza nulla estrarre, equivale ad effettuare “addestramento all’uso di armi, veleni, esplosivi e tecniche di guerriglia con finalità di “terrorismo stragista” “.  La condanna è da 5 anni a 10 di reclusione.

Ciò ai sensi del comma 5 (quinquies) recentemente aggiunto agli altri commi dell’art. 270 (bis – ter – quater – ) del codice penale, riguardanti le  “associazioni terroristiche”.

Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Perugia condannando i tre imputati Korchi, Muhammad El Jari e Safika Idris.

Ne commenteremo la sentenza ed il processo in un articolo successivo.

*

LE CONDANNE PER  “TERRORISMO ISLAMICO”

TRA TRUCCHI DIALETTICI E SUGGESTIONI MEDIATICHE

E LE NUOVE FRONTIERE DEL 270 BIS C.P.

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Allorché il 270 bis c.p. nella sua nuova formulazione a portata transnazionale fu testato per la prima volta in Italia, le Corti non lo accolsero con calore. “E’ una norma inapplicabile”, si diceva; “…non è facile giungere ad una condanna”;  “non consente di ottenere auspicate scorciatoie contro la criminalità” e di servire agli scopi per i quali è stata formata, cioè, a fornire una “tutela anticipata”, a svolgere una funzione di “norma di pericolo”  ed a garantire un sistema di “prevenzione”  come vuole una  “normativa eccezionale di emergenza””  come richiedono i tempi.

Faceva resistenza anche una secolare concezione garantista del diritto: quella secondo la quale la legge penale deve reprimere e punire i reati e non prospettarsi di condannare, in via preventiva, soggetti che, soltanto presuntivamente, possono essere considerati “pericolosi” o suscettibili di commettere una certa specie di reati prima e senza che ciò accada effettivamente o che vi sia concreta possibilità che ciò accada.

Una certa destra, in Italia ed un po’ in tutta Europa, galvanizzata dalla politica dell’ex amministrazione americana “Bush”, e nel primo caso spinta dalla “Lega nord”, criticava “l’eccessivo garantismo”, “l’incoscienza di chi aspettava che qualcuno compisse una qualche strage prima di arrestare e condannare i soggetti considerabili a rischio di fanatismo”  o palesemente ostili alla politica occidentale e statunitense in genere.

Fatto è che, di fronte alle prime assoluzioni ed ai primi distinguo circa la necessità che l’elemento soggettivo ed oggettivo rimanessero decisivi nella valutazione del reato e sul presupposto che non dovesse essere dato per assolutamente scontato o “notorio” in senso tecnico-giuridico tutto quello che l’informazione controllata dei mezzi di diffusione occidentali divulgavano in ordine ai fatti di guerra, di terrorismo ed alle attribuzioni più o meno interessate di tutte le parti in gioco senza eccezione, insorgeva una reazione su vari fronti: un fronte militare, uno politico, uno giudiziario, sorretti da una grande parte della stampa.

Non si può perdere tempo”…, si sosteneva, “…ad accertare che cosa ci sia di vero nelle accuse allorché siamo di fronte a gruppi accusati di aver costituito “associazioni terroristiche” o di avere contatti con organizzazioni notoriamente considerate terroristiche nei metodi e nella natura”. “Non si può pretendere…”, si reclamava, “…che volta per volta, l’”intenzionalità terroristica”, intesa come il progetto e la volontà di compiere atti di violenza mirati a seminare panico diffuso nelle popolazioni, pressioni nei governi, sfiducia nelle istituzioni e nell’ordine costituito, venga volta per volta dimostrata come effettivamente presente in quei soggetti che sono accusati di voler partire volontari per l’Iraq e per l’Afghanistan e che manifestavano evidente simpatia verso un certo radicalismo islamico”. “Questa stessa intenzione…”, si affermava, “…costituisce già prova sufficiente di una disponibilità a compiere stragi, a fare sacrificio della vita con atti kamikaze con i quali colpire la popolazione inerte dei Paesi, considerati nemici ed infedeli nonchè la loro stessa popolazione, quando rifiuti di partecipare alla lotta di resistenza e ceda all’invito di resa e pacificazione delle coalizioni internazionali in missione di pace e di liberazione”.  Infatti, si affermava, “…nessuna resistenza o guerriglia opposta alla liberazione dei Paesi sorretti da regimi come quello dell’Iraq di Saddam Hussein e dei Talebani, può essere considerata legittima resistenza”, come pur prevedono, in altri casi, gli stessi accordi internazionali, allorché sia in corso una guerra di invasione e di occupazione di un paese da parte di eserciti stranieri che violino la sovranità di uno Stato.

