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TERRORISMO E RESISTENZA

DISTINZIONI POLITICHE, LEGISLATIVE, GIURIDICHE E MORALI.

– PARTE PRIMA –

In campo internazionale, la distinzione ormai impostasi, certo non casualmente e non senza interesse,  tra “terrorismo” e “resistenza” (nella quale è compresa la “guerriglia” quando essa è animata dalla finalità di “resistenza”),  non soltanto sul piano pratico ed effettivo ma ormai anche su quello giuridico, viene stabilita sulla base dei seguenti elementi di discriminazione che qui riassumiamo in termini molto generali:

a)         L’esercito di una Paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio ed ideale di tutela democratica, non può mai essere accusato di “terrorismo”, sia perché le finalità militari, storiche, politiche, culturali e sociali di un “esercito regolare” guidato da uno “Stato Maggiore” che risponde ad un Governo regolare, eletto dal popolo e da questo controllato, oltre che dall’opposizione nonché vincolato da una Costituzione fondata sul rispetto dei “diritti umani”, della dignità della persona, sul presupposto della libertà di religione, di opinione, di associazione e di scelta morale e sessuale della vita privata, esclude che possano essere mirate alla conquista ed alla sottomissione di un paese o del suo popolo.

b)        Il governo e l’esercito di un paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come  gli Stati Uniti non può mai avere finalità “terroristiche” come quelle di incutere nei Paesi con i quali fosse anche in guerra, panico diffuso, senso di smarrimento e sfiducia nella pace o nella ripresa della normalità. Al contrario, mira a rassicurare che lo scopo delle stese operazioni belliche è quello di ristabilire al più presto la pace, la libertà, le garanzie democratiche, l’ordine, la giustizia.

c)         Lo scopo e la finalità di operazioni militari compiute da un Paese democratico soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio di ideale di tutela democratica, non può mai essere quello di una conquista per sfruttamento o per annessione. Un’eventuale operazione militare non può essere considerata altro che una necessaria risposta a ripetute provocazioni ed aggressioni che arrechino o abbiano arrecato danno diretto alla popolazione del Paese democratico o che costituiscano pericolo grave per essa o per l’umanità.  In quest’ottica non è esclusa l’opzione militare nel caso di acclarata tirannide esercitata da un governo dispotico all’interno di un Paese, sulla propria popolazione, ove la situazione raggiunga livelli di violenza tale che la stessa venga privata di ogni elementare forma di dignità e di rispetto della persona umana tale da richiedere l’intervento del resto della comunità internazionale a tutela della sofferenza di quel popolo

E’ dunque da considerare falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici; dall’intenzione di estendere la propria influenza o il proprio potere, diretto o indiretto che sia; dalla volontà di rimuovere ostacoli politici o culturali all’interno del Paese contro il quale viene adottata l’opzione militare, contrari agli interessi materiali ed economici del Paese democratico stesso.

d)        Sono considerabili “atti militari” e dunque legittimi (fatte comunque salve le eventuali contestazioni in termini di “crimini di guerra”) anche se compiuti in opposizione all’esercito di un Paese democratico che stia militarmente penetrando nel territorio di un altro Paese che non sia considerato “democratico” secondo i condivisi criteri della politica internazionale, soltanto quegli atti a carattere militare compiuti dalle forze ufficiali dell’esercito del Paese finchè è operante il proprio governo e lo “Stato Maggiore” e sia ancora presente un’organizzazione delle istituzioni che coordina le operazioni belliche nei termini di una “difesa” del territorio e di uno scontro tra eserciti nell’indeterminatezza degli esiti finali e prima di un’eventuale “resa ufficiale” o disfatta dell’esercito e della sua composizione gerarchica.

e)         Sono considerabili “atti di Resistenza” o più in generale “Resistenza armata” e dunque legittimi a determinate condizioni, le operazioni compiute dall’esercito di un Paese nei confronti del quale è in corso un’invasione da parte di un altro Paese, anche se quest’ultimo è stato provocato ed indotto all’opzione militare ed il primo sia considerato uno Stato che non può essere considerato tra quelli che rientrano in una classificazione “democratica” o non abbiano aderito ad accordi internazionali che lo qualifichino come solidale in una visione comune, finchè restino integre le strutture di comando militare e politico di quello Stato ed il suo esercito abbia la capacità di opporre una resistenza qualificabile in termini militari, capace di dare ancora indeterminatezza all’esito dell’operazione militare e del conflitto e dare significato al sacrificio imposto alla popolazione in termini di continuità del conflitto stesso.

