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SUPERATO IL LIMITE DEL 270 BIS C.P. SULLA NECESSITA’ CHE IL “PERICOLO” INERISCA L’AZIONE E NON IL PENSIERO ED IL SENTIMENTO: D’ORA IN POI E’ ISTIGAZIONE O APOLOGIA DI TERRORISMO ANCHE CONDIVIDERE L’IDEOLOGIA (O IL MODO DI CONCEPIRE LA RELIGIONE) DEGLI ACCUSATI DI TERRORISMO.

Capitolo tratto dal libro

“Il terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

di Carlo Corbucci

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Nel corso dell’esame dei casi giudiziari di presunto “terrorismo islamico” risoltisi con sentenze di condanna, abbiamo avuto modo di verificare non soltanto attraverso quali aggomitolamenti dialettici certe sentenze arrivino a stabilire la colpevolezza di vari gruppi di imputati ma anche come, quando a ciò vengano costrette dal rigore delle argomentazioni e delle eccezioni delle Difese, soprattutto negli ultimi tempi abbiano infine ripiegato su ammissioni che, almeno nelle prime sentenze di condanna, non venivano mai fatte allorché lasciavano invece volentieri in quell’equivoco che abbiamo spesso evidenziato: l’equivoco di far credere o lasciar credere all’opinione pubblica già a ciò preparata dai “mass media”, che gli imputati condannati erano stati riconosciuti colpevoli, esattamente delle accuse riportare nei suggestivi “capi di imputazione”, cioè, attentati, stragi, attività terroristiche, ecc.

Soltanto allorché il trucco cominciava ad emergere e le contestazioni difensive espresse nei vari Motivi d’Appello costringevano le Corti a fare distingui e chiarimenti, le sentenze dovevano finalmente dare atto che i processi in questione non avevano lo scopo di dimostrare che il gruppo di imputati in processo erano accusati o colpevoli di aver effettivamente compiuto stragi o di star predisponendo atti mirati a compiere stragi; ne’ che ci si trovava di fronte a persone “colte nel sacco” ed in procinto di commettere qualche attentato, come pur le prime inchieste apertamente dichiaravano all’opinione pubblica. Da un certo momento in poi, le Corti erano finalmente costrette a chiarire, dandovi il più ampio rilievo, che il reato previsto dall’art. 270 bis c.p. non chiede tutto questo e non presuppone affatto tutte queste prove essendo sufficiente qualche riscontro al sospetto che un gruppo possieda una potenzialità sufficientemente pericolosa.

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