La conclusione sin da allora, erra che, allorchè qualcuno dimostrasse un’eccessiva esigenza che andasse anche di poco oltre il semplice interesse indirizzato ad approfondire le tematiche jihadiste, le cronache e le vicende dei Paesi nei quali è in corso l’invasione, oppure un atteggiamento troppo critico verso Israele e troppo vicino alle ragioni dei palestinesi, ciò non doveva essere troppo distinto da atti, propositi e progetti effettivamente mirati a tradursi in atti concreti di violenza.

Secondo i critici delle prime assoluzioni e secondo l’interpretazione più restrittiva che infine ha poi finito col prevalere, del 270 bis, “…non è legittimo, che sia fatta un’eccessiva distinzione tra la libertà di pensiero e l’opinione da una “responsabilità solidale” o da una “sospetta condivisione” del terrorismo, anche quando l’opinione pur si traduca soltanto nella condivisione ideologica ravvisabile, ad esempio, nell’eccessivo coinvolgimento emotivo e sentimentale o nella soddisfazione, di fronte a programmi, fatti ed atti di violenza compiuti da altri e pur senza alcuna partecipazione pratica, nessuna complicità, nessun concorso, nessuna istigazione o progettazione da parte di chi esprima tuttavia un simile pensiero, sentimento e partecipazione emotiva”.

Alcune sentenze non impugnate in Cassazione dove le Corti d’Assise hanno proceduto ad assoluzioni sulla base della distinzione tra diritto d’opinione anche dove questo si esplichi in contenuti forti ma limitati alla sfera del pensiero e del sentimento e concretati in una mera adesione ideologica, hanno anch’esse formato giurisprudenza ma alcune sezioni della Cassazione che ultimamente hanno trattato con più frequenza questi casi, non sembrerebbero aver condiviso una mancata impugnazione da parte delle Procure che, forse, avrebbe consentito di creare precedenti ancor più restrittivi  e più vicini alle ultime pronunce in tema di 270 bis e di “terrorismo islamico” favorendo un incoraggiamento alle Corti di merito a procedere senza troppi formalismi al riconoscimento di responsabilità.

Un orientamento del genere è emerso abbastanza chiaramente dai rigetti di quasi tutti gli ultimi ricorsi fatti da vari imputati condannati, dove le argomentazioni di “stretto diritto” svolte nei ricorsi, sembrano non valere più in questa particolare materia ed in questo specifico momento visto che, le sentenze di rigetto della Cassazione si motivano, ormai, quasi completamente e soltanto con la facile formula che “…si tratta di argomentazioni di merito interdetto al giudizio di legittimità…”, anche laddove sia in contestazione il “travisamento dei fatti” o addirittura la contestazione (a quel punto facilmente verificabile) della “falsità storica” degli elementi portati a sostegno della condanna dalle sentenze di merito. Falsificazioni quali, ad esempio, non già la diversa ’interpretazione (che è giudizio di merito) di frasi di intercettazioni decisive e determinanti per la condanna, ma l’invenzione pura e semplice di esse, eppur riferite dalle sentenze come esistenti all’interno di quelle intercettazioni nelle quali sono invece assenti.

Argomenti del genere non sono neppure sfiorati e vengono censurati come “argomenti di merito”.

Così, per tornare all’excursus storico del 270 bis, dicevamo che si reclamava che tutti gli scrupoli prima evidenziati fossero abbandonati e si è preteso che il momento di emergenza prevalesse su tutto o su ogni garanzia e dubbio; che il sospetto accompagnato da qualche elemento indicativo quale l’eccessiva adesione alla religione islamica, l’eccessiva frequentazione delle moschee, l’eccessiva ostilità verso la politica statunitense, l’eccessiva critica verso i metodi di guerra dell’esercito degli Stati Uniti; l’eccessiva critica alla politica di adesione, sostegno ed alleanza con la coalizione formata intorno all’esercito degli Stati Uniti, l’eccessiva critica verso Israele e l’eccessiva solidarietà verso i Palestinesi soprattutto quando si traduca in aiuti in denaro; le eventuali espressioni di eccessiva ammirazione e di lode nei confronti delle forse della Resistenza all’interno dell’Iraq e dell’Afghanistan, l’eccessiva solidarietà con le loro ragioni e la condivisione anche di alcune delle loro tematiche, l’uso eccessivo di espressioni e formule di benedizione verso quelli che combattono o si difendono nel nome dell’Islam e di maledizione verso quelli che calunniano l’Islam, il sostegno reciproco nel cercare forme di regolarizzazione di posizioni di clandestinità eventualmente reperendo documenti falsi o certificazioni fittizie di lavoro per poter ottenere un soggiorno, fossero già elementi indicativi di forza tale da essere considerati prova di un’aggregazione di carattere terroristica.