Sono altresì considerabili  “atti di resistenza” o più in generale “Resistenza armata”, quegli atti anche violenti compiuti all’interno di un paese da gruppi di opposizione cui aderisca in senso effettivo o solidale, gran parte della popolazione oppressa da un regime e da governi che violino sistematicamente i “diritti umani”, neghino le elementari forme di libertà, esercitino persecuzioni per ragioni politiche, di razza e di religione, purché quegli atti stessi siano rivolti contro le strutture militari e governative senza coinvolgimento ne’ pratico ne’ potenziale della popolazione civile.

Da questi principi di riferimento che vengono ormai considerati presupposti scontati, scaturiscono le seguenti conseguenze immediate:

1)        Qualsiasi azione compiuta dall’esercito di un Paese democratico, nel caso più generale, degli Stati Uniti che sono onerati dal gravame di essere in qualche modo i “guardiani”, i “gendarmi” ed i “custodi” della democrazia nel mondo, sia per la loro capacità e ricchezza sia per la loro superiorità tecnologica e militare, non può mai essere considerata terroristica neppure quando assuma i caratteri dell’uso esagerato e sproporzionato della forza o per gli effetti collaterali necessariamente collegati all’operazione principale costituita dall’obiettivo di abbattere al più presto il governo del Paese e le sue forze armate regolari, perché tutto questo ha comunque l’unico scopo di restringere nel più breve tempo possibile l’opzione militare al fine di ridurre al minimo possibile la sofferenza possibile alla popolazione del Paese invaso ed il  minor numero di perdite possibili, sia del proprio esercito che della popolazione del Paese avversario.  Ancor di più è dunque da ritenere falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici o da altri interessi biechi che non siano il bene dell’umanità.

2)        Le azioni che ad un’apparenza esteriore presentassero l’aspetto di stragi apparentemente assimilabili a quelle compiute con un “atto terroristico” (attentato, operazione kamikaze, ecc.), quali quelle conseguenti ad un bombardamento di una postazione militare, di un villaggio che ospita terroristi, di un avamposto militare che resiste o anche quelle effettuate sopra le grandi città e le capitali del Paese avversario, non possono essere considerate di natura terroristica in quanto la loro motivazione è collegata ad aspetti “tecnici” di natura militare, quali la necessità di eliminare le postazioni militari offensive e difensive peraltro dolosamente collocate dal governo del Paese avversario a ridosso delle abitazioni civili, sia dalla necessità di rendere inoffensivo l’esercito del Paese avversario, al più presto e con operazioni rapide, efficaci e conclusive, che riducano i tempi ed i costi (in vite umane) dell’opzione bellica.

3)        Non sono infine da assimilare ad “atti terroristici” ne’ considerabili “operazioni terroristiche” nessuna di quelle operazioni compiute dall’esercito del Paese democratico che è stato costretto a scegliere l’opzione militare, qualunque sia l’effetto esteriore, perché esse rispondono sempre e soltanto ad esigenze strategiche di natura e di carattere prettamente militare e mai a scopi e finalità di terrore, di panico diffuso, di scelta indiscriminata; e colpendo peraltro con mezzi militari, non presenta mai quel carattere subdolo, imprevisto ed imprevedibile che presenta invece l’atto terroristico, soprattutto del kamikaze” che, pur senza disporre di nulla, arriva al punto di sacrificare il proprio corpo, evidenziando così una carica di odio tale da considerare nemica l’intera umanità. Sicchè, pur di trascinare con se chiunque consideri nemico, senza alcuna discriminazione tra obiettivi militari e civili; senza alcuna previsione o precauzione di evitare il coinvolgimento di innocenti; senza alcuna discriminazione tra militari e civili, donne, vecchi e bambini, è disposto ad esplodere in prima persona con il suo carico di tritolo e di odio.

4)        Le operazioni militari dell’esercito di un Paese democratico, non possono dunque essere mai assimilabili ad azioni terroristiche, soprattutto per il fatto che, esse sono deliberate con un criterio militare fondato su un’etica propria di un esercito organizzato e gerarchicamente guidato, il quale è controllato da un Governo e da un Parlamento che ne monitora le azioni, le controlla, le giudica e ne deve rendere conto alla propria popolazione. Un controllo che trova un’ulteriore garanzia e supporto nel fatto che, la struttura militare ha, proprio al suo interno, un “codice d’onore” che impone specificatamente il giudizio sulle operazioni svolte dagli ufficiali e dai loro subordinati durante le operazioni e che prevede la condanna di quegli atti non propriamente militari e non “tecnicamente” necessari all’operazione militare in se e basati soltanto su un uso personale o esagerato della forza, sicché offre la garanzia di un controllo delle azioni.

5)        Questa garanzia si spinge non soltanto a qualificare “indegni” dal punto di vista militare e del “codice d’onore” certi atti ed a punirli ma anche ad inquadrarli nella figura degli atti di “criminalità di guerra”; una figura che se non è comunque assimilabile al “terrorismo” è tuttavia già sufficiente a squalificare chi se ne fosse reso responsabile e ad emarginarlo assumendone le distanze con una condanna morale e materiale da parte del Paese e delle sue istituzioni.

Fanno eccezione, pur potendo rientrare nel contesto formale di “esercito regolare”, quelle azioni compiute dall’esercito di un Paese guidato da un governo tirannico che abbia provocato l’opzione militare da parte del Paese democratico in quanto non esiste al suo interno l’equivalente effettivo di un “codice d’onore” che offra le garanzie di un reale rispetto della dignità umana mentre, al contrario, fanno legittimamente ritenere che la forza espressa nell’organizzazione militare sia in realtà tutta asservita più che agli interessi della popolazione, agli interessi del governo o del gruppo che opprime il popolo di quel Paese stesso. Nei confronti dei membri dirigenti, anche militari di un simile Paese, sia che si tratti dei membri del governo che ufficiali dell’esercito, può dunque essere usata la duplice qualificazione di “criminali di guerra” e di “terroristi” e come tali possono essere processati dal Paese democratico al termine delle ostilità o in qualunque momento e luogo venissero catturati. [1]

Questi, molto in generale e riassuntivamente, i principi generali che informano la politica ed il diritto internazionale attuale. Va subito chiarito, però, che le distinzioni sopra riassunte sono di portata politica generale e costituiscono una “volgarizzazione” di un linguaggio molto più “raffinato”  e sibillino, allorché vengono tradotte nei trattati e negli accordi internazionali; e questo ancor più, quando vengano trasposti nel linguaggio e nell’ambito giudiziario dove, operando, soggetti che, poco che siano intellettualmente più qualificati della gran massa, hanno ovviamente un’esigenza diversa non fosse altro che sul piano della forma.

La grossolanità delle suggestioni destinate alla gran massa debbono qui essere raffinate ed adattate a menti più sofisticate che, quale che sia stato il grado di indottrinamento esercitato su di loro da decenni di istruzione obbligatoria e facoltativa, da convegni, specializzazioni, iniziative di studio o di salotto, conservano pur sempre una diversa esigenza non foss’altro che sul piano della più elementare razionalità.

Ed è questo adattamento qualitativo che ora riporteremo riferendoci alle conseguenze in campo legislativo e giudiziario, dei presupposti politici sopra esaminati.

Sul piano più strettamente formale e giuridico, è stata stabilita una nozione di terrorismo prima in campo europeo poi in campo internazionale.

E’ ormai un punto fermo che per atto terroristico, per terrorismo e per attività terroristica si intendono tutti quegli atti e quelle attività, anche non necessariamente compiuti ma anche soltanto concretamente progettati o in progettazione, che hanno finalità, e comunque conseguenza e/o effetto, di colpire con attentati la popolazione, organismi internazionali, istituzioni, soggetti.

Quanto al fine, all’intenzione ed all’effetto, possono essere specifici o concorrenti: seminare panico diffuso nella popolazione; scoraggiare la fiducia nelle istituzioni ed ingenerare uno stato di paura diffusa, di insicurezza e di sfiducia nelle capacità dello Stato di dare difesa, ordine e sicurezza. Oppure anche quello di compiere atti di vendetta e di rappresaglia contro la popolazione di Paesi che aderiscono alla coalizione militare nei territori ove è in corso l’occupazione o la missione di normalizzazione anche al fine di costringere i rispettivi governi a desistere dall’alleanza.