Si interveniva così con correttivi sempre più restrittivi sull’art. 270 creando una serie di sub; il 270 uno, 270 bis, 270 ter, quater, quinquies, sexies, ecc. ecc. dove, via, via si è arrivati a punire, in via anticipata, ogni forma di espressione che potesse apparire pericolosa per l’ordine stabilito:  dall’ideologia della lotta di classe alla visione di siti internet contenenti valutazioni non convenzionali di fatti.

E’ evidente che per poter raggiungere un simile risultato, questa forma subdola di repressione viene presentata  non come un divieto di informarsi, di approfondire tematiche, di affermare un diverso pensiero, di esprimere critiche e dissensi ma sotto l’aspetto di un’esigenza di reprimere sul nascere varie forme di istigazione alla violenza e di impedire provocazioni ma si è ben consapevoli che, in realtà, una volta ristretti certi confini, non sarà difficile confondere gli argini e far scambiare una legittima espressione di libertà con forme di istigazione, di complicità e di pericolosa ostilità nei confronti dell’ordine convenzionale.

Ai correttivi legislativi si allineavano alcune “precisazioni” della Corte di Cassazione che legittimava la semplificazione delle Corti d merito adottate nei processi per “terrorismo islamico”.   Si! Precisava Cassazione, effettivamente non  sono necessari tanti distinguo per applicare il 270 bis.  La presenza di alcuni degli elementi anzidetti è sufficiente a far presumere un’”organizzazione terroristica” e a far presumere un “progetto terroristico” anche se non venga trovata nessuna arma, nessun esplosivo, nessun progetto scritto, nessuno strumento che possa essere utilizzato per compiere azioni violente, nessun contatto con esponenti notori indicati quali i capi storici e carismatici delle Organizzazioni indicate come terroristiche.  Ma a questo si può sopperire, precisa Cassazione, potendo “dimostrare” contatti tra alcuni dei vari condannati nel vari processi, “tra di loro” o con altri soggetti destinati a diventare il prossimo gruppo da sottoporre a processo.  Così, un gruppo condannato sulla base degli elementi appena esaminati che non abbia mai avuto contatti con nessuno dei soggetti indicati come i capi indiscussi e carismatici delle Organizzazioni terroristiche, potrà essere il “referente negativo” per condannare un altro gruppo che altresì non ha ugualmente avuto contatti con quelli ma perché lo ha avuto con uno o più soggetti di un altro gruppo che hanno già riportato una condanna per “terrorismo” sulla base di quegli elementi estremamente indiretti che abbiamo già indicati.  Dunque, se un gruppo sotto processo ha avuto contatti con un gruppo già condannato per “terrorismo” o anche se un individuo di un gruppo lo ha avuto con n altro dell’altro gruppo, può essere considerato terrorista.

All’assenza di altri seri elementi che ben avrebbero potuto costituire prove reali di responsabilità, quali il rinvenimento di armi, esplosivi, veleni, progetti delineati con obiettivi da colpire, strumenti preparatori, ecc. basta ormai, in questi processi, sopperire con la suggestività delle imputazioni che riportano queste cose non di rado come addirittura assodati ed effettivamente riscontrati nel corso delle indagini (salvo poi constatare (sotto silenzio) la non vericidità di questo nell’istruttoria dibattimentale!) oppure con l’affermazione di principio, attraverso l’attribuzione di un’intenzione, che però sembrava riferirsi esattamente alla situazione processuale reale del gruppo, la quale “colorava” in tal modo tutto lo sviluppo del processo.

In questo modo, le Corti, anziché preoccuparsi di verificare se l’accusa così esageratamente presentata era vera, finiva, proprio in virtù di quell’esagerazione che aveva l’effetto di spaventare più che di rendere maggiormente prudenti nella verifica, col ridursi quasi sempre ad un andare alla ricerca della conferma dell’imputazione quasi come se si dovesse smascherare una sicura verità che si nascondeva dietro quell’assenza di riscontri sicchè ogni elemento di favore (come appunto l’assenza di seri riscontri, di armi, ecc.) era visto quasi con stizza e come un’ulteriore prova dell’astuzia dei sicuramente colpevoli imputati che attende soltanto di essere smascherata o che ne venga provocata la confessione. Accanto a questo atteggiamento si affianca quello di un’appariscente incredulità resa visibile agli imputati in modo che siano sempre più scoraggiati a provare tentativi di difesa e ripieghino in un rassegnato mutismo che possa suggerire alle Corti popolari la sensazione di un’ammissione e di una confessione di colpevolezza.

In questo clima, se i Presidenti della Corti non hanno la sensibilità e lo scrupolo di invitare i giudici popolari a spogliarsi di ogni pregiudizio, di invitarli a sentire bene i fatti senza pregiudizi affinché l’accusa possa risultare provata soltanto se corrisponda ad una responsabilità effettiva ed hanno invece un qualche interesse di qualsiasi natura, fosse pure anche soltanto emotiva e personale, non soltanto a mantenere ma addirittura ad alimentare nei giudici popolari questa sensazione iniziale già di per se indotta dalla gravità e dalla suggestività del capo di imputazione, la sentenza di condanna può considerarsi sin dall’inizio già assicurata.  Basta irridere ad ogni tentativo di negare, sorridere ad ogni timida forma di difesa, atteggiarsi a sbuffare ad ogni precisazione delle difese, mettere fretta nei momenti più delicati, ed ogni tentativo di difesa può essere interpretato da giurie popolari inesperte come generalmente sono, come un arrampicamento sugli specchi da parte degli imputati e come una scontata conferma della loro colpevolezza.

Molte volte, sulla base di questi elementi ma soprattutto degli “inganni dialettici” cui abbiamo fatto cenno e che sembrano veramente giochini di parole ed astuzie che farebbero ridere se non fossero sorretto da un’autorità legale, sono iniziate ad avvenire ed ormai generalmente avvengono, condanne per “terrorismo islamico”.

Finalmente!”, esultavano i giornali ed i Ministri di turno dei vari governi. “Finalmente abbiamo condanne contro terroristi! Finalmente abbiamo la prova che eravamo circondati da terroristi e che li abbiamo fermati in tempo. Finalmente abbiamo la prova che intorno a noi c’erano assassini che si stavano preparando per far saltare il uomo di Milano, le metropolitane, le discoteche, i mercati, le caserme, gli autobus.  Finalmente il 270 bis funziona ed è in grado di dimostrare che esistono i terroristi perché abbiamo condanne”.

Varrà qualcosa l’osservazione che se per avere conferme che qualcuno è terrorista è stato necessario aggiustare i meccanismi legislativi e giudiziari e mettere le cose in modo e maniera che, da un cilindro vuoto esca un coniglio, allora può ben immaginarsi che razza di terrorista sia mai il malcapitato di turno e che razza di prove che egli lo fosse veramente possono essere state presente a suo carico in questo o quel processo!

Così la gente, i destinatari delle suggestioni, sono convinti che le condanne delle Corti sono condanne per terrorismo; sono condanne contro terroristi che stavano per far saltare chiese e metropolitane.  Ma non c’è giudice o Ministro che non sappia che questo non è vero!

Non c’è tecnico del diritto che non sappia che la condanna per l’art. 270 bis c.p. non prova affatto e addirittura non vuole affatto provare, perché “tecnicamente parlando” non deve affatto provarlo, che la persona o il gruppo di turno condannato, stava organizzando un attentato o stava per compierlo!

Ed allora sorge spontanea la domanda: perché volerlo far credere? Perché l’equivoco è mantenuto? Perché soltanto nelle Corti specialiste, cioè in Cassazione, si dice… “…questo è un reato di pericolo a tutela anticipata”, come a dire, senza dirlo.. “dunque non ci seccate con argomenti di diritto sostanziale?  Insomma, non è necessario che sia successo nulla e che qualcosa fosse in programma o che potesse succedere; è sufficiente la sensazione del pericolo che potesse succedere! O meglio: è sufficiente far avvertire a chi deve giudicare, la sensazione del pericolo che qualcosa poteva succedere.

Però la gente non sa tutto questo e non deve saperlo; e purtroppo, in un inganno dialettico di questa potata, hanno giocato anche alcune Corti, e questa volta non vogliamo riferirci soltanto alle valutazioni di merito dei vari elementi processuali e probatori ma ad un punto specifico nel quale non solo era possibile ma addirittura doveroso intervenire.

Quale?  E’ presto detto: poiché le Corti sono perfettamente consapevoli che è per un artificio giuridico che può parlarsi di “condanne per terrorismo”; e poichè sono consapevoli che il gruppo degli imputati di turno che hanno dichiarato colpevole non è in realtà colpevole degli elementi accessori che corroborano e colorano i capi di imputazione con i quali quel gruppo stesso è stato tratto a giudizio, perché non lo precisano e non ridimensionano le cose, per amore di giustizia, di equità e di verità?  Perchè non impediscono che giornalisti come Olimpio, Magdi Allam, Farina e giornali come Libero ed altri, possano esibire le loro sentenze per far credere alla gente che le persone processate erano mostri della porta accanto?

Ma che cosa vogliamo dire esattamente e più specificamente? E che cosa avrebbero dovuto fare le Corti?

Dovevano, a nostro avviso, dedicare un capo della sentenza a censurare la maggior parte dei capi di imputazione nei contorni suggestivi che dovevano dare all’imputazione una sostanza che non ha, riformulandoli prima della condanna o quanto meno ridimensionando le formule dell’accusa.[1]

E’ infatti falso, ingiusto ed immorale, affermare, in calce ad una sentenza la cui prima pagina esordisce con uno dei capi di imputazione che abbiamo visto nel corso del presente studio, “…la Corte dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti”.