Quanto al movente emotivo che muove l’atto terroristico è indifferente che, oltre che da queste motivazioni, sia accompagnato anche dal risentimento religioso che si inasprisce in quanto si sente attaccato e si rafforza il giudizio negativo sull’avversario che lo attacca oppure che prevalga un sentimento nazionalistico o da un’ostilità verso l’Occidente, sia essa di natura politica, filosofica o religiosa. E’ evidente che in ogni azione è presente un movente politico, uno pratico, uno razionale ed uno emotivo. Quello pratico è il risultato e l’obiettivo immediato ricercato, il risultato politico cui si mira; e se su questo tutte le componenti di una vasto numero di soggetti considerati orbitare nell’area di una disponibilità a compiere atti di violenza, possono trovarsi solidali ; quello emotivo riguarda invece la motivazione più intima e più personale del soggetto e che può essere il fervore religioso per alcuni; il fanatismo per altri; la rabbia e la disperazione per altri ancora; l’avversione ed il disprezzo contro un avversario avvertito come espressione massima di prepotenza, di invadenza e di egoismo per altri ancora; la consapevolezza di non avere più futuro per altri; la vendetta per la perdita di qualche congiunto o di un’ingiustizia profondamente subita.

Se il fine “politico”, pratico, utilitaristico, dell’atto terroristico è quello di costringere gli Stati ed i governi ad assumere determinati comportamenti (la rinuncia ad un’alleanza, ad una coalizione militare, ad una partecipazione militare, ad una missione oppure la liberazione di prigionieri detenuti, l’adozione di determinati provvedimenti di favore, la rinuncia a certe disposizioni repressive o a certe leggi), non necessariamente per essere qualificato “terroristico” un atto deve prevedere un attentato o una strage. Possono anche essere considerate “terrorismo”, minacce adeguate allo scopo e portatrici di una certa potenzialità emotiva sulla popolazione e sui governanti.

Però la categoria non si esaurisce in questa serie di enumerazioni:  è considerato terrorismo anche tutta quella serie di atti che vengono compiuti nei territori nei quali è in corso una “resistenza” contro la presenza degli eserciti della coalizione (Iraq ed Afghanistan) in quanto con la loro “opposizione” ostacolano o rallentano il processo di pace e di normalizzazione; dilatano i tempi della ricostruzione; esasperano ulteriormente la popolazione alimentando in essa il disagio ed il risentimento per l’occupante oscurandone le vere intenzioni umanitarie.

In alcuni processi dove era in questione il periodo precedente all’attuale fase di tentativo di normalizzazione ed alla caduta dei governi iracheno ed afghano, non potendosi evidentemente sostenere questi principi, si diceva puramente e semplicemente i vari gruppi della resistenza erano in realtà terroristi che colpivano e punivano la popolazione accusandone l’accondiscendenza, il tradimento e la complicità con gli invasori, la mollezza, la resa, la rinuncia a resistere se non addirittura la condivisione dei valori stessi degli occupanti.

Ma vogliamo ora vedere la validità di quei presupposti sul piano della realtà concreta?

– S E G U E –


[1] Si pensi all’elaborazione cui è dovuta ricorrere la Cassazione ad esempio nell’annullamento della sentenza di assoluzione del “gruppo Daki” allorché i ricorsi dei difensori rilevavano come non era possibile credere o far credere che tutte le operazioni di guerriglia sol perché compiute contro l’esercito degli Stati Uniti sono azioni terroristiche in quanto non è vero che tutti gli attentati sono stati diretti contro civili o li abbiano comunque coinvolti; anzi in moltissimi casi non li ha affatto coinvolti e c’è stata accortezza a non farlo. La Cassazione non trovava di meglio che affermare che avrebbe potuto ben presumibilmente coinvolgerli per cui, non potendo preliminarmente discriminare su quali atti coinvolgeranno civili e quali no, è da ritenere che tutti gli atti compiti dalla guerriglia in un contesto come quello iracheno ed Afgano, sono da considerare terrorismo e tutti coloro che si impegnano ad andare in quei luoghi per opporre resistenza, sono terroristi o sodali di terroristi!  Quando però a questa semplicistica deduzione veniva fatta seguire la ovvia conseguenza che allora, anche le ripetute stragi effettuate “per errore” o per “effetti collaterali” dai bombardieri statunitensi o della coalizione, cosa che costituisce veramente “fatto notorio”, allora interveniva la seconda precisazione che le operazioni di guerra non rientrano in questa categoria per loro natura e per le ragioni già evidenziate.   C’è da chiedersi cosa resta più del diritto in simili elaborazioni.   Potrebbe più correttamente dirsi che la legislazione vuole in questo modo e che le condanne sono conformi alla norma ma non esprimersi con quel tono di piena condivisione con cui le sentenze fanno sfoggio quasi dovessero più difendere lo spirito della norma con le sue ragioni “politiche e militari” che non la conformità di un giudicato alla norma stessa.

Avv. Carlo Corbucci