Infatti, quando i capi di imputazione sono del tenore di quelli sotto riprodotti può ben capirsi cosa intendiamo:

“Visto l’art……  il Pubblico Ministero  cita: Tizio, Caio e Sempronio, innanzi al tribunale penale di Milano per rispondere dei delitti:

Capo A) Articolo 416 co. 1, 2 e 4 c.p. per aver, in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione criminale, costituente articolazione del G.S.P.C. (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento), ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati Europei (Germania, Inghilterra e Spagna) e in Algeria; avendo l’associazione predisposizione di mezzi (appartamenti da destinarsi all’alloggio di clandestini, alla custodia di documenti, refurtiva) ed operando gli associati con ripartizione dei ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose: predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati nel territorio nazionale, anche in funzione di garantire il transito e la permanenza sul territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine si organizzavano stabilmente a Milano, e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di locali destinati all’attività del gruppo associato e di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento dell’attività illecita, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei paesi europei considerati nemici. In particolare: M. T. ed Essid Sami Ben Khemais svolgevano un ruolo di veri e propri ideologi del gruppo, di veri capi spirituali con la funzione fondamentale, per un’associazione caratterizzata dal punto di vista religioso, di indottrinale gli adepti, diffondendo il pensiero del gruppo, così corroborando l’attività delinquenziale del gruppo stesso; gli stessi venivano informati sistematicamente dell’attività operativa del gruppo.  Ben S… dava ospitalità a Milano, presso l’appartamento di Viale Bligny n. 42, ad adepti associati del gruppo, sia in forma stabile che in forma saltuaria, attivandosi quindi per garantire al gruppo il fondamentale elemento dell’approvvigionamento dei locali da mettere a disposizione del gruppo, oltre a garantire l’attività su Milano-città di Essid Sami, contribuendo quindi all’organizzazione della stessa. Essid Sami Ben Khemais, ancora, unitamente a B. M. e C. T. svolgevano, nell’ambito dell’attività di organizzazione, il compito di provvedere all’approvvigionamento di documenti contraffatti, così come Ben H. L.,  A. M. Ben B.,  J. R.,  W. H.,  K. S.  Invece Essid Sami, Ben K.,  K. M.,  B. M.  e  Ben H. L., svolgevano attività di raccordo tra la cellula italiana e quella tedesca, inglese e spagnola, necessario al fine dell’organizzazione dell’attività della cellula italiana.  Essid Sami Ben K. svolgeva inoltre attività di sostegno in Italia ai militanti del gruppo avendo a tal fine anche costituito una cooperativa di servizi in Legnano. Con l’aggravante di aver commesso il fatto portando nelle pubbliche vie armi da guerra[2] Quanto alla posizione di Remadna. e Chekkuri va detto che gli stessi svolgevano compiti analoghi a quelli sopra attribuiti ad Essid. Sami Ben Kemais ed a cui pertanto possono attribuirsi le stesse condotte, peraltro riqualificatesi (le condotte) a seguito dell’arresto di quest’ultimo; in particolare mantenevano contatti con i responsabili dei campi di addestramento in Afghanistan. Ben. invece svolgeva prevalentemente il compito di approvvigionamento di documenti falsi. El Sayed, da tempo resosi irreperibile, ha svolto un ruolo di coordinamento tra i soggetti sopracitati ed altri membri dell’associazione, verosimilmente collocati a livello verticistico, radicati in altri paesi oltre ad attività analoga a quella di El. Sayed ed a cui pertanto possono attribuirsi le condotte sopra descritte per quest’ultimo.

Capo B) Del reato di cui agli artt. 81 cpp, 110 – 648 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nell’ambito dell’attività associativa di cui sub. A), agendo in concorso tra loro e con altri indagati tra cui alcuni detenuti, ricevute ed occultato, al fine di procurare un profitto per se e per altri, carte di identità, passaporti, documenti tutti sequestrati di volta in volta nel corso delle indagini presso le abitazioni perquisite a Gallarate (VA) in Via Dubini n. 3; a Milano in Via Bligny n. 42, nel dettaglio descritti nei verbali di sequestro depositati agli atti, documenti da utilizzare per l’attività dell’organizzazione criminale.

*Tra gli altri nella disponibilità del Ben. e del Remadna vi era il permesso di soggiorno recante il n. P504768 rilasciato dalla Questura di Milano in data 14.9.2000, risultato contraffatto e pertanto compendio di falso commesso da ignoti, sequestrato a quest’ultimo al momento dell’arresto avvenuto il 13.11.2001.

*Nella disponibilità di Remadna ed El Sayed vi erano inoltre i documenti d’identità yemeniti intestati ad Al A… M. N. Abd…, nonché la carta di identità italiana n. …… e la patente di guida italiana n. ………, entrambi intestate ad E. S. Abd…, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata a loro carico in data 29.11.2001, rinvenuti in un cassetto chiuso a chiave della scrivania in uso al R…. all’interno  dello Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner a Milano.

D)Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 co. 3 e 5 D.L. vo 286/98 per aver posto in essere, in concorso tra loro e con altri coindagati, attività dirette a favorire l’ingresso clandestino di stranieri (in numero allo stato imprecisato ma non inferiore a dieci) nel territorio dello Stato, mediante l’utilizzazione di documenti contraffatti. (Imputazione del gruppo Essid Sami B.K. + Altri”).

Oppure:

Il P.M. cita Tizio, Caio, Sempronio ecc. innanzi alla Corte d’Assise di Roma, imputati:  Capo “A” dell’imputazione,  dell’art. 270 bis c.p. per aver costituito, organizzato e partecipate, i n concorso con persone non identificate, ad un’associazione costituita in territorio italiano ed in particolare a Roma, in collegamento logistico-operativo con omologhi gruppi operanti in altre città italiane ed in altri Stati secondo regole di sottordinzione gerarchica alle strutture di vertice di organizzazioni politico-militari, finalizzate al compimento di atti di violenza diretti all’eversione dell’ordine democratico utilizzando fra l’altro, l’esplosivo e l’arma di cui al capo B”dell’imputazione per attentare ad obiettivi quali il cimitero militare americano di Nettuno, l’aeroporto di Fiumicino e gli esercizi commerciali Mc Donald’s ubicati in Roma, nonché favorendo, nel tempo, l’ingresso in Italia dei sodali consentendone e favorendone la libertà di movimento al fine di trasmettere le direttive, gli ordini e tutte le notizie riguardanti l’organizzazione eversiva ed i collegamenti con analoghi gruppi operanti in Italia ed in altri Stati europei. Capo “B” (….) ”.  (Imputazione del gruppo di Anzio)

Oppure:

Il P.M. cita innanzi alla Corte d’Assise di Napoli, Tizio, Caio, Sempronio, ecc. tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. perché si associavano tra loro e con altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all’estero, realizzando un’associazione criminale costituente articolazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento funzionalmente collegata all’organizzazione terroristica internazionale collegata ad Al Qa’ida, operante sulla base d un complessivo programma criminoso condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in atre zone d’Italia ed in altri Stati europei, nonché  Paesi extraeuropei, contemplante:

*La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei !”principi puri” di tale religione:

*Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia e verso gli Stati dei militanti;

*Il procacciamento di documenti falsi d’identità e permessi di soggiorno per i componenti dell’organizzazione;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione;

*il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide a colpire io nemico “infedele”;

*la disponibilità di esplosivo o comunque sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo.

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare: l’imputato Tizio… (…) L’imputato Caio… .

Capo “B”: Art. 416 c.p. perché si associavano tra di loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all’estero un’organizzazione dedita al procacciamento e/o alla falsificazione di documenti d’identità, permessi di soggiorno, nonché al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con l’aggravante di cui all’arti 1 legge 6.2.1980 n. 15, avendo commesso il fatto con finalità di terrorismo.

Capo “C” Art. 648 perché in concorso tra loro e con altre persone indagate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli di carte d’identità, passaporti oppure documenti genuini di provenienza delittuosa,allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare a se o ad altri un profitto. Con l’aggravante della finalità di terrorismo.

Capo C – D – E (…)

(Imputazione del gruppo Bourhama + 4).

Oppure:

1) Il P.M. cita innanzi al Tribunale di Milano, Tizio, Caio, ecc.,  imputati del reato di cui all’art. 416 c.p. co 1,2,3,4,5,  per essersi associati unitamente a (…) in  numero di 10 e più persone ed allo scopo di commettere per finalità di terrorismo più delitti di immigrazione clandestina, ricettazione, contraffazione di documenti falsi, acquisto e spedita di monete false promuovendo, costituendo, organizzando e partecipando, nei ruoli rispettivamente di seguito descritti, un’associazione criminale costituente articolazione del Gruppo Salafita di Predicazione e Combattimento e comunque operante in diretto collegamento con una rete di analoghe ed affini gruppi attivi in altri stati europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio e Francia ed altro paese extraeuropei tra i quali Algeria, Pakistan, Afghanistan e Tunisia, avendo l’associazione:

*un complessivo programma inquadrato in un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione delle religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei “principi puri” di tale religione anche utilizzando la disponibilità di taluni associati ad azioni suicide in Italia ed all’estero (…)

*un’organizzazione interna che assegnava ai singoli associati dei ruoli ripartiti…

*un collegamento con affini gruppi all’estero (…) tutti tendenti al reclutamento di persone da avviare ai campi di addestramento militare afgano-pakistani:

*un riservato sistema di controllo interno dei singolo associati per verificarne l’attendibilità;

*una terminologia in codice per la sicurezza nelle conversazioni (ad esempio: pantalone verde per base militare, nuvola per aereo di linee interne, uccello migratore per aereo con tratte lunghe, la Vecchia Signora per designare Milano ed in particolare il Duomo, torta per esplosivo assembrato; libro per passaporto…)

*una predisposizione di mezzi quali: appartamenti in Milano, società cooperative, documenti, ecc.

Inoltre:

Tizio, Caio, (…) tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. (…) perché si associavano tra loro e con numerose altre persone (…) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all’estero, all’interno di un’organizzazione sopranazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui Ansar al Islam ….. ) comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti “infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei  ”principi puri”  di tale religione;

*il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina illegale i Italia e verso altri Stati;

*il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell’organizzazione;

*il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione ed eventualmente da inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Afghanistan ed in Iraq;

*l’invio dei militanti nelle zone di guerra a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il “nemico infedele”;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione anche attraverso i proventi del traffico di stupefacenti e di banconote false;

*il proselitismo effettuato (anche in luoghi di culto come la moschea di Via Jenner e Via Quaranta a Milano ed altre città della Lombardia, attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici, sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio persone in azioni suicide destinate a colpire il “nemico infedele”

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma”.

(Imputazione dei gruppi Bouyahia, Sassi Lassad, Mannai Mohamed, Sassi Samir, Bouchoucha, Cherif Said,  Rihani Lotfi, Kneni Kamel, Riabi Zied,  Cherif Said Snoussi Hassine, El Khaissi M’Haed, ecc. ecc.)

Oppure:

Il P.M. cita gli imputati Caio, Tizio, ecc.  a comparire innanzi al Tribunale penale di Milano per rispondere del reato ex art. 416 c.p. e (…) perché in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione costituente articolazione del GSPC ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati europei, avendo l’associazione predisposizione di mezzi operavano gli associato con ripartizione di ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose:

*predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati sul territorio nazionale anche in funzione del successivo trasporto in altri paesi;

*contraffazione di documenti d’identità anche in funzione di garantire il transito e la permanenza nel territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine organizzavano stabilmente in Milano e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento delle attività illecite, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei Paesi europei considerati “nemici”.  (….) .

(Imputazione del gruppo Es sayed –Remadna – Benattia Chekkouri.)

Oppure:

“….Avendo tra gli scopi quello di incendiare sinagoghe e chiese, imporre la legge dell’Islam, uccidere Ebrei e Cristiani…

“Il P.M. cita gli imputati innanzi alla Corte d’Assise per rispondere del delitto di cui all’art. 270bis c.p. (…) perché in particolare procedevano, tutti nell’ambito della moschea di Cremona e nei confronti di altri musulmani, all’attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, all’espugnazione della città di Roma quale centro del cristianesimo, avvenendo ciò in particolare da parte di El Bouhali, Trabelsi, Rafik e Rouass, attraverso prediche eseguite presso la moschea di Cremona

(Processo: Corte d’Assise contro Trabelsi, Bouhali + Altri).

LEGGENDO CAPI DI IMPUTAZIONE del genere, dovrebbe agevolmente comprendersi come sia assolutamente ingiusto e  falso concludere la sentenza con la sintetica formula del dispositivo… “La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”; il che, per la stragrande maggioranza della gente e per chi in “mala fede” specula sulle formule, questo vuol significare, e di fatto significa, che sono stati riconosciuti colpevoli di tutto quello che è contenuto nel capo di imputazione!

Nella reale situazione di fatto e di diritto, può allora una Corte usare quella formula che consacra, non già un’accusa ex art. 270bis con i suoi limiti reali, ma tutta quella serie di stragi reiterate, di progetti stragisti e di programmi da genocidio elencati nelle specifiche dei “capi di imputazione” riferendoli specificamente agli imputati di turno che rispondono in realtà soltanto di un evanescente 270 bis c.p. e che non hanno fatto dunque nulla di tutto ciò del quale, soltanto per un artifizio giuridico e dialettico, possono essere considerati “terroristi” e responsabili in virtù del lungo “manifesto murale” rappresentato da simili capi di imputazione volutamente suggestivi e mediaticamente carichi ?

Nonostante mai in nessun processo sia stato riscontrato il possesso di armi, esplosivi, veleni o progetti stilati di attentati di alcun genere; nonostante nessuno di loro sia mai stato trovato in procinto di organizzare o anche soltanto progettare un attentato , può suggestivamente farsi credere il contrario, attraverso questo meccanismo delle “imputazioni convalidate”, appena illustrato!  Può farsi credere che ha trovato riscontro l’accusa che gli imputati sono stati trovati in possesso di armi ed esplosivi; che sono stati trovati in procinto di preparare stragi; che erano in fase di preparazione o attuazione di stragi nelle metropolitane, nel Duomo di Milano e nelle discoteche; che stavano organizzando una guerriglia urbana nella quale era programmata la conquista di Roma, l’uccisione dei cristiani e degli infedeli, l’incendio delle chiese.

Perché questo tremendo equivoco? E chi vuole che persista?

IL PARADOSSO è che, per facilitare anzi rendere possibile, la condanna sopra imputazioni indimostrabili di tal genere, è stato necessario ricorrere alle “precisazioni” ed alle scorciatoie di una certa Cassazione, rappresentate da “formule dialettiche” ed “equazioni” sul genere del “fatto notorio”, del “reato a consumazione anticipata”, “reato di pericolo”, “situazione di emergenza”, “norma di prevenzione”, “tutela anticipata”, pur dovendo precisare (perché altrimenti sarebbe stato impossibile) che non è necessario che sia dimostrato che effettivamente gli imputati stessero progettando veramente gli atti terroristici che gli vengono contestati e che è sufficiente il pericolo, la potenzialità, il “ragionevole dubbio” ed un minimo di potenzialità offensiva. Però, poi, nella condanna non c’è alcuna precisazione in tal senso; la formula è, nuda e cruda: “La Corte dichiara e riconosce colpevoli gli imputati dei reati loro ascritti”, esattamente come contestati nel “manifesto murale” del “capo di imputazione”!

Esigenza tecnica?  Non ci sembra affatto; più che altro ci appare come una necessità mediatica, così come voleva e vuole chi ha suggerito quelle formule di imputazione allorché i PP.MM. europei furono convocati a New York all’indomani delle “Torri Gemelle”.

Purtroppo pochi sono in grado di capire di che cosa si stia parlando e di rispondere, a chi ha voluto e vuole mantenere l’equivoco: “…ma siete dunque proprio così sicuri  di aver ormai afferrato nella rete di una serie di inganni dialettici tutti gli uomini tanto da poterli gestire totalmente e ritenere di avere per questo  in pugno, l’umanità intera.?

Sicuramente per la stragrande maggioranza delle persone sarà effettivamente così ed in fondo per coloro che a turno esprimono il “potere apparente” questo è già sufficiente per mantenere la loro posizione ma ci saranno sempre persone che sono in grado di capire certi giochi di parole e per le quali il numero non conta affatto; e questo costituirà, sempre, lo smacco insuperabile che non potranno mai evitare quelli che credono veramente che attraverso certi inganni sia possibile raggiungere qualcosa di definitivo e che, invece, non è che il risultato contingente e passeggero per il quale gli stessi, in fondo, non fanno altro che partecipare, sia pure ad un livello diverso, dello stesso inganno che hanno ordito.  Essi ritengono, forse, che un certo genere di inganni siano parte necessaria di una loro funzione che ritengono di portata quasi cosmica, nel contesto di quella che, presumibilmente, rappresenta per loro una specie di “pseudo-religione”. Essi, che non credono a nulla che superi le loro forze e la loro umanità; che ritengono di poter tutto produrre e distruggere con i loro mezzi materiali e le loro conoscenze relative; che pensano di poter sorridere dell’ingenuità di chi ancora è consapevole di qualcosa di più profondo che si cela oltre le apparenze dell’esistenza materiale, sono in fondo i più ingenui “fideisti” di qualcosa che non è se non l’espressione massima di un’ignoranza insuperabile, di una squalificazione intellettuale e di una invincibile preclusione verso tutto ciò che, anche di poco, si elevi al di sopra delle apparenze formali e sensoriali nelle quali naufraga la stragrande maggioranza degli uomini.

Carlo  Corbucci


[1] Siamo ovviamente consapevoli che “tecnicamente” non è che una Corte possa riformulare il “capo di imputazione” che è posto in inizio di sentenza e che costituisce proprio la formula con la quale un imputato è tratto a giudizio e giudicato; però, nelle conclusioni, la Corte ben può ed anzi dovrebbe chiaramente, evidenziare che il capo di imputazione non ha comunque trovato conferma in quei punti che appaiono soltanto suggestivi e, in alcuni casi, completamente falsi. Però, la formula dell’imputazione restando lì inamovibile, in bell’apertura di sentenza e ricollegandosi alla formula finale “… La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”,  mantiene, in questo genere di reato, tutta la sua carica infamante e suggestiva che macchia a vita gli imputati, esponendoli peraltro al pericolo di morte nei loro Paesi e di emarginazione perenne nel resto del mondo.

[2] In realtà nulla del genere, in ordine alle armi, risultò poi nel processo.